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Ricorso proposto il 25 gennaio 2011 - SAS Cargo Group A/S e altri / Commissione europea

(Causa T-56/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danimarca), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stockholm, Svezia) e SAS AB (Stockholm, Svezia) (rappresentanti: avv.ti M. Kofmann, B. Creve; I. Forrester, QC, J. Killick e G. Forwood, Barristers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione in tutto o in parte,

dichiarare che le ricorrenti non sono responsabili dell'infrazione unica, continuata e complessa di dimensione internazionale descritta nella decisione impugnata e, all'occorrenza, annullare la decisione nella parte attinente alla responsabilità delle ricorrenti,

inoltre, ovvero in subordine, disporre la riduzione dell'importo dell'ammenda,

condannare la Commissione europea alle spese, e

disporre qualsivoglia altra misura che il Tribunale riterrà adeguata alla luce delle circostanze della specie.

Motivi e principali argomenti

Ricorso di annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 101 TFUE (caso COMP/39.258 - Trasporto aereo) riguardante la coordinazione di taluni elementi delle tariffe fatturate per i servizi di trasporto aereo riguardanti il sovrapprezzo carburanti, il sovrapprezzo per i dispositivi sicurezza nonché il pagamento agli agenti di commissioni sui sovrapprezzi.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono sei motivi:

1.    Con il primo motivo esse deducono che la decisione viola forme sostanziali nonché il diritto delle ricorrenti alla corretta amministrazione, il loro diritto di difesa nonché il principio generale di parità di armi nella parte in cui è stato negato alle ricorrenti l'accesso agli elementi di prova pertinenti, a scarico e a discarico, ricevuti dalla Commissione successivamente alla notificazione della propria comunicazione degli addebiti e benché la Commissione si sia fondata su tali elementi a carico nella decisione impugnata.

2.    Con il secondo motivo le ricorrenti eccepiscono l'incompetenza dell'istituzione nella parte in cui la decisione ha applicato gli artt. 101 TFUE-53 SEE ai servizi di trasporto aereo in entrata nel SEE, applicando il criterio dell'incidenza, laddove questo non è pertinente ai fini dell'applicazione, rationae loci, degli artt. 101 TFUE-53 SEE e laddove ha applicato, in modo non corretto, il criterio del riferimento a vendite effettuate al di fuori del SEE.

3.    Con il terzo motivo le ricorrenti deducono che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione dei comportamenti che hanno visto il coinvolgimento delle ricorrenti, traendone la conclusione che tali comportamenti dimostrerebbero la partecipazione delle ricorrenti medesime (ovvero la loro consapevolezza) ad un'infrazione unica e continuata di dimensione internazionale; inoltre, taluni comportamenti censurati dall'istituzione non costituirebbero un'infrazione alla normativa vigente in materia di concorrenza.

4.    Con il quarto motivo le ricorrenti deducono che l'importo dell'ammenda non è giustificato ed è sproporzionato in considerazione del fatto che le ricorrenti non hanno partecipato ad un'infrazione unica e continuata di dimensione internazionale nonché degli elementi pertinenti (ivi comprese le circostanze attenuanti) di cui si sarebbe dovuto tener conto nella fissazione di qualsivoglia ammenda inflitta alle ricorrenti.

5.    Con il motivo le ricorrenti deducono di essere state oggetto di procedimenti arbitrari e selettivi nei loro confronti, mentre altri 72 vettori i quali, secondo la comunicazione degli addebiti e secondo la decisione, hanno partecipato a pretese riunioni o decisioni illegittime, non sono stati mai sanzionati. Ciò solleva seri problemi con riguardo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

6.    Con il sesto motivo le ricorrenti deducono la violazione del loro diritto ad un giudice indipendente ed imparziale, sancito dall'art. 47, n. 2, della Carta dei diritto fondamentali dell'Unione europea, considerato che la decisione è stata pronunciata da un'autorità amministrativa titolare, al tempo stesso, di poteri di indagine e sanzionatori.

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