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Ricorso proposto il 4 giugno 2012 - SNCF / Commissione

(Causa T-242/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Beurier, O. Billard e V. Landes)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione impugnata;

condannare la Commissione all'integralità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2012) 1616 def. della Commissione, del 9 marzo 2012, che dichiara incompatibili con il mercato interno gli aiuti che la Repubblica francese ha erogato alla Sernam SCS 2, inter alia attraverso ricapitalizzazione, garanzie concesse e rinuncia di crediti nei confronti della Sernam da parte della ricorrente.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto, adottando nella decisione impugnata una posizione che non era contenuta nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione non avrebbe consentito alla ricorrente di presentare utilmente le proprie osservazioni in merito alla pertinenza di tale posizione.

Secondo motivo, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione "Sernam 2"  avrebbe creato una situazione che giustificava l'affidamento della ricorrente quanto alla regolarità della cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam.

Terzo motivo, vertente su una violazione del suo dovere di diligenza e del principio di certezza del diritto, in quanto la Commissione ha adottato una decisione quasi sette anni dopo la cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam.

Quarto motivo, vertente su errori in diritto e in fatto, in quanto la Commissione ha considerato che le condizioni poste dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione "Sernam 2" non erano state rispettate. Tale motivo è suddiviso in sei parti, vertenti sugli errori che la Commissione avrebbe commesso nel considerare:

che la cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam non è avvenuta il 30 giugno 2005;

che essa non costituisce una vendita;

che essa costituisce una trasmissione della totalità (attivi e passivi) della Sernam SA;

che essa non è limitata ai beni patrimoniali della Sernam SA, ma è stata aumentata di EUR 59 milioni;

che essa non è stata effettuata mediante una procedura trasparente ed aperta;

e che non è stata rispettata la finalità di una vendita dei beni patrimoniali.

Quinto motivo, vertente su un errore in diritto, in quanto la Commissione ha considerato che l'obbligo di recupero dell'aiuto di EUR 41 milioni è stato trasferito alla Financière Sernam ed alle sue controllate, mentre la Financière Sernam non potrebbe essere considerata beneficiaria di un vantaggio, dal momento che avrebbe corrisposto il prezzo di mercato per i beni patrimoniali in blocco della Sernam.

Sesto motivo, vertente su un difetto di motivazione e su errori in fatto e in diritto, in quanto la Commissione ha considerato che le misure previste dal protocollo d'intesa sulla cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam costituivano aiuti di Stato, mentre il prezzo versato per l'acquisto corrisponderebbe ad un prezzo di mercato risultante all'esito di una gara d'appalto aperta, trasparente, incondizionata e non discriminatoria e sarebbe ampiamente inferiore al costo di liquidazione che la ricorrente avrebbe dovuto sostenere in caso di liquidazione giudiziaria della Sernam.

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1 - Aiuto di Stato n. C 37/2008 - Francia - Applicazione della decisione "Sernam 2" - SA.12522.

2 - Decisione 2006/367/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all'aiuto di Stato parzialmente erogato dalla Francia all'impresa "Sernam" [notificata con il numero C(2004) 3940] (GU 2006, L 140, pag. 1).