Language of document : ECLI:EU:T:2017:622

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

13 settembre 2017 (*)

[Testo modificato con ordinanza del 27 ottobre 2017]

«Ricorso d’annullamento – FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Programma Interreg II /C “Inondazioni Reno-Mosa” – Inosservanza del termine di adozione di una decisione – Violazione delle forme sostanziali – Ricorso manifestamente fondato»

Nella causa T‑119/10,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato inizialmente da Y. de Vries, J. Langer e C. Wissels, successivamente da J. Langer, M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuto da

Regno del Belgio, rappresentato inizialmente da M. Jacobs e T. Materne, successivamente da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti,

e da

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da G. de Bergues e B. Messmer, successivamente da J. Bousin e D. Colas, in qualità di agenti,

intervenienti,

contro

[come modificato con ordinanza del 27 ottobre 2017] Commissione europea, rappresentata da W. Roels e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2009)10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, recante una riduzione del contributo concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) ai sensi della decisione C(97)3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Ambito normativo

1        Per i periodi di programmazione 1989-1993 e 1994-1999, le norme in materia di fondi strutturali (segnatamente per quanto riguarda gli obiettivi, la programmazione, i pagamenti, la gestione e il controllo, nonché le rettifiche finanziarie) sono state enunciate, in particolare, nel regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU 1988, L 185, pag. 9), che è stato modificato, segnatamente, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (GU 1993, L 193, pag. 5), nonché nel regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU 1988, L 374, pag. 1), il quale è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (GU 1993, L 193, pag. 20).

2        L’articolo 24 del regolamento n. 4253/88 così dispone:

«1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra giustificare soltanto una parte del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle altre autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni in un lasso di tempo determinato.

2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.

(…)».

3        I regolamenti nn. 2052/88 e 4253/88 sono stati sostituiti, a decorrere dal 1o gennaio 2000, dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1).

4        Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, detto regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti nn. 2052/88 e 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 1999.

5        Il regolamento n. 1260/99 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU 2006, L 210, pag. 25).

6        L’articolo 100 del regolamento n. 1083/2006, dal titolo «Procedura», così dispone:

«1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D’intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione dell’esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.

2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell’articolo 98.

5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione».

7        L’articolo 105 del regolamento n. 1083/2006, dal titolo «Disposizioni transitorie», al suo paragrafo 1, stabilisce quanto segue:

«Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 (…), (CEE) n. 4253/88 (…), (CE) n. 1164/94 (…) e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura».

8        L’articolo 108 del regolamento n. 1083/2006, recante il titolo «Entrata in vigore», così dispone:

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all’articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007».

9        Il regolamento n. 1083/2006 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU 2013, L 347, pag. 320, e rettifica, GU L 200 del 26.7.2016, pag. 140 e GU L 58, del 4.3.2017, pag. 53).

10      Per quanto attiene alle rettifiche finanziarie, l’articolo 145 del regolamento n. 1303/2013 così dispone:

«1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D’intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l’ambito dell’esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione dell’esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un’audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all’applicazione della rettifica finanziaria.

5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati conformemente all’articolo 143, paragrafo 3.

6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all’audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l’audizione trasmessa dalla Commissione.

7. Se nell’espletamento delle sue prerogative di cui all’articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi al programma operativo.

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

a)      siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell’autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure

b)      siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

a)      rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione;

b)      ai fini dell’applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all’articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell’articolo 137, paragrafo 2;

c)      tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell’Unione.

8. Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all’articolo 144, paragrafo 7».

11      Ai sensi dell’articolo 152 del regolamento n. 1303/2013:

«1. Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell’assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l’assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2. Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 restano valide.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga dell’opzione di cui all’articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l’autorità di gestione svolga le funzioni dell’autorità di certificazione in deroga all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall’autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall’autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall’autorità di gestione che svolge le funzioni dell’autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta».

12      L’articolo 153 del regolamento n. 1303/2013 stabilisce quanto segue:

«1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

2. I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIV».

13      L’articolo 154 del regolamento n. 1303/2013 così recita:

«Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli da 20 a 24, l’articolo 29, paragrafo 3, l’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

L’articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l’articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti».

 Fatti

14      Con decisione C(97) 3742, del 18 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha approvato il documento unico di programmazione relativo alla concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ad un programma operativo nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg II/C, a vantaggio delle zone rientranti negli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b) nonché di altre zone situate nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, stabilendo un importo massimo per il FESR pari a EUR 137 118 000.

15      La decisione della Commissione C(2000) 300, del 25 febbraio 2000, ha elevato tale massimale a EUR 141 077 000.

16      Con lettera del 21 marzo 2003 le autorità olandesi hanno presentato la loro domanda di erogazione del pagamento finale.

17      Tra il giugno 2004 e il giugno 2005 la Commissione, nell’ambito del suo audit di chiusura dei programmi cofinanziati dal FESR nel corso del periodo di programmazione 1994-1999, ha svolto varie visite di controllo.

18      Con missive datate 7 settembre 2005 e 24 gennaio 2006 la Commissione ha presentato la sua relazione di audit. La versione in lingua neerlandese è stata trasmessa alle autorità dei Paesi Bassi il 7 febbraio 2006, evidenziando talune irregolarità.

19      Le autorità olandesi hanno presentato le loro osservazioni in merito alla citata relazione di audit e hanno comunicato nuovi elementi.

20      Con lettera del 14 maggio 2008 la Commissione ha presentato alle autorità olandesi la relazione finale di audit, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 4253/88. La versione neerlandese è stata loro trasmessa in data 15 settembre 2008.

21      A seguito di un’audizione tenutasi il 23 febbraio 2009 le autorità olandesi hanno comunicato taluni nuovi elementi.

22      Con la sua decisione C(2009)10712, del 23 dicembre 2009, recante una riduzione del contributo concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal FESR ai sensi della decisione C(97)3742 della Commissione del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008), la Commissione ha ridotto il contributo totale concesso dal FESR di EUR 7 066 643 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 marzo 2010 il Regno dei Paesi Bassi ha proposto il ricorso in esame.

24      L’11 agosto 2010 il Tribunale ha interrogato le parti sull’eventualità di una sospensione del procedimento nella presente causa, fino alla scadenza dei termini di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nelle cause T‑265/08, Germania/Commissione, e T‑270/08, Germania/Commissione, ovvero fino alla pronuncia delle decisioni della Corte in merito alle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale nelle cause citate.

25      Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale del 13 settembre 2010 è stato deciso di sospendere il procedimento nella presente causa, fino alla scadenza dei termini di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nelle cause T‑265/08, Germania/Commissione, e T‑270/08, Germania/Commissione, ovvero fino alla pronuncia delle decisioni della Corte in merito alle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale nelle cause citate.

26      Il 24 giugno 2015 la Corte ha pronunciato la sentenza Germania/Commissione (C‑549/12 P e C‑54/13 P, in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione», EU:C:2015:412), con cui quest’ultima ha annullato le decisioni di rettifica finanziaria in questione in tali cause, relative a programmi di finanziamento anteriori all’anno 2000, sollevando d’ufficio la violazione, da parte della Commissione, del termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

27      Con la sentenza sull’impugnazione, anche le sentenze del 19 settembre 2012, Germania/Commissione (T‑265/08, EU:T:2012:434), e del 21 novembre 2012, Germania/Commissione (T‑270/08, non pubblicata, EU:T:2012:612), sono state annullate, per la parte in cui il Tribunale aveva respinto i ricorsi proposti dalla Repubblica federale di Germania.

28      Il 2 luglio 2015 il Tribunale ha invitato le parti a formulare le loro osservazioni in merito all’incidenza, nella presente causa, della sentenza sull’impugnazione.

29      Il 13 e il 15 luglio 2015 il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione hanno formulato, rispettivamente, le loro osservazioni.

30      Nelle sue osservazioni il Regno dei Paesi Bassi afferma che la decisione impugnata deve essere annullata, posto che la Commissione avrebbe violato il termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

31      Da parte sua, la Commissione ha richiamato l’attenzione del Tribunale sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze del 20 gennaio 2015, Spagna/Commissione (T‑111/12, non pubblicata, EU:T:2015:28), e del 20 gennaio 2015, Spagna/Commissione (T‑109/12, non pubblicata, EU:T:2015:29), con le quali il Tribunale aveva annullato le decisioni di rettifica finanziaria in questione, relative a taluni programmi di finanziamento anteriori all’anno 2000, per violazione, da parte della Commissione, del termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

32      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 20 maggio 2015 e il 28 maggio 2015, il Regno del Belgio e la Repubblica francese hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Regno dei Paesi Bassi. Con decisioni datate 4 agosto 2015 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha assentito a tali interventi.

33      Il Regno del Belgio e la Repubblica francese hanno depositato le loro memorie e le parti principali hanno depositato le loro osservazioni in merito alle stesse entro i termini impartiti.

34      Il 16 dicembre 2015 il Tribunale ha invitato le parti a formulare le loro osservazioni in merito all’incidenza, nella presente causa, nella prospettiva di un’eventuale sospensione, delle impugnazioni proposte dalla Commissione avverso le sentenze del 20 gennaio 2015, Spagna/Commissione (T‑111/12, non pubblicata, EU:T:2015:28), del 20 gennaio 2015, Spagna/Commissione (T‑109/12, non pubblicata, EU:T:2015:29), e del 15 luglio 2015, Portogallo/Commissione (T‑314/13, non pubblicata, EU:T:2015:493).

35      Con lettere datate 22 dicembre 2015 e 4 gennaio 2016, la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi hanno rispettivamente precisato di non sollevare alcuna obiezione in merito alla sospensione della presente causa in attesa della pronuncia delle decisioni della Corte nelle cause C‑139/15 P e C‑140/15 P, Commissione/Spagna, e C‑495/15 P, Commissione/Portogallo.

36      Con decisione del 12 gennaio 2016 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha deciso di sospendere il procedimento nella presente causa sino alla pronuncia delle decisioni della Corte nelle cause C‑139/15 P e C‑140/15 P, Commissione/Spagna, e C‑495/15 P, Commissione/Portogallo.

37      Con sentenze del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑139/15 P, EU:C:2016:707), e del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑140/15 P, EU:C:2016:708), la Corte ha respinto le impugnazioni proposte avverso le sentenze del 20 gennaio 2015, Spagna/Commissione (T‑111/12, non pubblicata, EU:T:2015:28), e del 20 gennaio 2015, Spagna/Commissione (T‑109/12, non pubblicata, EU:T:2015:29).

38      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

39      Con lettera datata 27 ottobre 2016 il Regno dei Paesi Bassi ha presentato al Tribunale un’istanza di riassunzione del procedimento, nell’ambito della quale egli ribadisce la propria posizione espressa nella lettera del 13 luglio 2015 e invita il Tribunale a basare la propria decisione nella presente causa sull’articolo 132 del regolamento di procedura del Tribunale.

40      Con ordinanza del presidente della Corte del 10 novembre 2016, Commissione/Portogallo (C‑495/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:907), la causa C‑495/15 P è stata cancellata dal ruolo, in seguito alla rinuncia agli atti da parte della Commissione.

41      L’11 novembre 2016 la Commissione ha informato il Tribunale di non avere alcuna obiezione riguardo alla riassunzione del procedimento.

42      Con decisione del 1o dicembre 2016 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha informato le parti della riassunzione del procedimento.

43      Il 20 dicembre 2016 il Tribunale ha invitato le parti a formulare le loro osservazioni in merito all’incidenza, nella presente causa, delle sentenze del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑139/15 P, EU:C:2016:707), e del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑140/15 P, EU:C:2016:708).

44      Con lettera del 22 dicembre 2016, nell’ambito delle sue osservazioni, la Commissione ha affermato che il Tribunale disponeva di tutti gli elementi necessari per pronunciare la propria sentenza nella presente causa.

45      Con lettera depositata in pari data, il Regno dei Paesi Bassi ha, per un verso, informato il Tribunale che non intendeva formulare osservazioni orali, nell’ambito di un’udienza dibattimentale, e per altro verso, ha invitato nuovamente il Tribunale a basare la propria decisione nella presente causa sull’articolo 132 del regolamento di procedura, dichiarando che la Commissione non ha rispettato il termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

46      Con missive datate 5 e 9 gennaio 2017 il Regno del Belgio e la Repubblica francese hanno dichiarato di ritenere anch’essi che la Commissione non avesse rispettato il termine prescritto e che pertanto la decisione impugnata dovesse essere annullata su tale fondamento.

47      Il 10 marzo 2017 il Tribunale ha invitato le parti a formulare le loro osservazioni in merito al fatto che il Tribunale ha rilevato d’ufficio, nell’ambito dell’articolo 132 del regolamento di procedura, un motivo basato sulla violazione delle forme sostanziali da parte della Commissione.

48      Il 21 marzo 2017 il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione hanno formulato le loro osservazioni.

49      La Commissione ha affermato che il Tribunale poteva dichiarare con ordinanza il ricorso manifestamente fondato, in base all’articolo 132 del regolamento di procedura. Da parte sua, anche il Regno dei Paesi Bassi ha sostenuto che il Tribunale poteva statuire con ordinanza, ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, per dichiarare il ricorso manifestamente fondato.

50      In pari data, il Regno del Belgio ha affermato che il Tribunale era tenuto a sollevare d’ufficio il motivo basato su una violazione delle forme sostanziali da parte della Commissione.

51      Il 22 marzo 2017 la Repubblica francese ha presentato le proprie osservazioni rilevando che il Tribunale poteva, in tale ipotesi, basarsi sull’articolo 132 del regolamento di procedura per dichiarare con ordinanza il ricorso manifestamente fondato.

52      Il Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

53      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

 In diritto

54      In limine, le conclusioni del Regno dei Paesi Bassi devono essere intese come volte all’annullamento della decisione impugnata per la parte in cui essa lo riguarda, atteso che i motivi sollevati dal Regno dei Paesi Bassi riguardano la sua stessa situazione.

55      Ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, quando la Corte o il Tribunale hanno già statuito su una o più questioni di diritto identiche a quelle sollevate nei motivi di ricorso e il Tribunale constata che i fatti sono dimostrati, esso può decidere, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, sentite le parti, di dichiarare il ricorso manifestamente fondato, con ordinanza motivata contenente rinvio alla giurisprudenza in materia.

56      Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che ricorrano le condizioni di applicazione dell’articolo 132 del regolamento di procedura e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

57      Anzitutto, il Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese, deduce che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto adottata posteriormente alla scadenza del termine di sei mesi stabilito dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

58      Dal canto suo, la Commissione afferma anzitutto che il regolamento n. 1083/2006 non rappresenta il quadro giuridico pertinente per valutare le norme procedurali applicabili alle decisioni di rettifica finanziaria per i programmi anteriori al periodo 2007-2013.

59      Essa sostiene che il regolamento pertinente per valutare l’osservanza o meno delle forme sostanziali nella specie è il regolamento n. 4253/88, il cui articolo 24 non stabilisce alcun termine per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria.

60      Inoltre, nell’ipotesi dell’applicabilità, nella fattispecie, del regolamento n. 1083/2006, la Commissione precisa che i termini stabiliti dall’articolo 100, paragrafo 5, del citato regolamento riguardano solamente i programmi attuati dopo il 1o gennaio 2007 e non sono applicabili a programmi anteriori a tale data.

61      Essa aggiunge che dall’articolo 105 del regolamento n. 1083/2006 emerge che i progetti cofinanziati approvati nell’ambito di un regime anteriore continuano a rientrare in tale regime fino alla loro chiusura.

62      Del pari, secondo la Commissione, le norme procedurali rappresentano un insieme inscindibile rispetto alle norme sostanziali e non può aversi un’applicazione retroattiva dei termini stabiliti dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

63      In proposito, si deve rilevare che il Regno dei Paesi Bassi non ha sollevato il motivo basato su una violazione dell’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006 nel ricorso, bensì nell’ambito delle sue osservazioni in merito all’incidenza, nella presente causa, della sentenza sull’impugnazione, sicché tale motivo deve essere considerato come un motivo nuovo.

64      Tuttavia, a prescindere dalla questione della ricevibilità di un motivo siffatto, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza, l’inosservanza delle norme procedurali relative all’adozione di un atto lesivo costituisce una violazione delle forme sostanziali che il giudice dell’Unione europea deve sollevare anche d’ufficio (v. sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 103 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

65      A tal riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, eccetto casi particolari, quali, segnatamente, quelli previsti dai regolamenti di procedura delle giurisdizioni dell’Unione, il giudice dell’Unione non può fondare la sua decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, anche di ordine pubblico, senza aver prima invitato le parti a presentare le proprie osservazioni su detto motivo (v. sentenza sull’impugnazione, punto 93, e giurisprudenza ivi citata).

66      Orbene, nella presente causa, anzitutto, quanto alla questione del termine entro cui deve essere adottata una decisione di rettifica finanziaria, il Tribunale ha interrogato le parti nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento assunta a seguito della pronuncia della sentenza sull’impugnazione, con cui la Corte ha annullato le decisioni di rettifica finanziaria in questione, relative a programmi di finanziamento anteriori all’anno 2000, sollevando d’ufficio la violazione da parte della Commissione del termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

67      In secondo luogo, il Tribunale ha adottato una seconda misura di organizzazione del procedimento, a seguito delle sentenze del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑139/15 P, EU:C:2016:707), e del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑140/15 P, EU:C:2016:708).

68      Pertanto, si deve necessariamente rilevare che le parti hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni in merito all’applicazione del termine previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

69      In secondo luogo, quanto alla normativa applicabile nella presente causa, si deve rammentare che il regolamento n. 4253/88 è stato abrogato, con effetto dal 1o gennaio 2000, dal regolamento n. 1260/1999. Quest’ultimo regolamento è stato abrogato, con effetto dal 1o gennaio 2007, dal regolamento n. 1083/2006, il quale è stato abrogato dal regolamento n. 1303/2013, con effetto dal 1o gennaio 2014.

70      Così, per un verso, si deve osservare che il regolamento n. 1303/2013 non può trovare applicazione nella presente causa, atteso che la decisione è stata adottata nel 2009.

71      Per altro verso, per quanto riguarda il regolamento n. 1083/2006, se è certo vero che dall’articolo 108, secondo comma, del regolamento stesso risulta che talune delle sue disposizioni si applicano ai programmi di finanziamento del periodo 2007-2013, resta il fatto che quest’ultimo prevede altresì che l’articolo 100 del regolamento medesimo, che stabilisce i termini procedurali, sia applicabile a partire dal 1o gennaio 2007, senza alcuna precisazione in merito al periodo di finanziamento interessato.

72      Si deve aggiungere che l’articolo 100 del regolamento n. 1083/2006 si applica anche ai programmi anteriori al periodo 2007-2013, e ciò in conformità al principio secondo cui le norme procedurali sono immediatamente applicabili dopo la loro entrata in vigore (sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 98; del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 98; del 22 ottobre 2014, Spagna/Commissione, C‑429/13 P, EU:C:2014:2310, punto 31; del 4 dicembre 2014, Spagna/Commissione, C‑513/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2412, punto 48, e del 24 giugno 2015, Spagna/Commissione, C‑263/13 P, EU:C:2015:415, punto 53; v. inoltre, in tal senso, sentenza sull’impugnazione, punto 84).

73      La citata giurisprudenza è stata peraltro confermata dalle sentenze del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑139/15 P, EU:C:2016:707, punto 89), e del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑140/15 P, EU:C:2016:708, punto 89), il che non è contestato dalla Commissione.

74      Nella specie, il procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, che ha modificato il contributo finanziario concesso al Regno dei Paesi Bassi per il periodo di finanziamento 1994-1999, si è svolto tra il 2004 e il 2009.

75      Ai fini dell’adozione della decisione impugnata la Commissione era pertanto tenuta a osservare il termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

76      Si deve precisare in proposito che, in applicazione della citata disposizione, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione dei rappresentanti dello Stato membro interessato, qualora quest’ultimo non accetti le sue conclusioni provvisorie. In assenza di audizione, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.

77      Pertanto, qualora lo Stato membro non accetti le conclusioni provvisorie della Commissione, l’invio da parte di quest’ultima di una lettera di convocazione a un’audizione ovvero lo svolgimento di un’audizione, a seconda dei casi, rappresenta il punto di partenza per il computo del termine.

78      Orbene, per un verso, emerge dal fascicolo della causa in esame che tra la Commissione e i rappresentanti del Regno dei Paesi Bassi si è tenuta un’audizione a Bruxelles (Belgio) il 23 febbraio 2009.

79      Per altro verso, si deve necessariamente rilevare che la decisione impugnata è stata adottata il 23 dicembre 2009, vale a dire dieci mesi dopo l’audizione, il che non è contestato dalla Commissione.

80      La Commissione non ha pertanto osservato il termine di sei mesi stabilito dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

81      Di conseguenza, il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente fondato e la decisione impugnata deve essere annullata per la parte in cui essa si applica al Regno dei Paesi Bassi.

 Sulle spese

82      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda del ricorrente.

83      Il Regno del Belgio e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese, conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      La decisione C(2009)10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, recante una riduzione del contributo concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) ai sensi della decisione C(97)3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008), è annullata per la parte in cui essa riguarda il Regno dei Paesi Bassi.

2)      La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno dei Paesi Bassi.

3)      Il Regno del Belgio e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 13 settembre 2017

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

D. Gratsias


*      Lingua processuale: il neerlandese.