Language of document : ECLI:EU:T:2013:326

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

18 giugno 2013

Causa T‑645/11 P

Michael Heath

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BCE – Pensioni – Aumento annuale – Tasso di aumento per l’anno 2010 – Retroattività – Diritto di negoziazione collettiva»

Oggetto:      Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Heath/BCE (F‑121/10), e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Michael Heath sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) nell’ambito del presente giudizio.

Massime

1.      Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Principio di irretroattività – Eccezioni – Presupposti

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale della funzione pubblica

[Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, comma 1, c)]

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Ampiezza del sindacato del Tribunale sulle sentenze del Tribunale della funzione pubblica

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 79)

4.      Funzionari – Principi – Certezza del diritto – Portata – Obbligo di adottare criteri che delimitano il potere discrezionale dell’amministrazione – Insussistenza

5.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

6.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata da tale Tribunale – Ricevibilità

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1)

7.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Rappresentanza – Comitato del personale – Consultazione obbligatoria – Portata – Aumento annuale delle pensioni – Esclusione

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 48 e 49 e allegato III, art. 17, § 7)

8.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Pensioni – Aumento annuale – Obbligo di negoziazione collettiva prima dell’adozione della decisione annuale di aumento delle pensioni – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 28; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, allegato III, art. 17, § 7)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 37 e 38)

Riferimento:

Corte: 25 gennaio 1979, Racke, 98/78, Racc. pag. 69, punto 20; 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, Racc. pag. I‑7869, punto 119

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 73 e 113)

Riferimento:

Tribunale: 19 marzo 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, punto 59

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 80, 81, 97, 118, 122 e 141)

Riferimento:

Corte: 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, Racc. pag. I‑6513, punto 91; 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, C‑202/07 P, Racc. pag. I‑2369, punto 41

Tribunale: 13 dicembre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑311/09 P, punto 33; 19 marzo 2012, Barthel e a./Corte di giustizia, T‑398/11 P, punto 27, e la giurisprudenza citata

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 87)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 99-101)

Riferimento:

Corte: 28 maggio 1998, New Holland Ford/Commissione, C‑8/95 P, Racc. pag. I‑3175, punto 72; 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C‑551/03 P, Racc. pag. I‑3173, punto 54; 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione, C‑167/04 P, Racc. pag. I‑8935, punto 108

Tribunale: 12 luglio 2007, Beau/Commissione, T‑252/06 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑13 e II‑B‑1‑63, punti 45‑47

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 132 e 148)

Riferimento:

Tribunale: 19 settembre 2008, Chassagne/Commissione, T‑253/06 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑43 e II‑B‑1‑295, punti 54 e 55; 8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Racc. pag. II‑2841, punti 140 e 141

7.      Dagli articoli 48 e 49 delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea emerge che il comitato del personale deve essere consultato per tutte le questioni relative alle retribuzioni. Di conseguenza, deve essere consultato prima dell’adozione della decisione sull’adeguamento generale degli stipendi. Per contro, sulla base di tali disposizioni, il comitato del personale deve unicamente essere consultato con riferimento alle questioni relative al «regime delle pensioni». Il comitato del personale deve, certamente, essere sentito prima della determinazione e della modifica delle norme riguardanti il regime delle pensioni, ma non, tuttavia, prima di ogni decisione di attuazione di tali norme, tra cui la decisione di aumento annuale delle pensioni adottata ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, dell’allegato III delle condizioni di impiego.

(v. punto 134)

8.      Il diritto alla negoziazione collettiva, quale sancito dagli articoli 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, mira a consentire un negoziato tra le parti sociali al fine di determinare le condizioni di lavoro. Orbene, qualora i diritti e gli obblighi dei lavoratori dipendenti siano già sufficientemente determinati dalle disposizioni applicabili, la cui validità non sia contestata, un simile negoziato non è, in ogni caso, richiesto da tale diritto fondamentale.

Infatti, in materia di aumento annuale delle pensioni degli ex dipendenti della Banca centrale europea, la metodologia che disciplina l’aumento delle pensioni è stabilita all’articolo 17, paragrafo 7, dell’allegato III delle condizioni di impiego del personale della Banca. Tale norma dispone che, nel caso in cui l’adeguamento generale degli stipendi per un anno sia superiore all’inflazione, il consiglio direttivo applica l’adeguamento generale degli stipendi per l’indicizzazione delle pensioni, ove accerti, agendo dietro parere dell’attuario del piano di pensione, che la situazione finanziaria del fondo lo consente. Se la situazione finanziaria del fondo non lo consente, le pensioni sono aumentate in funzione dell’inflazione.

Sebbene il criterio che fa riferimento alla situazione finanziaria del fondo non trovi ulteriore concretizzazione nell’allegato III di tali condizioni di impiego, il regime delle pensioni in questione è un regime a capitalizzazione, nel quale le pensioni versate sono finanziate, in linea di principio, tramite prestazioni di base e prestazioni flessibili. Pertanto, il requisito secondo cui la situazione finanziaria del fondo deve consentire l’applicazione dell’adeguamento generale degli stipendi mira a garantire che l’aumento delle pensioni non metta a repentaglio il finanziamento del piano di pensione nel lungo termine. È quindi alla luce di tale obiettivo che il consiglio direttivo deve valutare la situazione finanziaria del fondo e prendere la propria decisione sull’aumento delle pensioni.

In tale contesto, l’esistenza del meccanismo di garanzia previsto dall’allegato III delle condizioni di impiego non può essere presa in considerazione per valutare la situazione finanziaria del fondo. Tale meccanismo di garanzia, infatti, è volto a garantire le somme versate contro i rendimenti d’investimento negativi, ma non contro un aumento delle pensioni che non sia consentito dalla situazione finanziaria del fondo. L’esistenza di tale meccanismo di garanzia non conferisce quindi un margine discrezionale al consiglio direttivo quanto alla valutazione della situazione finanziaria del fondo.

Peraltro, il rispetto della metodologia prevista all’articolo 17, paragrafo 7, dell’allegato III delle condizioni di impiego è soggetto al sindacato del giudice dell’Unione. Quindi, nel caso in cui il consiglio direttivo non applichi alle pensioni il tasso dell’adeguamento generale degli stipendi, sebbene la situazione finanziaria del fondo lo consenta, la sua decisione potrebbe essere contestata dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione.

Pertanto, i diritti e gli obblighi degli ex dipendenti della Banca centrale europea sono già sufficientemente determinati dalla metodologia prevista all’articolo 17, paragrafo 7, dell’allegato III delle citate condizioni di impiego.

Tale conclusione non è infirmata dal fatto che la valutazione della situazione finanziaria del fondo richiede una valutazione economica complessa e che una tale valutazione forma oggetto, in linea di principio, di un sindacato giurisdizionale limitato.

A tale riguardo, da un lato, un sindacato giurisdizionale limitato non implica che il giudice dell’Unione si astenga da qualsiasi controllo. Infatti, in tale ipotesi, il giudice dell’Unione è tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano idonei a corroborare le conclusioni che ne sono state tratte.

D’altro lato, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, dell’allegato III delle condizioni di impiego, il consiglio direttivo deve agire dietro parere dell’attuario, quindi con il parere di un esperto. Tale parere di esperto è volto ad agevolare a detto consiglio la valutazione della situazione finanziaria del fondo. Esso ha altresì l’effetto di facilitare il sindacato giurisdizionale sulla sua decisione. Nel caso in cui il consiglio direttivo segua il parare dell’attuario, esso tiene conto del parere di un esperto che è una parte terza rispetto al consiglio direttivo e al personale della Banca. Qualora, invece, il consiglio direttivo decida di discostarsi da tale parere, esso è tenuto ad esporre le ragioni della divergenza della propria valutazione.

(v. punti 155-163)

Riferimento:

Tribunale: 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, Racc. pag. II‑3601, punti 87‑89