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Ricorso proposto il 27 gennaio 2011 - Spagna / Commissione

(Causa T-54/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Munoz Pérez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione 16 novembre 2010, C(2010) 7700, con cui si riduce l'aiuto al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al Programma Operativo Integrato Obiettivo 1 "Andalucía" (2000-2006) n. CCI 2000.ES.16.1.PO.003, laddove impone una rettifica finanziaria del 100 % delle spese finanziate a carico del FESR relativamente agli appalti n.º2075/2003 e n.º2120/2005;

condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 39, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), in quanto la Commissione non avrebbe rispettato il termine di tre mesi per adottare la decisione impugnata, a decorrere dalla celebrazione dell'udienza o, eventualmente, dalla trasmissione dell'informazione supplementare da parte delle autorità spagnole.

Secondo motivo, relativo alla violazione, per indebita applicazione, dell'art. 39, n. 3, lett. b), del summenzionato regolamento n.º1260/1999, poiché la Commissione applica una rettifica finanziaria agli appalti n. 2075/2003 e n. 2120/2005, sul presupposto di presunte irregolarità nel procedimento seguito per l'aggiudicazione dei medesimi, quando invece l'applicazione del procedimento negoziato senza pubblicità era perfettamente conforme al disposto dell'art. 6, n. 3, lett. b) e c), della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1).

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