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Ricorso proposto il 1° aprile 2011 - El Materi / Consiglio

(Causa T-200/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente : Fahd Mohamed Sakher Ben Mohamed El-Materi (Doha, Qatar) (rappresentanti: M. Lester, Barrister e G. Martin, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 4 febbraio 2011, 2011/79/PESC, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 40), nonché il regolamento (UE) del Consiglio 4 febbraio 2011, n. 101, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), nei limiti in cui si applicano al ricorrente; e

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, secondo cui non è soddisfatto il criterio necessario per l'inclusione del ricorrente nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio 4 febbraio 2011, 2011/79/PESC, in quanto:

l'unico fondamento ammissibile per l'inclusione del ricorrente nell'allegato stesso ricorrerebbe qualora risultasse soddisfatto il criterio di cui all'art. 1 della decisione del Consiglio 2011/72/PESC1, vale a dire che il ricorrente fosse una persona responsabile "di distrazione di fondi pubblici tunisini", ovvero fosse associato a una persona siffatta, dal momento che, come spiegato al secondo considerando, tali persone sono "coloro che privano il popolo tunisino dei benefici dello sviluppo sostenibile della sua economia e della sua società e compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese".

Secondo motivo, secondo il quale il Consiglio ha violato i diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente, in quanto:

le misure restrittive non prevedono alcun procedimento per la comunicazione al ricorrente degli elementi probatori che hanno fondato la decisione di congelamento dei capitali o per consentirgli di pronunciarsi utilmente su tali elementi probatori;

i motivi invocati nelle misure impugnate contengono una affermazione generica, non dimostrata e vaga, in ordine ad un'indagine giudiziaria;

il Consiglio non ha fornito informazioni sufficienti a consentire al ricorrente di esprimere utilmente il suo punto di vista, il che non consente ad un giudice di valutare la fondatezza della decisione e della valutazione svolta del Consiglio, né il carattere irrefutabile delle prove su cui esse si basano.

Terzo motivo, basato sul fatto che il Consiglio ha omesso di motivare adeguatamente l'inclusione del ricorrente nell'ambito delle misure contestate, in violazione del suo obbligo di esporre chiaramente le ragioni specifiche e concrete che giustificano la sua decisione, ivi comprese le ragioni individuali e specifiche che l'hanno condotto a ritenere che il ricorrente fosse responsabile della distrazione di fondi pubblici tunisini.

Quarta motivo, basato sul fatto che il Consiglio ha violato, senza giustificazione e in maniera sproporzionata, il diritto di proprietà della ricorrente, nonché la sua libertà di esercitare il commercio e l'industria, in quanto:

le misure di congelamento dei capitali hanno un'incidenza rilevante e duratura sui suoi diritti fondamentali;

la loro applicazione al ricorrente non è giustificata, e

il Consiglio non ha dimostrato che un completo congelamento dei capitali fosse la modalità meno vincolante per ottenere tale obiettivo, né che il pregiudizio assai grave cagionato al ricorrente fosse giustificato e proporzionato.

Quinto motivo, basato sul fatto che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione nel decidere di applicare tali misure restrittive al ricorrente, in quanto sembrerebbe che il Consiglio non abbia effettuato alcuna valutazione in ordine a quest'ultimo o, anche qualora una simile valutazione fosse stata effettuata, il Consiglio è incorso in un errore nel concludere che esistesse una giustificazione per applicare al ricorrente le misure restrittive.

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1 - Decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62).