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Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 – Ipatau / Consiglio

(Causa T-646/11) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vadzim Ipatau (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 17), nella parte riguardante il ricorrente, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 8), nella parte concernente il ricorrente, della decisione del Consiglio del 14 novembre 2011, recante rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere che il suo nome sia cancellato dalla decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 40), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 17), e annullamento della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), nella parte riguardante il ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Vadzim Ipatau sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

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1 GU C 258 del 25.8.2012.