Language of document : ECLI:EU:T:2013:275





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 maggio 2013 – Al Matri / Consiglio

(causa T‑200/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali – Mancanza di fondamento giuridico»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed enti in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella sottrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, enti od organismi loro associati – Decisione che si pone in un contesto conosciuto dall’interessato che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Limiti – Motivazione che non può consistere in una formulazione generica e stereotipata [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio 2011/79] (v. punti 29-35)

2.                     Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed enti in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella sottrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, enti od organismi loro associati – Congelamento dei capitali per riciclaggio di denaro imposto da una decisione di esecuzione – Sovrapposizione delle nozioni di sottrazione di fondi pubblici e di riciclaggio di denaro – Insussistenza – Presunzione di un rapporto necessario tra gli atti di riciclaggio di denaro commessi dai familiari dei dirigenti del paese con sottrazioni di fondi pubblici – Insussistenza – Mancanza di fondamento giuridico della decisione di esecuzione – Annullamento (Decisioni del Consiglio 2011/72, art. 1, § 1, e 2011/79) (v. punti 41-50, 61-64, 66, 69)

3.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed enti in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella sottrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, enti od organismi loro associati – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Decisione del Consiglio 2011/79) (v. punto 72)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 80)

5.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Nozione – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Interesse che deve continuare a sussistere sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale – Cessazione d’efficacia dell’atto impugnato sopravvenuta in corso di causa – Perdita dell’interesse ad agire del ricorrente – Non luogo a provvedere (Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2011/79) (v. punto 83)

6.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed enti in considerazione della situazione in Tunisia – Annullamento in due diversi momenti di due atti contenenti identiche misure restrittive – Rischio di grave pregiudizio per la certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di detti atti fino alla produzione di effetti dell’annullamento del secondo (Art. 264 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60; regolamento del Consiglio n. 101/2011; decisione del Consiglio 2011/79) (v. punti 86-89)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 40), in secondo luogo, del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1) e, in terzo luogo, della decisione 2012/50/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che modifica la decisione 2011/72 (GU L 27, pag. 11), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia e il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Fahed Mohamed Sakher Al Matri.

2)

Gli effetti della decisione di esecuzione 2011/79 sono mantenuti nei confronti del sig. Al Matri fino a quando l’annullamento del regolamento n. 101/2011 nella parte in cui riguarda il sig. Al Matri produca effetti.

3)

Non vi è luogo a statuire sul resto del ricorso.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Al Matri.

5)

La Commissione europea e la Repubblica tunisina sopporteranno le proprie spese.