Language of document : ECLI:EU:T:2017:763

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

27 ottobre 2017 (*)

«Rettifica»

Nella causa T‑119/10,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato inizialmente da Y. de Vries, J. Langer e C. Wissels, successivamente da J. Langer, M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuto da

Regno del Belgio, rappresentato inizialmente da M. Jacobs e T. Materne, successivamente da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti,

e da

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da G. de Bergues e B. Messmer, successivamente da J. Bousin e D. Colas, in qualità di agenti,

intervenienti

contro

Commissione europea, rappresentata da W. Roels e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2009)10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, recante una riduzione del contributo concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) ai sensi della decisione C(97)3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Il Tribunale ha emesso l’ordinanza del 13 settembre 2017, Paesi Bassi/Commissione (T‑119/10, EU:T:2017:622).

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2017, la convenuta ha chiesto al Tribunale di rettificare un errore nella menzione dei nomi degli agenti della Commissione nella parte introduttiva della suddetta ordinanza.

3        Conformemente all’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, occorre rettificare un errore materiale contenuto nella parte introduttiva della suddetta ordinanza nel nome di uno degli agenti della Commissione europea.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:


Nella parte introduttiva dell’ordinanza del 13 settembre 2017, leggasi «Commissione europea, rappresentata da W. Roels e A. Steiblytė, in qualità di agenti» anziché «Commissione europea, rappresentata da R. Wim e A. Steiblytė, in qualità di agenti».

Lussemburgo, 27 ottobre 2017

Il cancelliere

 

Il giudice

E. Coulon      H. Kanninen


* Lingua processuale: il neerlandese.