Language of document : ECLI:EU:T:2014:1096

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

17 dicembre 2014 (*)

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato sloveno dei servizi di telefonia mobile – Decisione di rigetto di una denuncia – Trattamento del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro – Mancanza di interesse dell’Unione»

Nella causa T‑201/11,

Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., con sede in Lubiana (Slovenia), rappresentata inizialmente da P. Alexiadis e E. Sependa, solicitors, successivamente da P. Alexiadis, P. Figueroa Regueiro e A. Melihen, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da C. Giolito, B. Gencarelli e A. Biolan, successivamente da C. Giolito e A. Biolan, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica di Slovenia, rappresentata da T. Mihelič Žitko e V. Klemenc, in qualità di agenti,

e da

Telekom Slovenije d.d., già Mobitel, telekomunikacijske storitve d.d., con sede in Lubiana (Slovenia), rappresentata da J. Sladič e P. Sladič, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione C (2011) 355 definitivo della Commissione, del 24 gennaio 2011, che ha respinto la denuncia della ricorrente in merito a infrazioni all’articolo 102 TFUE asseritamente commesse dalla Mobitel su svariati mercati, all’ingrosso e al dettaglio, di telefonia mobile (caso COMP/39.707 – Si.mobil/Mobitel),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas, presidente, N.J. Forwood e E. Bieliūnas (relatore), giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

(omissis)

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2011, Mobitel ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

13      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2011, la Repubblica di Slovenia ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

14      Con ordinanze dell’8 novembre 2011, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha accolto tali domande di intervento.

15      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 2012, Tušmobil d.o.o. ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Con ordinanza del 16 novembre 2012, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha respinto tale domanda.

16      In ragione del rinnovo parziale del Tribunale, la presente causa è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore, appartenente alla Terza Sezione.

17      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

18      Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 9 luglio 2014.

19      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

20      La Commissione e le intervenienti chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 1. Sulla ricevibilità

(omissis)

 2. Sul merito

(omissis)

 Sul primo motivo, vertente su un errore manifesto in cui è incorsa la Commissione all’atto dell’applicazione delle regole di attribuzione delle competenze previste nel regolamento n. 1/2003 e nella comunicazione sulla rete

28      La ricorrente afferma, in sostanza, che, quando ha respinto la sua denuncia, la Commissione ha effettuato un’applicazione chiaramente erronea dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, letto alla luce della comunicazione sulla rete.

29      Con questo argomento, la ricorrente deduce, in sostanza, due censure, relative, rispettivamente, a un’interpretazione erronea delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e a una loro applicazione altrettanto erronea.

 Sulle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003

30      La ricorrente critica la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione ha affermato che non era necessario «effettuare una valutazione comparata per determinare se l’interesse dell’Unione a [istruire] il procedimento relativo alle pratiche dedotte sul mercato al dettaglio fosse sufficiente». Essa dichiara peraltro che la Commissione si trovava nella posizione più idonea per trattare il caso ai sensi del paragrafo 15 della comunicazione sulla rete, mentre l’UVK non si trovava in una posizione idonea per trattare il caso ai sensi del paragrafo 8 della medesima comunicazione.

31      A tale riguardo, bisogna prima di tutto sottolineare che il considerando 18 del regolamento n. 1/2003 sottolinea che, «[p]er garantire una ripartizione ottimale dei casi tra le varie autorità nell’ambito della rete occorrerebbe prevedere una disposizione generale che consenta a un’autorità garante della concorrenza di sospendere o chiudere un caso ove un’altra autorità se ne stia già occupando o lo abbia già trattato, affinché ogni caso sia trattato da una sola autorità», e che «[t]ale disposizione non dovrebbe pregiudicare la possibilità, riconosciuta alla Commissione dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, di respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario anche nel caso in cui nessun’altra autorità garante della concorrenza abbia manifestato l’intenzione di occuparsene».

32      Del resto, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 dispone che, «[q]uando le autorità garanti della concorrenza di due o più Stati membri hanno ricevuto una denuncia o agiscono d’ufficio ai sensi degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] riguardo al medesimo accordo, alla medesima decisione di un’associazione o alla medesima pratica, il fatto che un’autorità garante della concorrenza stia esaminando il caso costituisce, per le altre autorità, un motivo sufficiente per sospendere il procedimento o per respingere la denuncia» e che«[l]a Commissione può analogamente respingere una denuncia qualora questa sia all’esame dell’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro».

33      Dalla chiara formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, risulta che la Commissione è autorizzata a respingere una denuncia in base a questa disposizione dopo aver constatato, da un lato, che un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro si sta già «occupando» del caso di cui è investita e, dall’altro, che tale caso verte sul «medesimo accordo», la «medesima decisione di un’associazione» o la «medesima pratica». In altre parole, la concomitanza di queste due condizioni costituisce, per la Commissione, un «motivo sufficiente» per respingere la denuncia proposta.

34      L’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, pertanto, non deve essere subordinata a condizioni diverse da quelle menzionate al precedente punto 33.

35      Di conseguenza, la ricorrente non può invocare la violazione di una regola di ripartizione delle competenze fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri, né può fondatamente sostenere che la Commissione fosse tenuta a provvedere a una valutazione comparata e a verificare l’interesse dell’Unione in merito a un’ulteriore indagine della sua denuncia.

36      In ogni caso, occorre in primo luogo ricordare che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 1/2003, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri dispongono di competenze parallele per l’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] e che la sistematica del regolamento n. 1/2003 si basa su una stretta collaborazione fra le parti in questione (sentenza del 16 ottobre 2013, Vivendi/Commissione, T‑432/10, EU:T:2013:538, punto 26; v. altresì, in tal senso, sentenze del 13 luglio 2011, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione, T‑144/07, da T‑147/07 a T‑150/07 e T‑154/07, Racc, EU:T:2011:364, punto 75, e del 6 febbraio 2014, CEEES e Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commissione, T‑342/11, Racc, EU:T:2014:60, punto 68).

37      Per contro, né il regolamento n. 1/2003 né la comunicazione sulla rete prevedono la regola di ripartizione delle competenze fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri.

38      Infatti, da un lato non si può dire che il considerando 18 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 definiscano un criterio di attribuzione o di ripartizione dei casi o delle competenze fra la Commissione e l’autorità nazionale o le autorità nazionali eventualmente interessate dal caso in questione (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2007, France Télécom, T‑340/04, Racc, EU:T:2007:81, punto 130).

39      Dall’altro, il paragrafo 4 della comunicazione sulla rete precisa che consultazioni e scambi di informazioni nell’ambito della rete riguardano solo le autorità che agiscono nell’interesse pubblico, mentre il punto 31 non conferisce alle imprese implicate un diritto soggettivo a che il loro caso venga trattato da una determinata autorità (sentenza dell’8 marzo 2007, France Télécom, T‑339/04, Racc, EU:T:2007:80, punto 83). In linea più generale, né il regolamento n. 1/2003 né la comunicazione in questione creano diritti o aspettative in capo ad un’impresa per quanto riguarda il trattamento del suo caso da parte di una determinata autorità per la concorrenza (v., in tal senso, sentenza ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione, punto 36 supra, EU:T:2011:364, punto 78).

40      Di conseguenza, anche volendo ritenere che la Commissione si trovasse nella posizione più idonea per trattare il caso e che l’UVK non si trovasse in una posizione idonea per farlo, la ricorrente non aveva alcun diritto a che il caso fosse trattato dalla Commissione.

41      In secondo luogo, risulta dal considerando 18 del regolamento n. 1/2003 che il Consiglio intendeva consentire alle autorità per la concorrenza appartenenti alla rete europea della concorrenza di invocare un nuovo motivo per rigettare una denuncia, diverso da quello, vertente sulla mancanza di interesse dell’Unione, in grado di giustificare un analogo rifiuto da parte della Commissione. Quest’ultima non era dunque tenuta, nel dare attuazione all’articolo 13 del regolamento n. 1/2003, ad effettuare una valutazione comparata e a verificare l’interesse dell’Unione in merito a un’ulteriore indagine della denuncia della ricorrente, in quanto detta denuncia riguardava il mercato al dettaglio.

 Sul rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003

42      La ricorrente contesta alla Commissione, in sostanza, di avere, nella decisione impugnata, pretermesso le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e sostiene, infatti, che l’UVK non aveva gestito efficacemente il caso, criticando la Commissione per aver considerato che il caso esaminato dall’UVK riguardava «le medesime presunte infrazioni, commesse nello stesso periodo sul medesimo mercato».

43      A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 13 e il considerando 18 del regolamento n. 1/2003 riflettono l’ampio potere discrezionale di cui godono le autorità nazionali riunite nella rete delle autorità garanti della concorrenza affinché sia garantita una ripartizione ottimale dei casi nell’ambito di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a., C‑17/10, Racc., EU:C:2012:72, punto 90). Tenuto conto del ruolo che le riconoscono il Trattato e il regolamento n. 1/2003, la Commissione dispone anch’essa, a fortiori, di un ampio margine di valutazione all’atto dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1/2003.

44      Così, poiché la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale ai fini dell’attuazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1/2003, il controllo del giudice dell’Unione deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali e della motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errori manifesti di valutazione e di abusi di potere (v., per analogia, sentenza dell’11 giugno 2014, Communicaid Group/Commissione, T‑4/13, EU:T:2014:437, punto 95).

45      È alla luce di tali principi che occorre valutare se la Commissione abbia rispettato le due condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, richiamate al precedente punto 33.

 – Sull’esame del caso da parte dell’UVK

46      La ricorrente contesta alla Commissione di aver ignorato gli indizi che avrebbero consentito di concludere che l’UVK non doveva proseguire la sua indagine e che la suddetta autorità per la concorrenza non disponeva della competenza necessaria. Tali indizi farebbero riferimento all’esistenza di carenze istituzionali da parte dell’UVK. Tali carenze consisterebbero, in primo luogo, nel fatto che tale autorità per la concorrenza manca di autonomia operativa nei confronti del ministero responsabile di vigilare sulla parte interveniente; in secondo luogo, nella scadenza del periodo di due anni previsto dal diritto sloveno per l’adozione di una decisione; in terzo luogo, nell’insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione dell’UVK e, in quarto luogo, nelle inadempienze osservate per quanto riguarda l’Agencija za pošto in elektronske komunikacije (autorità slovena di regolamentazione delle poste e delle telecomunicazioni elettroniche; in prosieguo: l’«APEK»). Argomentando dunque che l’UVK non avrebbe dovuto proseguire la sua indagine, la ricorrente denuncia, in sostanza, l’impossibilità per l’UVK di esaminare efficacemente il caso.

47      In primo luogo, è necessario chiarire il significato del termine «esaminare» contenuto nell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e esaminarne, nella fattispecie, l’applicazione da parte della Commissione.

48      Il termine «esaminare» non può semplicemente significare che un’altra autorità ha ricevuto una denuncia o che la suddetta ha deciso di sua iniziativa di occuparsi di un caso. Infatti, la denuncia da parte di un privato o la denuncia d’ufficio da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro è un atto che, di per sé, non rappresenta una prova dell’utilizzo dei propri poteri da parte di tale autorità, né, a fortiori, di un esame degli elementi di fatto e di diritto relativi al caso in questione. Di conseguenza, la Commissione non svolgerebbe la missione generale di vigilanza affidatale ai sensi dell’artico 105, paragrafo 1, TFUE se fosse autorizzata a rigettare una denuncia soltanto per il fatto che un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro abbia ricevuto una denuncia o abbia deciso di farsene carico di propria iniziativa, senza che tali atti abbiano alcun seguito e il caso in questione venga affrontato in alcun modo.

49      Tuttavia, qualora la Commissione applichi l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 a un caso specifico, tale disposizione non le impone assolutamente di effettuare una valutazione della fondatezza degli orientamenti adottati dall’autorità garante della concorrenza in uno Stato membro che si occupa del caso.

50      In tale contesto, laddove la Commissione rigetti una denuncia in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, essa deve, in base alle informazioni a sua disposizione alla data in cui comunica la sua decisione, assicurarsi, anzitutto, che il caso venga investigato dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro.

51      Nella fattispecie, la decisione impugnata si basa su una lettera del 18 novembre 2009, inviata alla Commissione dall’UVK, in cui quest’ultima ha confermato di aver avviato un’indagine e di occuparsi attivamente del caso.

52      Peraltro, la Commissione ha precisato, nella decisione impugnata, che manteneva regolari contatti con l’UVK in relazione al caso in questione e che da tali contatti risultava come la suddetta autorità per la concorrenza se ne stesse attivamente occupando.

53      L’esame del caso da parte dell’UVK è del resto confermato da altri documenti del fascicolo e, in particolare, da una lettera inviata alla Commissione dalla ricorrente il 18 febbraio 2010, in cui proprio quest’ultima riconosce, nell’ambito di una presentazione dei procedimenti condotti dall’UVK sul mercato al dettaglio, che la suddetta autorità per la concorrenza le aveva spedito un questionario il 10 febbraio 2010.

54      Nella fattispecie, la Commissione ha dunque potuto a buon diritto ritenere che l’UVK stesse esaminando il caso a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.

55      In secondo luogo, occorre respingere l’obiezione della ricorrente, secondo cui la Commissione sarebbe venuta meno all’obbligo di garantire l’efficace applicazione delle regole dell’Unione in materia di concorrenza quando ha rigettato la sua denuncia, nella misura in cui quest’ultima faceva riferimento al mercato al dettaglio, sulla base del rilievo che del caso si stava occupando l’UVK.

56      Risulta infatti dal preambolo al regolamento n. 1/2003 e, in particolare, dai considerando 1, 6, 8 e 35, che il maggiore coinvolgimento delle autorità garanti della concorrenza negli Stati membri nell’attuazione degli articoli 81 CE e 82 CE, nonché l’obbligo a esse imposto di applicare tali disposizioni quando il commercio tra gli Stati membri può essere pregiudicato, mirano precisamente a garantire l’obiettivo di effettività perseguito da tale regolamento.

57      Di conseguenza, l’esigenza di efficacia non può comportare, senza rimettere in questione la portata dell’articolo 13 del regolamento n. 1/2003, l’obbligo per la Commissione di verificare, applicando quella specifica disposizione, se l’autorità per la concorrenza interessata disponga delle capacità istituzionali, finanziarie e tecniche necessarie per svolgere la missione affidatale ai sensi del regolamento n. 1/2003.

58      In ogni caso, gli elementi presentati dalla ricorrente davanti alla Commissione sono insufficienti a dimostrare carenze istituzionali da parte dell’UVK, e, in particolare, una mancanza di indipendenza, di mezzi o di diligenza, tali da averle impedito di svolgere la sua missione.

59      A tale riguardo, occorre anzitutto sottolineare che l’indipendenza dell’UVK è prevista dalla legge, che dagli elementi del fascicolo e, in particolare, da quelli presentati dalla ricorrente, si evince che tale autorità per la concorrenza gode effettivamente di un’indipendenza funzionale e ha già condotto indagini su presunti comportamenti anticoncorrenziali di diversi operatori storici a partecipazione statale maggioritaria.

60      Peraltro, dai documenti prodotti dalla ricorrente non risulta in maniera manifesta che l’UVK manchi dei mezzi necessari per consentirle di svolgere un’indagine e gestire il caso in questione.

61      Inoltre, per quel che riguarda l’obiezione della ricorrente secondo cui l’UVK avrebbe lasciato scadere i due anni a sua disposizione per prendere una decisione, occorre rilevare che la decisione impugnata è stata comunicata prima di tale scadenza. In ogni caso, dai documenti presentati al Tribunale da parte della ricorrente e dalle dichiarazioni della Repubblica slovena in udienza si evince che tale scadenza non ha carattere cogente e che il suo superamento non preclude l’adozione di una decisione da parte dell’UVK, eventualmente accompagnata da provvedimenti correttivi. Alla Commissione non può dunque censurarsi di non aver sollevato l’UVK dalle sue competenze in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 con la motivazione che l’autorità per la concorrenza stava prolungando indebitamente il procedimento.

62      Altri documenti presentati dalla ricorrente sono inconferenti, in quanto non riguardano l’UVK, ma l’APEK.

63      Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente secondo cui l’UVK non avrebbe applicato efficacemente l’articolo 102 TFUE in seguito all’adozione della decisione pubblicata, è sufficiente osservare che tali obiezioni sono inconferenti nel caso di specie, dal momento che fanno riferimento a fatti successivi alla decisione impugnata.

64      Infatti, secondo giurisprudenza costante, la legittimità di un atto dell’Unione si valuta in funzione degli elementi di fatto e diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato. Ne consegue che è esclusa la considerazione, nel valutare la legittimità di tale atto, di elementi posteriori alla data di adozione dell’atto dell’Unione (v. sentenza del 9 settembre 2011, Francia/Commissione, T‑257/07, Racc., EU:T:2011:444, punto 172, e la giurisprudenza ivi citata).

65      Infine, la dichiarazione dell’ex-presidente dell’UVK che compare in un articolo di stampa del 22 giugno 2011 e secondo cui tale autorità per la concorrenza era all’epoca favorevole a un esame del caso da parte della Commissione non dimostra l’incapacità dell’UVK ad esaminarlo essa stessa. D’altronde, come risulta da tale dichiarazione e come precisato dalla Commissione all’udienza, uno scambio di corrispondenza fra l’UVK e la Commissione ha effettivamente avuto luogo nei mesi di giugno e luglio 2009, vale a dire prima della presentazione della denuncia alla Commissione stessa da parte della ricorrente, durante la fase iniziale di suddivisione del lavoro fra questi due membri della rete europea della concorrenza.

66      In terzo luogo, per quanto riguarda la perdita, invocata dalla ricorrente, dei diritti procedurali nell’ambito delle procedure nazionali, tale argomento deve essere respinto come inoperante, dal momento che non può rimettere in discussione la conclusione secondo cui la Commissione aveva motivo di ritenere che l’UVK si stesse occupando del caso. A tale riguardo occorre aggiungere che, come ha dichiarato in udienza, la ricorrente ha scelto di non intervenire dinanzi all’UVK, in quanto riteneva che la Commissione stesse seriamente contemplando di occuparsi del caso. Tuttavia, non risulta dalle memorie presentate al Tribunale, né dai documenti addotti a loro sostegno, che la ricorrente abbia sostenuto né, a fortiori, dimostrato che la Commissione le avesse fornito precise garanzie della propria intenzione di occuparsi del caso.

67      Da quanto precede risulta che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto quando ha rigettato la denuncia della ricorrente, laddove tale denuncia riguardava il mercato al dettaglio, ritenendo che l’UVK si stesse occupando del caso.

 – Sulla corrispondenza delle pratiche gestite dall’UVK

68      La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto quando, nella decisione impugnata, ha ritenuto che le domande formulatele e il caso esaminato dall’UVK riguardassero «le medesime presunte infrazioni, commesse nello stesso periodo sul medesimo mercato». Essa sostiene parimenti che la Commissione ha effettuato una distinzione artificiosa ed erronea fra gli elementi del caso riguardanti la vendita al dettaglio e quelli riguardanti la vendita all’ingrosso.

69      In primo luogo, dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 emerge che la Commissione può rigettare una denuncia nel caso in cui la suddetta si riferisca alla «medesima pratica» di cui si sta già occupando un’autorità garante della concorrenza in uno Stato membro.

70      Occorre altresì ricordare che, nella sua denuncia, la ricorrente criticava in particolare l’applicazione, da parte dell’interveniente, di una strategia mirata a eliminare i concorrenti dal mercato della telefonia mobile al dettaglio mediante il lancio, nel 2008, del prodotto «Džabest», che avrebbe provocato una compressione dei margini. Essa asseriva altresì che la condotta dell’interveniente sul mercato al dettaglio equivaleva a una pratica di prezzi predatori (v. i precedenti punti 4 e 6).

71      Nella decisione impugnata, la Commissione ha sottolineato che, in una lettera del 18 novembre 2009, l’UVK le aveva segnalato di condurre un’indagine in merito a un possibile abuso di posizione dominante da parte dell’interveniente, in particolare sul mercato della telefonia mobile a partire dal 2008, aggiungendo che l’indagine riguardava in particolare il prodotto al dettaglio «Džabest», lanciato dall’interveniente, e stava altresì valutando se questi si fosse reso responsabile di pratiche di compressione dei margini e/o di prezzi predatori.

72      Di conseguenza, e come confermato dalla lettera dell’UVK del 18 novembre 2009, la denuncia depositata dalla ricorrente presso la Commissione e il caso gestito dall’UVK riguardavano la condotta adottata dall’interveniente a partire dal 2008. Tale denuncia riguardava dunque la condotta della medesima impresa durante il medesimo periodo. Peraltro, le pratiche denunciate dalla ricorrente e il caso esaminato dall’UVK riguardavano altresì il medesimo mercato geografico, vale a dire quello sloveno. Infine, è pacifico che la denuncia ricevuta dalla Commissione riguardava una strategia di compressione dei margini e/o di prezzi predatori, adottata sul mercato al dettaglio dei servizi di telefonia mobile, oggetto di procedimento davanti all’UVK, la quale ha successivamente confermato, nella suddetta lettera, che stava conducendo indagini in proposito.

73      Ne consegue che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel constatare, nella decisione impugnata, che il procedimento davanti all’UVK riguardava «le medesime presunte infrazioni, commesse nello stesso periodo sul medesimo mercato» segnalate sul mercato al dettaglio nella denuncia presentata dalla ricorrente.

74      In secondo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe separato, artificiosamente ed erroneamente, gli elementi del caso riguardanti la vendita al dettaglio e quelli riguardanti la vendita all’ingrosso non può essere accettato.

75      Infatti, qualora intenda rigettare una denuncia in base all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la Commissione deve assicurarsi, in particolare, che il caso esaminato dall’autorità garante della concorrenza in uno Stato membro si basi sui medesimi elementi fattuali di quelli segnalati nella denuncia.

76      Per contro, la Commissione non può essere vincolata né dall’oggetto né dalla causa delle domande formulate dai denuncianti, né dal modo in cui costoro descrivono i fatti denunciati.

77      Quindi, nel caso di specie, avendo accertato che il caso esaminato dall’UVK faceva riferimento ai medesimi elementi fattuali descritti dalla ricorrente in una parte della sua denuncia, la Commissione era legittimata ad applicare l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 alla parte in questione e a verificare l’esistenza di un interesse da parte dell’Unione in merito a un ulteriore esame dell’altra parte della denuncia.

78      Tenuto conto di quanto precede, il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, basato su un presunto errore manifesto in cui è incorsa la Commissione nell’effettuare la valutazione comparata prevista dalla giurisprudenza

(omissis)

 Sulle spese

(omissis)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea e di Telekom Slovenije d.d.

3)      La Repubblica di Slovenia sopporterà le proprie spese.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 17 dicembre 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.