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Ricorso proposto il 27 giugno 2012 - CD/Consiglio

(Causa T-646/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CD (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte relativa al ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte riguardante il ricorrente;

annullare la decisione del Consiglio dell'11 novembre 2011 che ha rifiutato di cancellare il nome del ricorrente dall'allegato III A della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, come modificata dalla decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, relativo all'insufficienza della motivazione e ad una lesione del diritto della difesa, in quanto la motivazione degli atti impugnati non consente al ricorrente di contestarne la validità dinanzi al Tribunale e a quest'ultimo di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità.

Secondo motivo, riguardante una violazione del principio di responsabilità personale, dato che gli atti impugnati stabiliscono una responsabilità e prevedono sanzioni senza caratterizzare l'implicazione personale del ricorrente nei fatti che giustificano tali sanzioni.

Terzo motivo, vertente sull'assenza di fondamento giuridico, giacché gli atti impugnati non dimostrano l'esistenza di una norma di diritto positivo che sarebbe stata violata dal ricorrente.

Quarto motivo, inerente ad un errore di valutazione, in quanto gli atti impugnati non sono suffragati dai fatti.

Quinto motivo, concernente l'inosservanza del principio di proporzionalità, poiché l'implicazione personale del ricorrente nella decisione collettiva, per la quale è stato sanzionato, non era altrettanto importante quanto la sanzione.

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