Language of document : ECLI:EU:F:2013:95

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

26 giugno 2013

Causa F‑21/12

Mohammed Achab

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE)

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII dello Statuto – Ripetizione dell’indebito»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Achab chiede l’annullamento della decisione del Comitato economico e sociale europeo (CESE), del 9 giugno 2011, con cui è stato soppresso nei suoi confronti il beneficio dell’indennità di dislocazione a decorrere dal 1° luglio 2010 e si è proceduto al recupero dell’indennità di dislocazione da lui percepita a partire da tale data.

Decisione:      La decisione del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno2011 è annullata nella parte in cui ingiunge la restituzione dell’indennità di dislocazione versata al sig. Achab dal 1º luglio 2010. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dal sig. Achab. Il sig. Achab sopporterà la metà delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Evento che giustifica il riesame da parte dell’amministrazione della situazione del beneficiario – Portata – Cambiamento di cittadinanza

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1)

2.      Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Manifesta irregolarità del versamento – Conoscenza da parte dell’interessato

(Statuto dei funzionari, art. 85)

1.      Per quanto riguarda un’indennità versata mensilmente ai funzionari che soddisfano le relative condizioni e diretta a compensare l’assoggettamento di una persona ad un onere o ad una necessità particolare, qualora tale onere o necessità particolare cessi di esistere, l’amministrazione non può continuare a versare a tale persona l’indennità interessata. Pertanto, qualora intervenga un evento in grado di modificare in maniera sostanziale la situazione di fatto o di diritto di una persona che beneficia di un’indennità, l’amministrazione può, o addirittura deve, procedere al riesame della situazione di quest’ultima.

A questo proposito, dato che la cittadinanza della persona interessata costituisce uno dei parametri da prendere in considerazione per la concessione dell’indennità di dislocazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, il cambiamento di cittadinanza di un funzionario può essere considerato come un evento in grado di modificare in maniera sostanziale la sua situazione e, pertanto, costituisce un fatto che giustifica un riesame della sua situazione.

Inoltre, la circostanza che un funzionario rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, contrariamente ad un funzionario rientrante nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo, abbia fissato la sua residenza abituale, nozione da intendere nel senso che designa il centro dei suoi interessi, nel paese della sua sede di servizio, anche solo per un brevissimo lasso di tempo nel corso del periodo di riferimento, lo priva automaticamente dell’indennità di dislocazione. Al riguardo, le condizioni di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), del detto articolo 4 sono diverse da quelle delle disposizioni del suo paragrafo 1, lettera a). Infatti, mentre per i funzionari che non sono cittadini del paese della loro sede di servizio, la perdita o il diniego del beneficio dell’indennità di dislocazione interviene solo nel caso in cui la residenza abituale dell’interessato nel paese della sua sede di servizio futura sia durata per l’intero periodo quinquennale di riferimento, per contro, per i funzionari in possesso della cittadinanza del paese della sede di servizio, la circostanza di avervi mantenuto o fissato la loro residenza abituale, anche solo per un brevissimo lasso di tempo nel corso del periodo decennale di riferimento, basta per comportare la perdita o il diniego del beneficio di tale indennità.

(v. punti 26, 27, 34 e 35)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 11 luglio 2007, B/Commissione, F‑7/06 (punto 38); 25 febbraio 2008, Anselmo e a./Consiglio, F‑85/07 (punto 25)

2.      L’articolo 85 dello Statuto prevede che qualsiasi somma indebitamente percepita può essere recuperata dall’amministrazione in due casi di specie, ossia quando il beneficiario ha avuto conoscenza dell’irregolarità del versamento o quanto tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non esserne a conoscenza.

Per quanto riguarda la prima delle due ipotesi, spetta all’amministrazione provare che il beneficiario aveva una conoscenza effettiva del carattere irregolare del pagamento.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, l’irregolarità in questione non sfugge ad un funzionario normalmente diligente. Su questo punto, occorre tener conto, in ciascun singolo caso, della capacità del funzionario interessato di procedere alle necessarie verifiche.

(v. punti 43-45)

Riferimento:

Corte: 17 gennaio 1989, Stempels/Commissione, 310/87 (punti 10 e 11)