Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 9 agosto 2010 - Cosepuri/EFSA

(Causa T-339/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Cosepuri Soc. coop. p.a. (Bologna, Italia) (rappresentante: F. Fiorenza, avvocato)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni della ricorrente

Annullare il procedimento di gara nella parte in cui prevede la valutazione delle offerte economiche in seduta riservata.

Annullare la decisione di aggiudicare la gara in favore della società ANME ed ogni atto conseguente.

Condannare EFSA al risarcimento del danno in favore di Cosepuri.

Condannare EFSA al rimborso delle spese legali.

Motivi e principali argomenti

Con il bando di gara spedito in data 1 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 marzo 2010, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha indetto un appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di navetta in Italia ed in Europa per un periodo di quarantotto mesi e per un valore stimato di euro 4.000.000 stabilendo quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri (Doc. B). La società ricorrente ha presentato la propria offerta, ma la gara in questione è stata aggiudicata ad un'altra impresa.

Col presente ricorso, la ricorrente si oppone a questa decisione.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione di legge sub art. 89 del regolamento (CE) n° 1605/20021 e la violazione del principio di buona amministrazione, trasparenza, pubblicità e del diritto di accesso per la mancata pubblicità delle operazioni di apertura delle offerte tecniche e di assegnazione dei punteggi dell'offerta economica. Si afferma a questo riguardo che il prezzo offerto non può essere considerato un'informazione riservata.

Con il secondo motivo si contesta la violazione di legge sub art. 100 del regolamento (CE) n° 1605/2002, violazione di legge sub regolamento (CE) n° 1049/20012, violazione dell'obbligo di motivare la decisione, della trasparenza e del diritto di accesso agli atti perché è stato limitato l'accesso agli atti, successivo all'aggiudicazione, sostenendo la natura di informazioni riservate di dati quali l'offerta economica e di documenti pubblici quali le autorizzazioni delle autovetture. Si afferma a questo riguardo che l'omessa indicazione del prezzo offerto dall'aggiudicatario rende gli atti privi di motivazione

Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge sub art. 100 del regolamento (CE) n° 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, la violazione del capitolato d'oneri ed errore manifesto di motivazione per gli errori commessi dalla commissione di gara nella valutazione delle offerte economiche.

____________

1 - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)

2 - Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)