Language of document : ECLI:EU:C:2003:602

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 6 novembre 2003 (1)



Cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P



Henkel KGaA

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)


da C-468/01 P a C-472/01 P



Procter & Gamble

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)


e C-473/01 P e C-474/01 P



Procter & Gamble

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)


«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Pasticche detergenti multicolori – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo»






Introduzione

1.       Nei procedimenti di impugnazione in esame si pone la questione se compresse di detersivo composte da strati di colore diverso e macchiettate con toni vivaci, destinate all’utilizzo in lavatrici o in lavastoviglie, ampiamente commercializzate al momento attuale, debbano essere classificate ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario  (2) .

2.       Si tratta pertanto di sapere se le pasticche che presentano queste caratteristiche possiedano concretamente il carattere distintivo richiesto dalla normativa europea, essendo quindi idonee ad assolvere la funzione essenziale della identificazione assegnata al marchio comunitario.

3.       La Corte di giustizia deve riprendere l’opera di definizione degli elementi principali che intervengono nella procedura di registrazione dei marchi, specificando il momento esatto da prendere come riferimento per la valutazione del carattere insolito di un segno (il deposito della domanda o la registrazione) e illustrare la posizione della propria giurisprudenza in merito ai segni tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto, che esigono soluzioni specifiche, diverse da quelle normalmente applicabili agli altri segni registrabili.

4.       In particolare, le cause in esame pongono in rilievo le difficoltà connesse con il tentativo di trasferire alla categoria dei segni tridimensionali i criteri sottesi ai motivi di impedimento assoluto alla registrazione o di nullità, pensati – in modo inadeguato – con riferimento ai marchi denominativi o figurativi. Mi preme segnalare che in tale contesto risulta assai difficile dissociare il difetto di carattere distintivo dalla descrizione.

Normativa applicabile

Regolamento sul marchio comunitario

5.       Il citato regolamento n. 40/94 contiene le disposizioni la cui applicazione si rivela necessaria ai fini della soluzione dei ricorsi in esame.

6.       A norma dell’art. 4, «possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».

7.       Tra gli impedimenti assoluti alla registrazione, l’art. 7 indica:

«1.
Sono esclusi dalla registrazione:

a)
i segni che non sono conformi all’articolo 4;

b)
i marchi privi di carattere distintivo;

c)
i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d)
i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

e)
i segni costituiti esclusivamente:

i)
dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure

ii)
dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure

iii)
dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

(...).

2.      Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

3.      Il paragrafo 1, lett. b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».

8.       Tra le cause di nullità assoluta, l’art. 51, n. 1, lett. a), indica la circostanza che un marchio comunitario sia stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’art. 5 o dell’art. 7. Un marchio può essere dichiarato nullo su domanda presentata all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«Ufficio») o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione.

9.       Ai sensi dell’art. 54, n. 2, la dichiarazione di nullità, totale o parziale, implica che il marchio comunitario sia considerato privo di tutti i suoi effetti fin dall’inizio.

Antefatti dei ricorsi in esame

10.     Gli antefatti dei ricorsi in esame, come vengono descritti nelle sentenze impugnate, possono venire riassunti come segue.

Cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P (Henkel/UAMI)

11.     Il 15 dicembre 1997 la Henkel KGaA (in prosieguo: la «Henkel»), società produttrice di prodotti chimici con sede in Düsseldorf (Germania), ha presentato all’Ufficio due domande di marchio comunitario in forza del regolamento n. 40/94.

12.     I marchi tridimensionali di cui veniva chiesta la registrazione consistevano in alcune pasticche rettangolari, composte di due strati: bianco e rosso (causa C-456/01 P) e bianco e verde (causa C-457/01 P).

13.     I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 3 dell’Accordo di Nizza (3) , che contempla i «preparati per la biancheria e le stoviglie in forma di pasticche».

14.     In esito alle procedure all’uopo previste, con decisioni 26 gennaio e 15 febbraio 1999, l’esaminatore ha respinto le suddette domande, sostanzialmente con il motivo che i segni in esame erano privi del carattere distintivo necessario ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.

15.     I ricorsi presentati contro le suddette decisioni dell’esaminatore sono stati respinti con due decisioni del 21 settembre 1999. La commissione di ricorso ha considerato che l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento ostava alla registrazione di tali marchi, poiché, per poter ottenere la registrazione, un marchio deve consentire di distinguere i prodotti per i quali è depositato secondo la loro origine, e non secondo la loro natura. Ciò presuppone, nel caso di un marchio tridimensionale che si limita a riprodurre l’oggetto, che la forma di quest’ultimo sia sufficientemente originale per imprimersi facilmente nella memoria e che si allontani da quanto è abituale nel commercio. Tenuto conto, da un lato, del rischio di conferire al titolare del marchio un monopolio sul prodotto – accordando protezione alla forma di quest’ultimo – e, dall’altro, della necessità di non trascurare la differenza esistente tra il diritto dei marchi e la normativa sui modelli d’utilità e sui disegni e modelli, i criteri di valutazione del carattere distintivo devono essere piuttosto restrittivi. Nel caso di specie, secondo la commissione di ricorso, le domande di marchio non soddisfacevano tali requisiti, giacché le forme rivendicate dalla ricorrente non erano né eccezionali né inconsuete, ma corrispondevano alle forme di base tipiche del mercato di appartenenza. Inoltre, la disposizione dei colori non riusciva a conferire alla forma richiesta una qualsivoglia particolarità.

16.     Contro tali decisioni la Henkel ha proposto i relativi ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado, deducendo principalmente un motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che il marchio richiesto possiede carattere distintivo.

17.     Nelle sentenze 19 settembre 2001  (4) , il Tribunale di primo grado ha ricordato i seguenti principi generali del diritto dei marchi, che rilevano nel caso in esame:

ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), possiede carattere distintivo il marchio che consente di identificare, secondo la loro origine, i prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la registrazione. A tal fine, un carattere distintivo minimo è sufficiente affinché non sia applicabile l’impedimento assoluto definito in tale disposizione;

la stessa disposizione non opera distinzioni tra diverse categorie di marchi, motivo per cui i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non sono quindi diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi;

ciononostante, occorre tenere conto del fatto che, a differenza della percezione delle altre categorie di marchi, il pubblico non percepisce abitualmente i marchi tridimensionali costituiti dalla forma e dai colori del prodotto stesso come segni che indicativi dell’impresa di provenienza.

18.     Al fine di identificare la persona di riferimento per i prodotti designati, il Tribunale si è mosso dalla considerazione che le pasticche per lavabiancheria e lavastoviglie sono beni largamente diffusi sul mercato e che, pertanto, il pubblico interessato da tali prodotti è composto da tutti i consumatori. Da ciò, il Tribunale ha dedotto che il carattere distintivo del marchio richiesto deve essere valutato dalla prospettiva di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Trattandosi di prodotti di consumo quotidiano, si può presumere che il livello di attenzione del consumatore medio nei confronti della forma e dei colori delle pasticche di detersivo non sia elevato.

19.     Infine, il Tribunale ha analizzato le caratteristiche concrete dei segni tridimensionali di cui veniva richiesta la registrazione.

Con riguardo alla forma, ha considerato che una pasticca rettangolare o rotonda rientra fra le forme geometriche di base cui si pensa spontaneamente per un prodotto destinato alla lavabiancheria o alla lavastoviglie.

Quanto alla sovrapposizioni di strati di colori, il Tribunale ha rilevato che il pubblico interessato è abituato alla presenza in un prodotto detergente di elementi di diverso colore, di cui uno bianco o quasi bianco, contenente spesso particelle di altro colore.

Il Tribunale di primo grado ha aggiunto che la pubblicità realizzata dai produttori di detergenti lascia intendere che tali particelle indicano la presenza di diversi principi attivi, per cui, pur non potendo essere considerate un’indicazione descrittiva ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del citato regolamento, le dette particelle colorate richiamano determinate qualità del prodotto senza indicarne l’origine commerciale.

Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato come la possibilità che i consumatori si abituino a riconoscere un prodotto sulla base dei colori non basta, di per sé, ad escludere l’applicazione dell’impedimento di cui all’art. 7, n. 1, lett. b). Una siffatta evoluzione della percezione del segno da parte del pubblico, se accertata, potrebbe essere presa in considerazione solo nell’ambito dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

Il Tribunale ha poi considerato irrilevante il fatto che le particelle colorate non siano distribuite sulla pasticca in modo uniforme, né ha dato importanza alle colorazioni concretamente utilizzate per il marchio richiesto, ritenendo che l’aggiunta di uno strato e l’utilizzo di colori di base, pratiche correnti e addirittura tipiche per i prodotti detergenti, rientrano fra le soluzioni cui si pensa spontaneamente.

Per di più, ha rilevato che sono possibili combinazioni diverse di tali elementi di presentazione, ottenuti mediante una variazione delle forme geometriche di base e con l’aggiunta, al colore di base del prodotto, di un altro colore nello strato della pasticca o mediante macchiettature. Le differenze che ne risultano circa l’aspetto delle pasticche non sono sufficienti per fungere da indicatori dell’origine del prodotto, poiché si tratta di variazioni delle forme di base alle quali si pensa spontaneamente.

20.     Per quanto riguarda l’impressione di insieme che si ricava dalla forma e dalla disposizione dei colori delle pasticche controverse, il Tribunale ha affermato che i marchi richiesti non consentono al pubblico interessato, all’atto dell’acquisto, di distinguere i prodotti in questione da quelli aventi una diversa origine commerciale.

Secondo la sentenza impugnata, l’inidoneità del marchio richiesto ad indicare l’origine del prodotto a priori, indipendentemente dal suo uso ai sensi dell’art. 7, n. 3, del citato regolamento, non viene rimessa in discussione dal numero più o meno grande di pasticche simili già presenti sul mercato. Di conseguenza, il Tribunale non ha ritenuto necessario, nel caso di specie, pronunciarsi sul problema di sapere se il carattere distintivo del marchio debba essere valutato al momento del deposito della domanda di registrazione ovvero alla data della registrazione effettiva.

21.     In base a quanto esposto nei precedenti paragrafi, il Tribunale ha dedotto che la commissione di ricorso aveva giustamente concluso che il marchio tridimensionale controverso era privo di carattere distintivo. Avendo, del pari, deciso il rigetto dei motivi attinenti ad una violazione del diritto della ricorrente di essere sentita e ad un presunto sviamento di potere, nonché ad un’asserita violazione del principio della parità di trattamento, il giudice di primo grado ha respinto per intero i suddetti ricorsi.

Cause riunite da C-468/01 P a C-472/01 P, e cause riunite C-473/01 P e C‑474/01 P (Procter & Gamble/UAMI)

22.     Il 13 ottobre 1998 la Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati, Ohio (Stati Uniti d’America) ha presentato all’Ufficio alcune domande di marchio comunitario relative a segni tridimensionali che consistono in pasticche quadrate con bordi ed angoli leggermente arrotondati, aventi le seguenti caratteristiche:

pasticca composta di due strati: bianco e verde chiaro (causa C-468/01 P);

pasticca composta di due strati: bianco macchiettato di verde e verde chiaro (causa C-469/01 P);

pasticca bianca macchiettata di giallo ed azzurro (causa C-470/01 P);

pasticca bianca con macchiettatura azzurra (causa C-471/01 P);

pasticca bianca macchiettata di verde ed azzurro (causa C-472/01 P);

oggetto della domanda di registrazione erano altresì pasticche di forma rettangolare con un bordo scanalato e gli angoli leggermente arrotondati, macchiettate e con una cavità di colore scuro al centro della parte superiore, di forma quadrata (causa C-473/01 P) o triangolare (causa C-474/01 P).

Laddove precisati, anche i colori formano oggetto della richiesta di marchio comunitario.

23.     I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione appartengono, come nelle cause precedenti, alla classe 3 dell’Accordo di Nizza.

24.     Con decisione 17 giugno 1999 l’esaminatore ha respinto le suddette domande, poiché i segni erano privi di carattere distintivo.

25.     Il ricorso presentato contro tali decisioni è stato respinto il 3 marzo 2000 dalla commissione di ricorso, la quale ha rilevato, in primo luogo, che, come risulta dall’art. 4 del regolamento n. 40/94, la forma di un prodotto può essere registrata come marchio comunitario a condizione di presentare caratteristiche sufficientemente insolite e arbitrarie da consentire al consumatore di riconoscere il prodotto sulla base esclusivamente del suo aspetto ed attribuirne la provenienza ad un’impresa determinata. Essa ha altresì sostenuto che, considerati i vantaggi offerti dalle pasticche di detersivo per il bucato e le stoviglie, anche i concorrenti della ricorrente dovevano avere la possibilità di fabbricare tali prodotti utilizzando le forme geometriche più semplici.

26.     Dopo aver descritto i marchi richiesti, la commissione di ricorso ha constatato che il perimetro quadrato o rettangolare della pasticca non le conferisce carattere distintivo, poiché le forme geometriche di base (quadrato, cerchio, triangolo o rettangolo) sono quelle più ovvie per tali pasticche, e non sussiste alcun elemento arbitrario o di fantasia nella scelta di una di tali forme per la fabbricazione di detergenti solidi. Ha aggiunto che gli angoli arrotondati, i bordi scanalati e il centro concavo costituiscono banali variazioni della normale presentazione di questi prodotti.

27.     La commissione di ricorso ha inoltre affermato che i colori del marchio controverso non conferiscono a quest’ultimo un carattere distintivo, in quanto il bianco, associato alla pulizia impeccabile, è un colore tradizionale del detersivo in polvere, mentre il verde, altro colore di base, attira lo sguardo ed ha una connotazione positiva, essendo associato alla protezione dell’ambiente.

28.     Infine, ha spiegato che le macchiettature di colori diversi sono comunemente usate e non solo sono piacevoli alla vista, ma possono altresì indicare la presenza di sostanze attive, per cui deve essere concessa agli altri operatori la possibilità di impiegarle a tal fine.

29.     La Procter & Gamble ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado contro ognuna delle summenzionate decisioni, facendo valere, fondamentalmente, motivi attinenti all’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.

30.     Merita segnalare che, durante l’udienza svoltasi dinanzi al detto organo giurisdizionale, la ricorrente in primo grado ha rilevato che i suoi ricorsi erano diretti ad ottenere un chiarimento degli aspetti giuridici relativi alla possibilità di registrare marchi come quelli richiesti. A suo avviso, tali marchi non meritano la protezione elargita dal regolamento n. 40/94; cionondimeno, essa richiedeva tale registrazione per ottenere diritti equivalenti a quelli vantati da altre imprese operanti nello stesso settore di mercato.

31.     Con sentenze 19 settembre 2001, il Tribunale di primo grado ha respinto tutti i ricorsi presentati dalla Procter & Gamble, decisione cui è giunto in esito al seguente ragionamento  (5) .

32.     In primo luogo, il giudice comunitario ha ricordato i principi generali pertinenti ed ha individuato la persona di riferimento, con un ragionamento del tutto identico a quello seguito nell’ambito dei ricorsi proposti dalla Henkel (6) .

33.     Di seguito, il Tribunale ha analizzato le caratteristiche concrete dei segni di cui veniva chiesta la registrazione.

A tali effetti, esso ha considerato che il disegno delle pasticche (a forma quadrata o rettangolare) rientra nelle forme geometriche di base a cui si pensa spontaneamente per un prodotto destinato a lavabiancheria o a lavastoviglie, laddove gli angoli leggermente arrotondati della pasticca rispondono a considerazioni pratiche e non possono essere percepiti dal consumatore come una particolarità della forma oggetto della richiesta, idonea a differenziarla rispetto ad altre pasticche simili.

Quanto alla presenza di strati multicolori e macchiettati, il Tribunale ha rilevato che il pubblico interessato è abituato alla presenza di elementi di diverso colore nei prodotti detergenti di questo tipo. Il detersivo in polvere, che corrisponde alla presentazione tradizionale di tali prodotti, è spesso di colore grigio o beige molto chiaro, sembrando perfino bianco, e contiene frequentemente particelle di uno o più colori diversi.

Come nei precedenti ricorsi, ha precisato che la pubblicità realizzata dai produttori di detergenti mette in risalto il fatto che queste particelle sostanziano la presenza di diversi principi attivi. Esse richiamano quindi determinate qualità del prodotto – pur non potendo essere considerate per questo un’indicazione descrittiva ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento –, ma non rivelano la sua origine commerciale.

Per di più – come sottolineato dal Tribunale – la possibilità che i consumatori si abituino a riconoscere il prodotto sulla base dei colori non basta, di per sé, al fine di eludere l’applicazione dell’impedimento previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b). Una siffatta evoluzione della percezione del segno da parte del pubblico, se accertata, potrebbe essere presa in considerazione solo in forza dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

Secondo il Tribunale, la presenza di uno strato colorato e di macchiettature non basta affinché l’aspetto della pasticca possa essere percepito come indicazione della sua origine, giacché, quando si tratta di combinare sostanze diverse, il ricorso a siffatti espedienti rientra fra le soluzioni cui si pensa spontaneamente. Quanto ai colori utilizzati (bianco e verde chiaro con macchioline più intense), il Tribunale ha osservato che l’uso di colori di base è corrente e addirittura tipico per i detergenti, mentre l’aggiunta di altri colori di base, come il rosso o il giallo, rientra comunque fra le variazioni della presentazione tipica di tali prodotti alle quali si pensa spontaneamente.

In seguito alle precedenti considerazioni il Tribunale ha dedotto che i marchi tridimensionali richiesti sono costituiti da una combinazione di elementi di presentazione cui si pensa spontaneamente e che tali elementi sono tipici dei prodotti di cui trattasi.

34.     Il Tribunale ha poi ripetuto le considerazioni già esposte supra, ai paragrafi 19 e 20.

35.     Infine, ha aggiunto che «[q]uanto all’argomentazione della ricorrente relativa alla presa in considerazione, da parte della commissione di ricorso, della necessità di mantenere disponibili la forma e i colori della pasticca controversa, occorre osservare che gli impedimenti assoluti previsti dall’art. 7, n. 1, lett. b)-e), del regolamento n. 40/94, traducono l’intento del legislatore comunitario di evitare il riconoscimento a favore di un operatore di diritti esclusivi che potrebbero ostacolare la concorrenza sul mercato dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (...). Tuttavia, l’interesse che possono avere i concorrenti del richiedente di un marchio tridimensionale costituito dalla presentazione di un prodotto di poter liberamente scegliere la forma e i colori dei propri prodotti non rappresenta, di per sé, un motivo idoneo a giustificare il rifiuto di registrare un marchio siffatto, né un criterio di valutazione, di per sé sufficiente, del carattere distintivo di quest’ultimo. Escludendo la registrazione di segni privi di carattere distintivo, l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 tutela l’interesse alla disponibilità di diverse varianti della presentazione di un prodotto solo in quanto la presentazione del prodotto la cui registrazione è richiesta non può svolgere, a priori ed indipendentemente dal suo uso ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, la funzione di un marchio, vale a dire consentire al pubblico interessato di distinguere il prodotto di cui trattasi da quelli aventi un’altra origine commerciale.

Occorre rilevare che, se è vero che la commissione di ricorso ha accordato, nella decisione impugnata, una posizione molto importante alle considerazioni relative all’interesse di evitare la monopolizzazione di un prodotto mediante il diritto dei marchi, da ciò non deriva tuttavia che essa ha ignorato, nel caso di specie, i criteri applicabili per valutare il carattere distintivo del marchio. Infatti, al punto 11 della decisione impugnata, la commissione di ricorso afferma che la forma di un prodotto può essere registrata come marchio comunitario “a condizione che la forma presenti caratteristiche sufficientemente insolite ed arbitrarie affinché i consumatori interessati possano riconoscere il prodotto, esclusivamente sulla base del suo aspetto, come proveniente da un’impresa determinata”. Essa ha quindi applicato, in sostanza, un criterio conforme ai principi sopra enunciati»  (7) .

36.     Riguardo alle pasticche che presentavano un piccolo incavo di diverso colore (cause C‑473/01 P e C‑474/01 P), il Tribunale ha considerato corretta la valutazione data dalla commissione di ricorso secondo cui tale caratteristica non basta affinché l’aspetto della pasticca possa essere percepito come indicazione dell’origine del prodotto, giacché tale aggiunta appare una delle soluzioni alle quali si pensa spontaneamente, in quanto non modifica significativamente l’aspetto della pasticca. Neanche la scelta della forma triangolare per l’incrostazione basta per conferire carattere distintivo al marchio richiesto, poiché l’associazione di due forme geometriche di base, come appaiono sulla pasticca controversa, rientra fra le varianti di presentazione del prodotto alle quali si pensa spontaneamente e non consente al pubblico interessato di distinguere i prodotti così presentati da quelli aventi una diversa origine commerciale.

37.     Sulla base del ragionamento che precede, il Tribunale di primo grado ha respinto interamente i suddetti ricorsi.

Analisi delle impugnazioni

38.     Nonostante la riunione di numerose cause presentate con atti separati, è possibile operare una sistematizzazione delle principali censure che vengono in esse formulate. Tutte le impugnazioni coincidono sotto il profilo dell’unico e identico motivo su cui poggiano, attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario, per mezzo del quale vengono messi in discussione i vari elementi utilizzati dal giudice di primo grado per determinare il carattere distintivo concreto dei diversi segni costituiti da pasticche di detersivo multicolori.

39.     Occorre prendere le mosse da due presupposti: da un lato, è pacifico, come riconosce la sentenza impugnata, che il regolamento non prevede criteri di valutazione differenziati in funzione dell’impedimento assoluto di cui si tratta; dall’altro, nelle cause che ci occupano non sono state effettuate valutazioni sulla base di condizionamenti di carattere tecnico, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento.

40.     Pertanto, la questione che la Corte di giustizia deve risolvere consiste nell’accertare se le sentenze impugnate esprimano un giudizio conforme al diritto sul carattere distintivo delle pasticche di detersivo di cui era stata chiesta la registrazione come marchio.

Censure relative al riferimento temporale della valutazione del carattere distintivo

41.     Entrambe le ricorrenti sostengono che, all’epoca in cui hanno presentato la relativa domanda di marchio, le pasticche per lavabiancheria o lavastoviglie erano presenti sul mercato in misura ridotta, per cui si identificavano facilmente. Il carattere distintivo di un segno dovrebbe essere valutato tenuto conto delle circostanze quali si presentavano al momento del deposito della domanda. Al fine di verificare se un segno possieda caratteristiche tipiche o usuali, la valutazione deve prendere come riferimento i fatti conosciuti al momento di presentazione della domanda. Inoltre, entrambe le ricorrenti sembrano suggerire che lo spostamento della verifica ad un momento successivo, come quello della registrazione, implicherebbe il presupposto di far accollare al richiedente il rischio che i suoi concorrenti incorporino nei loro prodotti elementi propri del segno, indebolendone in tal modo il carattere distintivo.

42.     L’Ufficio replica che, per potere essere riconosciuto come marchio, un segno deve possedere i requisiti necessari, tanto al momento di presentazione della domanda, quanto al momento della registrazione, il che significa che la registrazione deve essere rifiutata allorché un segno, che possedeva carattere distintivo nella fase di inoltro della domanda, lo perde nel corso dell’esame.

43.     Condivido il ragionamento dell’Ufficio. Come quest’ultimo ha ben spiegato, a tale conclusione logica si giunge attraverso una lettura combinata degli impedimenti assoluti di cui all’art. 7, n. 1, del regolamento e dell’art. 51 dello stesso regolamento che, sotto il titolo «cause di nullità assoluta», include la circostanza in cui un marchio sia stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’art. 7. La tesi delle ricorrenti comporterebbe, quindi, l’obbligo di dare accesso alla registrazione di un marchio, consentendo, allo stesso tempo, di cancellarlo mediante dichiarazione di nullità, poiché privo di carattere distintivo in quel preciso momento. La volontà del legislatore non può essere stata tanto illogica; si deve credere, perciò, che la verifica dei presupposti per l’iscrizione nel registro dei marchi debba essere effettuata prendendo a riferimento l’atto della registrazione.

44.     Si potrebbe certamente obiettare che, se venisse accolta la tesi delle ricorrenti, secondo cui la suddetta analisi dovrebbe essere effettuata al momento della presentazione della domanda, tali segni sarebbero stati registrati senza incorrere in alcun genere di impedimento. Siffatta interpretazione deve essere scartata alla luce dell’art. 51, n. 2, secondo il cui tenore il marchio comunitario, anche qualora sia stato «registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato». Se il legislatore avesse voluto far risalire la valutazione dell’idoneità del segno all’atto di presentazione della domanda, avrebbe fatto riferimento a questo momento e non, come invece ha fatto, al momento della registrazione.

45.     L’Ufficio aggiunge che, onde evitare che l’accesso di un segno alla registrazione venga impedito attraverso la sua copia sistematica durante la fase di esame, rimarrebbero esclusi dall’analisi del carattere distintivo gli usi del segno miranti esclusivamente a tale scopo.

46.     Anche questo argomento mi sembra corretto: richiamando il concetto di ordine pubblico o di buon costume di cui all’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento o avvalendosi direttamente del principio generale del diritto che punisce le azioni compiute in malafede, ipotesi contemplata dall’art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento, l’Ufficio potrebbe rifiutarsi di dare rilevanza, ai fini della registrazione, a comportamenti diretti esclusivamente ad ostacolare l’accesso alla registrazione dei marchi delle imprese concorrenti.

47.     In ogni caso, l’uso frequente dei medesimi elementi visivi da parte di diversi operatori economici entrerebbe in gioco solamente se le sentenze impugnate avessero fatto proprio il criterio della originalità o dell’uso comune dei segni, al fine di apprezzarne il carattere distintivo. In realtà, la registrazione dei marchi controversi è stata rifiutata su una base diversa, cioè in seguito alla constatazione che gli elementi di cui trattasi si collegano a ciò che il giudice di primo grado considera come forme di presentazione del prodotto cui si pensa spontaneamente. In tal senso, la censura è inoperante.

48.     Bastano le suesposte ragioni, a mio avviso, per respingere questa parte del motivo nei termini in cui si pone la controversia. Ciononostante, mi preme aggiungere che nulla ha impedito alla amministrazione preposta alla registrazione di ponderare elementi pro futuro al momento di valutare l’idoneità di un segno alla registrazione come marchio. Ciò si verifica, per antonomasia, quando si tiene conto di un interesse generale nel preservare la disponibilità di un segno. Tale interesse superiore ha dovuto essere esaminato nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento. È proprio in conformità di tale disposizione che deve essere valutato il carattere distintivo (in quanto categoria) di un segno tridimensionale costituito dalla forma del prodotto  (8) . Infatti, un segno con tali caratteristiche ha carattere distintivo quando si differenzia dalla presentazione abituale del prodotto ovvero, allo stesso modo, allorché il consumatore, guardandolo, non lo percepisca necessariamente come esempio tipico del genere o della qualità pertinenti.

Censure relative al potenziale carattere distintivo dei segni controversi

49.     La Henkel sostiene che l’idoneità di un segno a fungere da indicatore dell’origine non possa essere esclusa sulla base dell’osservazione del contesto del prodotto e della ricerca di eventuali prodotti simili. Essa aggiunge che è opportuno non confondere la questione relativa all’idoneità alla registrazione di un marchio con quella relativa al suo ambito di tutela o al rischio di confusione.

50.     Occorre ricordare ancora una volta che nelle sentenze impugnate nulla consente di dedurre che il giudice di primo grado abbia effettuato l’analisi comparata cui si riferisce la ricorrente. Tale mancanza è d’altronde alla base di una delle principali censure che sono state mosse in proposito. Tuttavia, il Tribunale di primo grado ha preferito prendere come riferimento il confronto tra i segni ed una immagine che rappresenta idealmente il prodotto.

51.     È possibile che, mediante questo argomento, la Henkel voglia alludere alla questione relativa al rapporto esistente tra gli impedimenti assoluti e l’efficacia relativa della protezione elargita dal marchio, quale risulta dall’art. 12, lett. b), del regolamento. Secondo gli argomenti comunemente avanzati, in questo ambito non si rende necessaria un’analisi estremamente rigorosa del carattere distintivo di un segno, giacché, in ogni caso, i suoi elementi descrittivi non godono di alcuna tutela. Già in passato ho avuto occasione di rilevare che in nessun modo l’art. 12 del regolamento permette di trasferire la valutazione del carattere distintivo di un marchio dagli organi dell’Ufficio, nel momento della registrazione, ai giudici incaricati di garantire l’esercizio concreto dei diritti concessi dal marchio. Al contrario, la prolissa enumerazione degli impedimenti contenuta negli artt. 4 e 7 nonché il nutrito sistema di ricorsi disponibile in caso di diniego suggeriscono che l’esame in sede di registrazione deve rivestire un carattere assai più che superficiale. Non credo neppure credo che una tale possibilità sarebbe adeguata dal punto di vista della politica giurisdizionale, poiché, nelle controversie in cui si fa valere l’art. 12 del regolamento, il titolare del marchio partirà sempre in posizione di vantaggio, sia grazie all’inerzia consistente nel fare affidamento sull’efficacia escludente degli atti documentati, sia per la difficoltà inerente al compito di delimitare quanto è descrittivo da ciò che non lo è  (9) .

52.     Tale tesi è stata confermata a chiari termini dalla Corte di giustizia nella sentenza 6 maggio 2003, nella causa Libertel (10) , allorché ha considerato che l’art. 6 della direttiva sui marchi  (11) , di contenuto identico all’art. 12 del regolamento, mira a limitare gli effetti del marchio una volta che questo sia stato registrato. Essa indica inoltre che un controllo minimo dei motivi di impedimento all’atto dell’esame della domanda di registrazione – considerato che il rischio che operatori possano appropriarsi di taluni segni, per loro natura destinati a restare disponibili, verrebbe neutralizzato dal detto limite – significherebbe sottrarre all’autorità competente la valutazione dei motivi di impedimento al momento della registrazione del marchio, per trasferirla ai giudici incaricati di garantire l’esercizio concreto dei diritti conferiti dal marchio. Siffatta impostazione è incompatibile con il sistema della direttiva, che si fonda su un controllo effettuato prima della registrazione e non a posteriori. Nessun elemento della direttiva consente di trarre tale conclusione dall’art. 6. Al contrario, il numero e il carattere dettagliato degli impedimenti alla registrazione di cui agli artt. 2 e 3 della direttiva, nonché l’ampio ventaglio di rimedi esperibili in caso di diniego indicano che l’esame effettuato all’atto della domanda di registrazione non dev’essere sommario, bensì severo e completo, al fine di evitare l’indebita registrazione di marchi  (12) .

53.     Pertanto, il Tribunale di primo grado non ha commesso alcun errore di diritto nell’interpretare l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.

54.     La Procter & Gamble dissente da tale soluzione e sostiene che la possibilità che i consumatori si abituino, in generale, a identificare un prodotto sulla base dei suoi colori rientra nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 e non nell’ambito del n. 3 della stessa disposizione.

55.     Tale rilievo è comunque inoperante, giacché pretende di attaccare una parte dell’argomentazione del giudice di primo grado che è irrilevante ai fini della soluzione della controversia, senza contestare il postulato secondo cui la possibilità che i consumatori si abituino a riconoscere un prodotto sulla base dei suoi colori non basta, di per sé, ad escludere il motivo di impedimento di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), la cui correttezza è evidente.

56.     La Procter & Gamble deduce, inoltre, che il Tribunale di primo grado ha erroneamente giudicato irrilevante la valutazione del numero di pasticche con le stesse caratteristiche presenti sul mercato al fine di apprezzarne l’idoneità ad indicare la provenienza del prodotto. Al contrario, se nel momento preso a riferimento pasticche simili non venissero offerte in commercio, le forme di cui viene chiesta la registrazione sarebbero sensibilmente diverse e presenterebbero quindi carattere distintivo.

57.     Tuttavia, la criticata argomentazione del Tribunale di primo grado è corretta: in primo luogo, elemento decisivo non è tanto il numero di prodotti lanciati sul mercato quanto la percezione che essi suscitano nel consumatore medio; d’altro lato, non ritengo neppure che il numero di prodotti esistenti possa riuscire ad alterare, per esempio, il carattere descrittivo del loro aspetto, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento.

58.     Per tali ragioni, le suddette censure devono essere respinte.

Censure relative alla definizione del livello di attenzione del consumatore

59.     Con le sentenze impugnate è stata confermata la conclusione della commissione di ricorso secondo cui, quando si tratta di beni di consumo quotidiano, il livello di attenzione del consumatore medio in relazione alla forma e ai colori delle pasticche per lavabiancheria o lavastoviglie non è elevato.

60.     La Henkel ammette che il livello di attenzione del consumatore medio varia in funzione del tipo di merce. Tuttavia, dissente dall’analisi del Tribunale in quanto, proprio in relazione ai beni di consumo ordinario, si può presumere che il consumatore nutra un interesse particolare non solo nei confronti del tipo di prodotto, ma del prodotto stesso. I fabbricanti realizzano una pubblicità che pone in rilievo le qualità dei detergenti. Per questo motivo, secondo la Henkel, il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, associa determinate esigenze di qualità ad alcuni prodotti, sforzandosi di riconoscerli attraverso il loro aspetto.

61.     Da un lato, la Procter & Gamble ritiene che, quando è stata presentata la domanda di registrazione, le pasticche di detersivo per lavastoviglie non fossero di uso quotidiano e ancor meno lo fossero le pasticche per lavabiancheria, poiché, a quell’epoca, tali prodotti appartenevano ancora ad un segmento di alta qualità del mercato, per cui il livello di accoglienza da parte del consumatore sarebbe stato, di conseguenza, importante; d’altro lato, tale società non crede che l’attenzione prestata al momento dell’acquisto di un prodotto di uso quotidiano sia necessariamente scarsa; al contrario, la spesa giornaliera suscita nel consumatore un interesse continuo riguardo alla presentazione del prodotto, generando un alto livello di attenzione.

62.     Se la definizione della persona presa a riferimento per dimostrare il carattere distintivo di un segno costituisce un’operazione di natura giuridica, la modalità in cui si presume che venga percepito un determinato tipo di prodotti, o la qualifica esatta che a loro si addice, sono questioni di fatto, precluse all’esame in sede di impugnazione. Pertanto, non è possibile mettere in discussione la verifica effettuata in proposito dal giudice di primo grado.

Anche supponendo che si tratti di una valutazione di natura giuridica, l’affermazione secondo cui, con riferimento ai prodotti di consumo giornaliero, il grado di attenzione del consumatore medio sarebbe minore di quello riservato a beni di lusso o, semplicemente, di maggior valore o di uso più sporadico mi sembra una deduzione corretta che si ricava dalla tesi in base alla quale, nel momento in cui il pubblico interessato percepisce il marchio, l’attenzione del consumatore medio varia in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi  (13) .

63.     Inoltre, per la Procter & Gamble, l’atto dell’acquisto non è l’unico momento rilevante per valutare il carattere distintivo di un segno, in quanto, poiché i prodotti di cui trattasi sono venduti in confezioni che non corrispondono alla loro forma, il pubblico ha avuto modo di abituarsi ad una determinata presentazione, grazie alle campagne pubblicitarie o all’uso delle pasticche in oggetto.

64.     La ricorrente solleva in questa sede una questione che, pur interessante, non è stata discussa dinanzi al giudice di primo grado, e pertanto non può costituire un motivo di impugnazione delle sentenze del Tribunale contro le quali è proposto il ricorso in esame.

65.     Di conseguenza, occorre respingere le censure relative alla definizione del livello di attenzione del consumatore.

Censure relative al carattere distintivo concreto

66.     Entrambe le ricorrenti sostengono che il Tribunale di primo grado, allorché ha riscontrato che i marchi oggetto della domanda di registrazione sono composti di elementi che si presentano secondo una disposizione cui viene da pensare spontaneamente, ha applicato in modo errato il test sul carattere distintivo. Secondo la Henkel, sarebbe stato preferibile che l’analisi si fosse limitata a stabilire se le caratteristiche di quegli elementi siano diverse da quelle tipiche del prodotto ovvero se si impongano per esigenze di ordine tecnico. La Procter & Gamble sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto porsi la questione se, nel momento opportuno, la forma delle pasticche fosse considerevolmente lontana dalla presentazione abituale di questi prodotti detergenti.

67.     Secondo la Henkel, non importa la circostanza che il segno si presenti come una forma geometrica di base, purché tale forma sia insolita per il prodotto che intende designare.

68.     A mio parere, il test applicato dal Tribunale di primo grado non soltanto è corretto, ma appare più adeguato rispetto a quello proposto dalle ricorrenti. Mettendo a confronto i segni di cui si chiede la registrazione non con gli altri segni presenti in commercio, bensì con un modello ideale composto di elementi cui viene da pensare spontaneamente quando ci si immagina la forma del prodotto, si effettua un esame che, pur basandosi su criteri oggettivi, non dipende particolarmente dalle contingenze del mercato.

69.     Il fatto che, per eseguire il suddetto esame, non venga applicato un criterio più rigoroso di quello seguito con riguardo agli altri segni non significa che il metodo di valutazione del carattere distintivo non possa adattarsi alle caratteristiche peculiari di questa categoria di segni registrabili. La capacità del consumatore di distinguere tali segni dal prodotto che incorporano, nonché da altri segni simili, si rivela, per definizione, solo al momento della immissione sul mercato. Per questa ragione il criterio preferito dalle ricorrenti, che consiste nel considerare distinguibili segni fuori del comune, conferirebbe agli operatori più diligenti un vantaggio smisurato, poiché potrebbero registrare a loro favore le forme di più facile realizzazione o commercializzazione.

70.     Per prevenire tale rischio, e altresì per facilitare un’efficace determinazione del carattere distintivo, appare adeguato il metodo adottato nei casi di specie dalla commissione di ricorso, poi confermato dalle sentenze impugnate, che ne hanno completato la definizione.

Ribadisco che è preferibile classificare tali fattispecie a norma dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, di guisa che l’esaminatore debba verificare se il segno di cui viene chiesta la registrazione si presenti in una forma che non coincide, per i suoi caratteri essenziali, con l’idea del prodotto che il consumatore medio si crea. Se così fosse, la registrazione di tale segno dovrebbe essere negata in conformità alla lett. c), giacché il detto segno altro non sarebbe se non una rappresentazione della descrizione grafica del prodotto.

71.     La classificazione in conformità dell’art. 7, n. 1, lett. c), offrirebbe inoltre il vantaggio di aprire indiscutibilmente la possibilità di invocare l’imperativo di disponibilità, cioè autorizzerebbe l’esaminatore, nell’adempimento del suo compito di valutare l’attitudine di una forma a costituire un marchio, a soppesare considerazioni pro futuro. Infatti, non è sicuro che tali esigenze di disponibilità possano essere ricavate nell’ambito dell’art. 7, n. n. 1, lett. b), del regolamento.

72.     Le ricorrenti ritengono inoltre che il pubblico percepisca la combinazione di colori come una caratteristica propria della presentazione di un determinato prodotto. Quanto all’uso di un colore specifico, come il rosso o il verde, la Henkel sostiene l’importanza del fatto che, grazie all’uso esclusivo di un colore, le pasticche controverse possano essere collegate all’impresa di provenienza.

73.     La Procter & Gamble aggiunge che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto specificare se, oltre alla forma e ai colori, gli angoli leggermente arrotondanti erano atti a conferire alle pasticche un carattere distintivo sufficiente.

74.     È evidente che i precedenti argomenti mirano a rimettere in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale di primo grado circa gli elementi materiali che compongono il segno. Tale esercizio rientra nei poteri sovrani del giudice a quo di formarsi un’idea propria sui rilievi di fatto, il che lo sottrae al controllo giurisdizionale in sede di impugnazione.

75.     Sono consapevole del fatto che esiste una certa disparità nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri circa la natura della valutazione degli elementi materiali di un marchio. Secondo la parte di dottrina che segue un’interpretazione oggettivistico-normativa si tratterebbe di un’operazione di carattere giuridico, nei limiti in cui il punto di partenza dell’analisi non è costituito da dati comprovati nel corso del procedimento, bensì dal riferimento ad un’idea oggettivata.

Da parte mia, ritengo che l’applicazione di tale impostazione in materia di marchi non assicuri un’efficace amministrazione della giustizia, in quanto altera la natura eccezionale e specifica del controllo della Corte di giustizia in sede di impugnazione: infatti, da un lato, estende l’ambito di quest’ultimo, in pratica, a tutte le controversie vertenti sul carattere distintivo di un segno; dall’altro, costringe la Corte di giustizia ad emettere un giudizio del tutto analogo a quello già espresso dalle tre istanze inferiori.

Censura relativa all’applicazione dell’imperativo di disponibilità

76.     La Henkel pensa che il Tribunale di primo grado abbia integrato la sua analisi con considerazioni attinenti al cosiddetto «imperativo di disponibilità». Nondimeno, essa ritiene che la sentenza Windsurfing Chiemsee (14) non autorizzi l’applicazione di tale imperativo al di fuori dell’ambito cui si applica l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, con riferimento alle indicazioni descrittive incluse in un segno. Tuttavia, nel caso delle pasticche controverse, né i colori, né le forme geometriche possono essere considerate come descrittive del prodotto designato.

77.     In ogni caso, la Henkel sostiene che nessun imperativo di disponibilità osta alla registrazione come marchio della combinazione di forma e colori che presentano le pasticche di detersivo in oggetto. Da una parte, la forma è stata liberamente scelta dal produttore, nel rispetto di determinate esigenze di ordine tecnico. Dall’altra, il consumatore non percepisce i colori come un’imposizione di carattere tecnico, ma come espressione libera e fantasiosa della singolarità del prodotto. Da ciò discende che la combinazione di ambedue i suddetti elementi non è contraria ad alcun imperativo di disponibilità. In proposito, la Henkel si richiama alla sentenza 20 settembre 2001, Procter & Gamble/UAMI (Baby dry)  (15) .

78.     Come ho detto nei precedenti paragrafi, non è certo che le considerazioni di interesse pubblico che suggeriscono di limitare l’accesso alla registrazione di determinati segni, affinché restino interamente a disposizione di tutti gli operatori (imperativo di disponibilità), possano essere tenute presenti nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. La finalità propria dell’impedimento assoluto contenuto in questa norma consiste nel precludere la registrazione dei segni privi di carattere distintivo concreto, cioè di quei segni che un consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto non è in grado di identificare come indicazioni affidabili dell’origine imprenditoriale del prodotto. Esiste naturalmente un interesse pubblico ad evitare che taluni operatori si approprino di forme tridimensionali, utili dal punto di vista estetico o tecnico, o che monopolizzino alcuni segni atti a descrivere il prodotto in sé, le sue qualità reali o presunte e altre caratteristiche, come il luogo di provenienza del prodotto stesso. Tali preoccupazioni sono state recepite dall’art. 7, n. 1, lett. c) ed e), del regolamento.

79.     Si potrebbe inoltre riscontrare un analogo interesse pubblico nel preservare, per l’uso da parte di tutti, i segni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio, la cui registrazione è vietata ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. d).

80.     Tuttavia, non pare necessario estendere tale tutela al caso dei segni che, pur non essendo descrittivi, risultano, per altri motivi, privi di un carattere distintivo specifico. Non credo che esista un interesse generale a mantenere di dominio pubblico segni che non si mostrano idonei a consentire l’identificazione dell’origine imprenditoriale dei beni o servizi designati.

In realtà, ciascun impedimento assoluto alla registrazione deve essere interpretato alla luce dell’interesse generale concreto che lo giustifica  (16) .

81.     Nella citata sentenza Libertel, la Corte di giustizia ha ammesso, nel contesto dell’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, che autorizzare la registrazione come marchi di colori in sé e per sé, senza limitazioni spaziali, potrebbe far sí che un numero ridotto di titolari esaurisca tutta la gamma di colori disponibili. Siffatta situazione di monopolio non sarebbe compatibile con un sistema di concorrenza non falsato, perché creerebbe un vantaggio illegittimo. Non sarebbe inoltre consono allo sviluppo economico ed alla promozione dello spirito imprenditoriale il fatto che gli operatori economici già stabiliti possano registrare a loro favore tutta la gamma cromatica, a detrimento dei nuovi operatori  (17) .

Tali considerazioni, che si basano – come riconosciuto dalla Corte nella stessa sentenza – sul ridotto numero di colori che un consumatore medio è in grado di identificare nella pratica, non sembrano trasferibili al regime dei marchi costituiti dalla forma del prodotto  (18) .

82.     Sulla base di tali premesse, non può ritenersi fondata la censura della Henkel. Sono d’accordo sul fatto che, in confidenza, possa risultare anomalo invocare l’imperativo di disponibilità nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, aspetto per il quale dissento parzialmente dall’affermazione contenuta nelle sentenze impugnate, secondo cui «gli impedimenti assoluti previsti dall’art. 7, n. 1, lett. b)-e), del regolamento n. 40/94, traducono l’intento del legislatore comunitario di evitare il riconoscimento a favore di un operatore di diritti esclusivi che potrebbero ostacolare la concorrenza sul mercato dei prodotti o dei servizi di cui trattasi»  (19) .

Tuttavia, non ritengo che nelle citate sentenze il giudice di primo grado abbia fatto un uso improprio di questo strumento di valutazione. Anzi, con il ricorso alla nozione di forma alla quale si pensa spontaneamente, egli ha portato a termine la verifica del carattere distintivo riferendosi ad un concetto ideale astratto del prodotto o, se si preferisce, alla sua rappresentazione intuitiva, invece di valutare il carattere distintivo con riferimento ai prodotti già disponibili in commercio.

83.     Siffatto modo di procedere, come ho già spiegato, risulta particolarmente appropriato quando si tratta di valutare l’idoneità alla registrazione come marchio di segni tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto. In tali fattispecie, non esiste un termine remoto di paragone, in quanto non esiste il prodotto.

84.     Per di più, tale modus operandi non è meno affidabile o più soggettivo di quanto non lo sia, per esempio, il riferimento al consumatore medio, la cui presunta percezione viene assunta come criterio di valutazione da parte della Corte di giustizia, sulla base di un espediente giuridico  (20) . Infine, se eseguito con correttezza, tale ragionamento è concretamente oggettivabile. Nel caso di specie, è significativo il fatto che le ricorrenti, mentre asseriscono che le forme delle pasticche di detersivo non erano di uso comune al tempo della presentazione della domanda, riconoscono che al momento attuale lo sono. Questa è probabilmente la miglior prova della correttezza del test effettuato dal Tribunale.

85.     Pertanto, neppure questa censura ha la possibilità di venire accolta

Sulle spese

86.     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118, la parte soccombente sopporta le spese. Di conseguenza, se, come propongo, verrà rigettato l’insieme delle censure formulate dalle ricorrenti nelle diverse cause in esame, le ricorrenti dovranno essere condannate alle spese.

Conclusione

87.     Dato che nessuna delle censure formulate dalle ricorrenti è capace di inficiare la validità delle sentenze impugnate, propongo alla Corte di giustizia di respingere l’insieme dei ricorsi in esame e, conseguentemente, di condannare le ricorrenti alle spese.


1
Lingua originale: lo spagnolo.


2
Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato con regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round (GU 1994, L 349, pag. 83).


3
Classificazione internazionale di prodotti e servizi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957 per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.


4
Sentenze pronunciate nelle cause T-335/99 (Racc. pag. II-2581; pubbl. sommaria) e T‑336/99 (Racc. pag. II‑2589).


5
Quale è esposto nella sentenza relativa alla causa T-118/00, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. II‑2731), applicabile comunque, mutatis mutandis, alle altre cause.


6
V. supra, paragrafi 17 e 18.


7
Punti 73 e 74.


8
Analogamente a quanto ha fatto il Bundesgerichtshof nelle cause che hanno portato alla pronuncia della sentenza 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a. (Racc. pag. I‑0000).


9
V. paragrafi 85 e 86 delle mie conclusioni 14 maggio 2002, nella causa C-104/00 P, DKV/UAMI («Companyline») (Racc. pag. I-7561).


10
Causa C-104/01 (Racc. pag. I-0000).


11
Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).


12
Punti 58 e 59.


13
V. sentenza della Corte di giustizia 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I‑3819, punto 26).


14
Sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97 (Racc. pag. I-2779).


15
Causa C-383/99 (Racc. pag. I-6251).


16
V. sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 77).


17
Sentenza Libertel, cit. supra al paragrafo 52, punto 54.


18
All’udienza, il rappresentante dell’Ufficio ha proposto un’interpretazione capace di far ricadere le esigenze di disponibilità nell’art. 7, n. 1, lett. b). Si baserebbe sulla considerazione che segni quali le forme o i colori di base non soddisfano un livello minimo di carattere distintivo, per cui devono rimanere a disposizione di tutti gli operatori. Tuttavia – come ha riconosciuto lo stesso rappresentante – tale tesi presuppone l’inversione delle variabili dell’equazione.


19
V. supra, paragrafo 35.


20
Giacché i dati di fatto – ottenuti per esempio, per mezzo di perizie o di sondaggi di opinione – sebbene legittimi (v. sentenza Windsurfing Chiemsee, citata supra al paragrafo 76, punto 53) possiedono unicamente valore indiziario (v. sentenza 16 luglio 1998, causa C‑210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc. pag. I-4657, punti 31-36).