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Impugnazione proposta il 30 marzo 2011 da Guido Strack avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 20 gennaio 2011, causa F-121/07, Strack/Commissione

(causa T-198/11 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: T. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare per intero la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 20 gennaio 2011, causa F-121/07;

annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 17 settembre 2009, causa F-121/07, nella parte in cui essa ha respinto la domanda del ricorrente di pronuncia di una sentenza contumaciale;

annullare le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con le quali la causa F-121/07, in un primo tempo assegnata alla Prima Sezione, è stata successivamente assegnata alla Seconda Sezione;

annullare la decisione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea nella causa F-121/07 con la quale non sono state considerate o, rispettivamente, accolte la memoria del ricorrente 2 aprile 2009 e la domanda ivi contenuta del ricorrente di ampliamento dell'oggetto del ricorso;

decidere secondo le domande del ricorrente di cui all'atto di ricorso nella causa F-121/07 e alla relativa memoria del ricorrente 2 aprile 2009 e condannare la convenuta ai sensi di tali domande e delle ulteriori domande del ricorrente nella causa F-121/07;

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento;

il ricorrente chiede inoltre, facendo riferimento alla costante giurisprudenza a tale riguardo della Corte europea dei diritti dell'uomo, un risarcimento di almeno EUR 2 500, il cui preciso ammontare egli rimette alla discrezionalità del Tribunale, dovuto all'eccessiva durata del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce ventidue motivi.

Con tali motivi egli deduce tra l'altro: l'incompetenza del collegio che ha pronunciato le decisioni impugnate, l'illiceità del rifiuto di pronunciare una sentenza contumaciale, l'illiceità delle proroghe concesse alla Commissione, la mancata concessione di un ampliamento dell'oggetto del ricorso, il fatto che non si sia debitamente proceduto a riunire la causa con altre cause pendenti tra le parti, l'errata rappresentazione dei fatti di causa nella relazione d'udienza e nella sentenza impugnata, la parzialità del giudice relatore, la violazione del regime linguistico del Tribunale e la discriminazione del ricorrente fondata sulla lingua nonché la mancata traduzione dei documenti di causa.

Il ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso errori di diritto e non avrebbe sufficientemente motivato la propria sentenza. Ciò tra l'altro relativamente all'interpretazione e all'applicazione degli artt. 11, 25, 26, 26 bis e 90 e segg. dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, degli artt. 6, 8 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, degli artt. 8, 41, 42, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 6 e segg. del regolamento (CE) n. 1049/2001 1 e degli artt. 11 e segg. del regolamento (CE) n. 45/2001 2.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

2 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).