Language of document : ECLI:EU:T:2012:691

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 dicembre 2012

Causa T‑199/11 P

Guido Strack

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Articoli 17, 17 bis, 19 e articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – Domanda di autorizzazione a divulgare documenti – Domanda di autorizzazione a pubblicare un testo – Domanda di autorizzazione a far valere dinanzi ad autorità giudiziarie nazionali fatti accertati – Irricevibilità del ricorso di primo grado – Insussistenza di atto lesivo – Articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2011, Strack/Commissione (F‑132/07).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Guido Strack è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea. Il sig. Strack è condannato a pagare al Tribunale l’importo di EUR 2 000 per rimborsare una parte delle spese che quest’ultimo ha dovuto sostenere.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Riassegnazione di una causa per motivi di ristrutturazione interna del Tribunale della funzione pubblica – Violazione del principio del giudice naturale – Insussistenza

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. da 12 a 14)

2.      Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Rispetto garantito dal giudice dell’Unione – Presa in considerazione della convenzione europea dei diritti dell’uomo – Diritto ad un processo equo – Portata

(Art. 6, § 3, TUE)

4.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale sulla valutazione degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

5.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

6.      Ricorso dei funzionari – Domanda ai sensi dell’articolo 90, § 1, dello Statuto – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 1)

7.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Divulgazione di informazioni riguardanti il servizio – Obbligo di previa autorizzazione – Modalità della domanda di divulgazione di documenti – Necessità di presentare all’amministrazione una domanda sufficientemente precisa

(Statuto dei funzionari, artt. 11, primo comma, 17 e 19)

8.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Divulgazione di informazioni riguardanti il servizio – Procedure relative alle domande di divulgazione di documenti di cui agli articoli 17 e 19 dello Statuto – Inapplicabilità dei principi che trovano applicazione nell’ambito del regolamento n. 1049/2001

(Art. 339 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 11, 12, 17 e 19; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 2, § 1)

9.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Esercizio – Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 11, 12, 17 e 19)

10.    Funzionari – Diritti ed obblighi – Dovere di lealtà – Nozione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 11)

11.    Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Termine ragionevole – Criteri di valutazione

12.    Procedimento giurisdizionale – Spese legali – Spese defatigatorie o superflue imposte al Tribunale nell’ambito di un’impugnazione – Condanna del funzionario al rimborso di dette spese

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 90, a)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti da 26 a 30)

Riferimento:

Corte: 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P (Racc. pag. I‑8375, punti da 33 a 39); 2 ottobre 2003, Salzgitter/Commissione, C‑182/99 P (Racc. pag. I‑10761, punti da 28 a 37)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 43)

Riferimento:

Corte: 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01 (Racc. pag. I‑10239, punto 38); 29 giugno 2010, Commissione/Lussemburgo, C‑526/08 (Racc. pag. I‑6151, punto 27 e giurisprudenza ivi citata)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti da 67 a 69)

Riferimento:

Corte: 15 dicembre 2011, Altner/Commissione, C‑411/11 P (non pubblicata nella Raccolta, punti da 13 a 15, e giurisprudenza ivi citata)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 74, 75, 169 e 172)

Riferimento:

Corte: 10 luglio 2001, Ismeri Europa/Corte dei Conti, C‑315/99 P (Racc. pag. I‑5281, punto 19); 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C‑551/03 P (Racc. pag. I‑3173, punto 54); 9 dicembre 2009, Marcuccio/Commissione, C‑528/08 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 51); 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P (Racc. pag. I‑7831, punto 64); 10 febbraio 2011, Activision Blizzard Germany/Commissione, C‑260/09 P (Racc. pag. I‑419, punto 53)

Tribunale: 16 dicembre 2010, Lebedef/Commissione, T‑52/10 P (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 73)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 127 e 150)

Riferimento:

Corte: 10 gennaio 2006, Commissione/Alvarez Moreno, C‑373/04 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale: 3 aprile 1990, Pfloeschner/Commissione, T‑135/89 (Racc. pag. II‑153, punto 11); 6 giugno 1996, Baiwir/Commissione, T‑391/94 (Racc. PI pagg. I‑A‑269 e II‑787, punto 34); 18 giugno 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94 (Racc. PI pagg. I‑A‑305 e II‑893, punto 22); 29 giugno 2004, Hivonnet/Consiglio, T‑188/03 (Racc. PI pagg. I‑A‑199 e II‑889, punto 16); 9 settembre 2008, Marcuccio/Commissione, T‑144/08 (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑51 e II‑A‑2‑341, punto 25)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 129 e 130)

Riferimento:

Corte: 12 marzo 1975, Küster/Parlamento,23/74 (Racc. pag. 353, punto 11)

Tribunale: 11 giugno 1996, Sánchez Mateo/Commissione, T‑110/94 (Racc. PI pagg. I‑A‑275 e II‑805, punto 26); 5 luglio 2005, Marcuccio/Commissione, T‑9/04 (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑881, punto 36)

7.      L’autorità alla quale viene presentata una domanda di autorizzazione a pubblicare in base agli articoli 17 e 19 dello Statuto deve procedere a un esame circostanziato di tutti gli elementi della fattispecie e alla ponderazione degli interessi in gioco per stabilire se debbano prevalere gli interessi dell’Unione o l’interesse pubblico a ricevere informazioni. In tale ambito, spetta al funzionario che richiede l’autorizzazione fornire qualsiasi informazione utile, in particolare per quanto riguarda i documenti specifici considerati, la portata della loro diffusione e lo scopo perseguito, onde consentire all’autorità cui viene presentata la domanda di pronunciarsi. Tale dovere di precisione deriva dallo stesso impianto sistematico degli articoli 17 e 19 dello Statuto, ma anche dal particolare rapporto di fiducia esistente tra l’Unione e i suoi funzionari nonché dal dovere, a carico dei funzionari, di cooperare lealmente con la stessa, in base all’articolo 11, primo comma, dello Statuto. Il suddetto dovere di precisione impone al funzionario che richiede un’autorizzazione diretta alla pubblicazione di documenti di identificare ogni documento in modo preciso e individuale, fornendo anche una descrizione di ogni documento e indicando il motivo della pubblicazione, consentendo in tal modo all’autorità cui viene presentata la domanda di pubblicazione di procedere efficacemente all’esame della stessa. Il dovere di indicare l’obiettivo della pubblicazione non consiste in un obbligo di giustificazione della domanda rientrante nel controllo della fondatezza di quest’ultima. Il requisito della precisione delle domande alla luce dell’obiettivo della pubblicazione si inserisce in un contesto più generale e condiziona la possibilità di procedere all’esame della domanda, cosicché esso rientra nel controllo relativo alla ricevibilità di quest’ultima.

(v. punti 131 e 132)

8.      Taluni principi che trovano applicazione nell’ambito del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, non sono applicabili alle procedure di autorizzazione a pubblicare documenti di cui agli articoli 17 e 19 dello Statuto. Infatti, il regolamento n. 1049/2001 ha lo scopo di conferire alla generalità del pubblico un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni. Pertanto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, i destinatari del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni sono i cittadini dell’Unione nonché le persone fisiche o giuridiche che ivi risiedano o abbiano la sede sociale. Il regolamento n. 1049/2001 disciplina, in sostanza, i rapporti tra l’Unione e i suoi cittadini, mentre lo Statuto disciplina il rapporto tra l’Unione e i suoi funzionari. La differenza tra le procedure di cui al regolamento n. 1049/2001, da un lato, e agli articoli 17 e 19 dello Statuto, dall’altro, è giustificato dal particolare rapporto di fiducia esistente tra l’Unione e i suoi funzionari, che non sussiste, invece, nella medesima forma, nei confronti dei cittadini oggetto delle disposizioni del regolamento n. 1049/2001. I diversi requisiti da osservare nel trattamento delle domande di pubblicazione di cui agli articoli 17 e 19 dello Statuto si impongono al fine di preservare tale rapporto di fiducia e di porre le istituzioni dell’Unione in grado di far sì che i funzionari adeguino il loro comportamento tenendo presenti gli interessi delle istituzioni e gli obblighi che a loro incombono ai sensi dell’articolo 339 TFUE. Pertanto, è la natura stessa delle procedure disciplinate dallo Statuto a consentire di imporre condizioni diverse per le domande di pubblicazione presentate da funzionari, relative a informazioni di cui essi sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni, rispetto a quelle presentate dai cittadini.

(v. punto 134)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti da 137 a 139)

Riferimento:

Corte: 13 dicembre 1989, Oyowe e Traore/Commissione, C‑100/88 (Racc. pag. 4285, punto 16); 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P (punti 40 e da 43 a 46)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 179 e 180)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 217 e 218)

Riferimento:

Corte: 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P (Racc. pag. I‑8417, punto 29); 26 marzo 2009, Efkon/Parlamento e Consiglio, C‑146/08 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti da 229 a 232)