Language of document : ECLI:EU:T:2004:15

Ordonnance du Tribunal

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
21 gennaio 2004 (1)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Pagamento di ammenda – Garanzia bancaria – Fumus boni iuris – Urgenza – Ponderazione degli interessi – Sospensione parziale e condizionale»

Nel procedimento T-217/03 R,

Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), con sede a Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti R. Collin e M. Ponsard, con domicilio eletto in Lussemburgo,

richiedente,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M.P. Oliver e dalla sig.ra O. Beynet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto una domanda mirante alla dispensa dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria imposta per evitare la riscossione dell'ammenda di EUR 480 000 inflitta con la decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12),



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,



ha emesso la seguente



Ordinanza




Fatti e procedimento

1
Con decisione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE (Caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12; in prosieguo: la «decisione»), la Commissione ha constatato che la richiedente aveva violato l’art. 81, n. 1, CE, partecipando, insieme alla Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV), che rappresenta anch’essa i macellatori del settore della carne bovina, nonché a quattro federazioni che rappresentano le aziende agricole, ossia la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), la Fédération nationale bovine (FNB), la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e i Jeunes agriculteurs (JA), ad un’intesa avente ad oggetto di sospendere le importazioni di carni bovine in Francia e di fissare un prezzo minimo per talune categorie di carne bovina (art. 1 della decisione).

2
Dalla decisione risulta che il 24 ottobre 2001, in una situazione di crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB), cosiddetta «crisi della mucca pazza», la richiedente e la FNICGV, da un lato, e la FNSEA, la FNB, la FNPL e i JA, dall’altro, hanno concluso un accordo con il quale stabilivano prezzi minimi e si impegnavano a sospendere o quanto meno a limitare le importazioni di carni bovine in Francia. Alla fine di novembre e all’inizio di dicembre 2001, queste stesse federazioni avrebbero concluso oralmente un accordo avente un oggetto analogo.

3
Nella decisione, la Commissione ritiene che la conclusione di questi due accordi (in prosieguo: gli «accordi controversi») costituisca una violazione grave dell’art. 81 CE. Essa infligge un’ammenda di EUR 480 000 alla richiedente (art. 3 della decisione)

4
L’art. 4 della decisione stabilisce che questa ammenda deve essere pagata entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Nella lettera di notifica del 9 aprile 2003 si precisava che, se la ricorrente avesse presentato un ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione non avrebbe adottato alcun provvedimento di riscossione, purché sul credito fossero maturati interessi a decorrere dalla data di scadenza del termine di pagamento e una garanzia bancaria accettabile fosse stata costituita entro tale data.

5
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2003, la richiedente ha presentato, in forza dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso mirante all’annullamento della decisione e, in subordine, alla soppressione o alla riduzione dell’ammenda che le era stata inflitta.

6
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2003, la richiedente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori mirante ad ottenere una dispensa dall’obbligo di costituire la garanzia bancaria imposta come condizione per evitare la riscossione immediata dell’importo dell’ammenda inflitta con la decisione.

7
La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 17 luglio 2003.

8
Con atto depositato in cancelleria il 7 ottobre 2003, la Repubblica francese ha presentato una domanda d’intervento a sostegno delle conclusioni della richiedente. Con ordinanza 14 ottobre 2003, il presidente del Tribunale ha ammesso l’intervento della Repubblica francese e l’ha invitata a presentare le sue osservazioni all’audizione.

9
In seguito alle osservazioni della Commissione, il presidente del Tribunale ha autorizzato la richiedente a presentare taluni documenti aggiuntivi, i quali sono stati depositati nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2003.

10
L’audizione dinanzi al giudice dei provvedimenti urgenti si è svolta il 17 ottobre 2003.

11
All’audizione, le parti si sono impegnate ad esaminare la possibilità di uno scaglionamento concordato del pagamento dell’ammenda inflitta e a comunicare al presidente del Tribunale il risultato delle loro discussioni. Le parti hanno comunicato il risultato di queste discussioni nonché taluni documenti ad esse relativi il 7 novembre 2003.


In diritto

12
In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedono, può ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato oppure ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

13
L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione dei provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell’esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001 causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73).

Argomenti delle parti

Sul fumus boni iuris

14
Per dimostrare che la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta, la richiedente deduce due motivi di ordine procedurale e quattro motivi di merito che dovrebbero portare all’annullamento della decisione.

15
Per quanto riguarda i motivi procedurali, la richiedente fa valere una violazione dei diritti della difesa e una violazione delle forme sostanziali a causa di un difetto di motivazione, da un lato, nella comunicazione degli addebiti e, dall’altro, nella decisione, per quanto riguarda il mancato superamento del limite del 10% del fatturato per determinare l’importo dell’ammenda.

16
Per quanto riguarda i motivi di merito, la richiedente fa valere, in primo luogo, che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione, non avendo dimostrato l’esistenza di un accordo verticale tra le varie federazioni di allevatori e di macellatori dopo il 30 novembre 2001. La Commissione si sarebbe unicamente basata sulle dichiarazioni delle federazioni di allevatori senza presentare documenti provenienti da federazioni di macellatori che confermassero la loro adesione a questo asserito accordo. La Commissione si sarebbe inoltre astenuta dall’analizzare l’evoluzione dei prezzi sul mercato successivamente al 30 novembre 2001.

17
In secondo luogo, la richiedente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che gli accordi controversi avessero un effetto quantificabile sulla concorrenza. Infatti, la Commissione avrebbe essa stessa riconosciuto l’assenza di un tale effetto durante il periodo dell’accordo scritto del 24 ottobre 2001 e non avrebbe dimostrato l’esistenza di effetti successivamente alla cessazione di questo accordo. Inoltre, l’analisi della Commissione secondo cui l’accordo del 24 ottobre aveva un oggetto anticoncorrenziale prescinderebbe dal contesto di crisi nel quale l’accordo è stato concluso.

18
In terzo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione concludendo per l’inapplicabilità nella fattispecie dell’art. 2 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, n. 30, pag. 993). Infatti, contrariamente a quanto sosterrebbe la Commissione, l’accordo non sarebbe incompatibile con gli obiettivi dell’art. 33 CE, poiché ha consentito, in particolare, di assicurare un livello di vita equo alla popolazione agricola e di stabilizzare i mercati.

19
In ultimo luogo, la Commissione avrebbe violato l’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), in quanto non avrebbe fornito elementi di informazione sul fatturato preso in considerazione per determinare l’ammenda inflitta e non avrebbe verificato se l’importo dell’ammenda decretata restasse nei limiti del 10% del fatturato realizzato dalla ricorrente.

20
In subordine, la richiedente sostiene che l’ammenda inflitta dovrebbe essere annullata o ridotta. Essa rileva a tal riguardo innanzi tutto che la Commissione ha violato il punto 5, lett. b), degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3). Inoltre, la Commissione avrebbe violato l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 fissando l’ammenda della richiedente a EUR 480 000. Infine essa avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e di diritto, innanzi tutto, nel qualificare il comportamento della richiedente come infrazione «molto grave», in secondo luogo, nella mancata considerazione di circostanze attenuanti, in terzo luogo, nella analisi del carattere segreto dell’accordo e, in quarto luogo, nella determinazione della durata dell’accordo, che è cessato il 30 novembre 2001 invece dell’11 gennaio 2002.

21
La Commissione ritiene che nessuno dei motivi dedotti dalla richiedente sia tale da soddisfare la condizione relativa al fumus boni iuris.

22
Essa rileva che il motivo relativo al difetto di motivazione nella comunicazione degli addebiti nonché i motivi miranti all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda sono esposti in maniera troppo sommaria e possono essere compresi solo alla luce degli argomenti svolti nel ricorso principale. Tali motivi, poiché non soddisfano i criteri enunciati nell’ordinanza del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, causa T‑306/01, Aden e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑2387, punto 52), sarebbero irricevibili.

23
Per quanto riguarda gli altri motivi, essi sarebbero infondati in diritto.

Sull’urgenza

24
La richiedente ritiene che la condizione relativa all’urgenza sia soddisfatta nella fattispecie. Essa rileva che la sua situazione finanziaria è tale che le è impossibile fornire una garanzia bancaria per l’importo dell’ammenda, maggiorato degli interessi.

25
La richiedente fa notare innanzi tutto che, conformemente all’art. 2 del suo statuto, essa ha come compito, in particolare, la tutela morale e professionale di società di interesse collettivo agricole, di cooperative, di gruppi di produttori di bestiame e di carne e delle filiali di questi organismi nonché la rappresentanza dei suoi membri, sia presso le pubbliche autorità sia presso le diverse organizzazioni professionali o interprofessionali. Pertanto, essa non eserciterebbe, a titolo principale, alcuna attività tale da procurare reddito e, conformemente all’art. 6 del suo statuto, le sue risorse finanziarie sarebbero costituite dai contributi dei suoi membri e da sovvenzioni che sono ad essa concesse, in particolare dallo Stato, dai dipartimenti o dai comuni.

26
Nel 2002, essa avrebbe realizzato entrate di gestione per EUR 1,84 milioni. Questo reddito proverrebbe principalmente dai contributi dei suoi membri (EUR 716 987), dalle diverse sovvenzioni ricevute (EUR 331 408), dalla riscossione dell’imposta di apprendistato (EUR 140 099) e dalle convenzioni di studi annuali (EUR 321 292). Essa rileva che gli oneri di gestione del 2002 sarebbero ammontati a EUR 1,84 milioni, il che le avrebbe consentito di ottenere, per l’esercizio 2002, un utile di gestione di EUR 3 306 e un utile netto di EUR 921.

27
Dal bilancio relativo all’esercizio 2002 risulterebbe anche che la richiedente detiene fondi propri per un importo di EUR 162 980. Per il 2003, nel bilancio di previsione è previsto un risultato di gestione negativo di EUR 197 000, il che avrebbe come conseguenza la riduzione dei capitali propri.

28
La richiedente presenta anche due lettere provenienti da due banche francesi, dell’11 e 13 giugno 2003, con le quali queste ultime notificano il loro rifiuto di costituire una garanzia bancaria. La lettera del 13 giugno 2003 preciserebbe che l’importo richiesto eccede ampiamente quello dei capitali propri della richiedente e che i risultati annuali degli ultimi tre esercizi non lasciano prevedere la possibilità di un loro rafforzamento a medio termine.

29
La gravità della situazione finanziaria della richiedente sarebbe anche confermata da due lettere del suo revisore di conti, del 26 maggio e 19 giugno 2003. Ne deriverebbe che, in considerazione dell’incertezza sulla continuità della gestione della richiedente, il revisore sarebbe stato indotto ad avviare la prima fase di una «procedura di allerta», conformemente al codice di commercio francese.

30
La sua impossibilità di fornire la garanzia bancaria richiesta sarebbe tanto più evidente in quanto essa è una federazione organizzata sotto forma di associazione. A differenza di un gruppo di società, non esisterebbero vincoli di capitale tra essa e i suoi membri. La sua situazione sarebbe quindi diversa da quella che ha dato luogo alla giurisprudenza del Tribunale relativa alla facoltà di una società dello stesso gruppo di porre rimedio all’impossibilità per la società incriminata di fornire una garanzia bancaria in luogo e in sostituzione di quest’ultima.

31
Inoltre, poiché il suo statuto non le consente di rendere corresponsabili i suoi aderenti, questi ultimi non potrebbero rispondere delle sue azioni.

32
La Commissione ritiene che la richiedente non abbia dimostrato sufficientemente in diritto che la condizione relativa all’urgenza era soddisfatta nella fattispecie.

33
Essa fa rilevare innanzi tutto che i documenti presentati dalla richiedente per giustificare le sue difficoltà finanziarie hanno un debole valore probatorio. Infatti, il fascicolo fiscale relativo ai suoi conti per l’esercizio 2002 sarebbe una semplice dichiarazione fiscale e non un conto certificato dal revisore dei conti. Per quanto riguarda il bilancio del 2003, esso verrebbe presentato su carta libera senza alcuna firma del suo autore né alcun visto del revisore dei conti.

34
Anche supponendo che i dati da essa presentati siano esatti, la richiedente non avrebbe affatto esaminato la possibilità per i suoi membri di fornirle il sostegno necessario per la costituzione della garanzia bancaria. Ora, dalle valutazioni fornite dalla richiedente alla Commissione risulterebbe che il fatturato realizzato dalle imprese aderenti appartenenti al settore bovino sarebbe di EUR 1,475 miliardi. Sarebbe quindi evidente che, con l’aiuto dei suoi aderenti, la richiedente sarebbe in grado di pagare l’ammenda o di costituire la garanzia bancaria necessaria.

35
Per quanto riguarda i legami finanziari tra la richiedente e i suoi membri e l’argomento secondo cui la richiedente non avrebbe alcuna possibilità di rendere corresponsabili i suoi membri, la Commissione fa riferimento all’art. 16 dello statuto della richiedente, secondo il quale, in caso di liquidazione, se risulta un passivo netto, quest’ultimo sarà ripartito tra i membri associati in percentuale dei contributi versati o che devono essere versati relativi ai cinque ultimi anni. Pertanto, in caso di mancato pagamento dell’ammenda e di liquidazione della richiedente, la Commissione potrebbe rivolgersi ai suoi membri per ottenere il pagamento dell’ammenda. Di conseguenza, la richiedente non potrebbe legittimamente sostenere che i suoi membri non sono interessati dai suoi debiti.

36
Inoltre, sarebbe evidente che la richiedente esiste solo nell’interesse dei suoi membri e che essa ha concluso gli accordi controversi per conto e nell’interesse dei suoi membri.

37
Se i membri della richiedente decidessero di non costituire la garanzia bancaria e se la riscossione in via giudiziale dell’ammenda dovesse, eventualmente, portare alla sua scomparsa, questa conseguenza non deriverebbe dall’obbligo imposto dalla Commissione, ma dalla decisione di questi membri. In tale contesto, non vi sarebbe alcun nesso di causalità diretta e necessaria tra questa scomparsa e l’azione della Commissione [ordinanza del presidente del Tribunale 4 giugno 1996, causa T‑18/96 R, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II‑407, confermata in sede di impugnazione dall’ordinanza 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, cit.; ordinanza del presidente del Tribunale 14 dicembre 2000, causa T‑5/00 R, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, Racc. pag. II‑4121, confermata in sede di impugnazione con ordinanza del presidente della Corte 23 marzo 2001, causa C‑7/01 P(R), FEG/Commissione, Racc. pag. I‑2559].

Sulla ponderazione degli interessi

38
La Commissione fa valere innanzi tutto che, in base al bilancio per l’esercizio 2003 presentato dalla richiedente, il suo patrimonio è in fase di diminuzione, di modo che il rischio finanziario diviene sempre maggiore. Inoltre, dato che la continuità dell’attività della richiedente dipende dalla volontà dei suoi membri, vi sarebbe il rischio che questi ultimi riducano i loro contributi affinché la Commissione non possa riscuotere l’ammenda. Nel caso in cui la richiedente fosse messa in liquidazione, la Commissione dovrebbe tentare di riscuotere l’ammenda presso ciascun membro in percentuale dei suoi contributi, il che rappresenterebbe costi, ritardi e rischi accresciuti.

39
Più in generale, la Commissione fa valere che, se le associazioni di imprese, a causa dei loro ridotti mezzi finanziari, potessero essere esonerate dalla costituzione di una garanzia bancaria senza che i mezzi finanziari dei loro membri fossero presi in considerazione, le imprese che prevedono comportamenti anticoncorrenziali avrebbero sempre interesse a costituire un’associazione di imprese per concludere accordi incompatibili con il diritto della concorrenza.

40
Infine, la necessità di salvaguardare l’efficacia delle regole comunitarie di concorrenza ed il loro impatto dissuasivo sarebbe tanto più rilevante nella fattispecie in quanto la richiedente ha partecipato ad una violazione molto grave delle regole comunitarie della concorrenza (ordinanza del presidente del Tribunale 28 giugno 2000, causa T‑191/98 R II, Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. II‑2551, punto 54).

Valutazione del giudice dei provvedimenti urgenti

Sul fumus boni iuris

41
Occorre riconoscere che almeno taluni dei motivi dedotti dalla richiedente appaiono, a prima vista, pertinenti e, in ogni caso, non del tutto privi di fondamento. Questo vale, da un lato, per quanto riguarda il motivo secondo cui la Commissione ha fissato un’ammenda che supera il limite del 10% del fatturato della richiedente e, dall’altro, per quanto riguarda il motivo secondo cui manca la motivazione della decisione relativa al detto limite.

42
Per quanto riguarda il primo di questi due motivi occorre rilevare che, in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, le ammende inflitte dalla Commissione alle imprese e alle associazioni di imprese in forza degli artt. 81 CE e 82 CE non possono in alcun caso superare il 10% del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente.

43
Per quanto riguarda un’associazione di imprese, il fatturato da prendere in considerazione dev’essere calcolato, eventualmente, in relazione al volume d’affari realizzato da tutte le imprese ad essa aderenti, almeno quando, in virtù delle norme interne, l’associazione può rendere corresponsabili i propri membri (sentenze del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T‑39/92 e T‑40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II‑49, punto 136; 21 febbraio 1995, causa T‑29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II‑289, punto 385; 22 ottobre 1997, cause riunite T‑213/95 e T‑18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II‑1739, punto 252, e 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/Commissione, Racc. pag. II‑1617, punto 270, confermata in sede di impugnazione con sentenza della Corte 16 novembre 2000 causa C‑298/98 P, Finnboard/Commissione, Racc. pag. I‑10157, punto 66).

44
Occorre constatare che, nella fattispecie, l’importo dell’ammenda inflitta alla richiedente rappresenta approssimativamente il 25% delle sue entrate complessive, che ammontavano a EUR 1,84 milioni nel 2002 (v. supra, punto 26). Anche supponendo che il fatturato della richiedente fosse costituito esclusivamente da queste entrate complessive, l’importo dell’ammenda inflitta supera pertanto considerevolmente il limite del 10% previsto dal regolamento n. 17.

45
All’audizione, la Commissione ha fatto rilevare che lo statuto della richiedente, ed in particolare gli artt. 2, 4, 5, 12 e 16, dimostrerebbe che quest’ultima aveva il potere di rendere corresponsabili i suoi membri e che, per tale motivo, la presa in considerazione del fatturato realizzato dall’insieme delle imprese membri della richiedente era giustificata.

46
In risposta, la richiedente ha contestato il fatto che il suo statuto le consente di rendere corresponsabili i suoi membri. Essa ha fatto rilevare anche, all’audizione, che sono stati conclusi diversi accordi locali, il che dimostrerebbe l’assenza di carattere vincolante dell’accordo del 24 ottobre 2001. Per quanto riguarda l’art. 16 dello statuto, la richiedente ha sottolineato che questa disposizione riguardava unicamente il caso in cui lo scioglimento o la liquidazione dell’associazione fossero decisi dall’assemblea generale e non si applicava pertanto in caso di scioglimento dell’associazione nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziaria.

47
Occorre constatare che, conformemente all’art. 2 dello statuto della richiedente, quest’ultima ha per oggetto, in particolare, di assicurare la tutela morale e professionale dei suoi membri (n. 1), di rappresentare i suoi membri dinanzi alle pubbliche autorità e alle diverse organizzazioni professionali o interprofessionali (n. 2), di promuovere lo sviluppo di un settore cooperativo per l’organizzazione della produzione, la preparazione e la vendita del bestiame, della carne, dei loro prodotti e sottoprodotti, nell’ambito dell’organizzazione generale del mercato della carne (n. 3), di svolgere le funzioni di arbitro in caso di contestazione circa le zone d’influenza rispettive delle sue organizzazioni interne (n. 4), di facilitare con i suoi consulenti o mettendo a disposizione dei membri esperti qualificati l’organizzazione ed il funzionamento delle società e le unioni (n. 5), e di facilitare e di aiutare la creazione di federazioni o di unioni regionali o dipartimentali (n. 6).

48
Inoltre l’art. 4 dello statuto prevede che «l’adesione al (FNCBV) comporta l’impegno di conformarsi al presente statuto nonché a qualunque regolamento interno che sarà adottato dal consiglio di amministrazione».

49
Ai sensi dell’art. 5 dello statuto, «il consiglio di amministrazione può decidere l’esclusione di qualsiasi cooperativa o gruppo che non si conformi al presente statuto o la cui attività è tale da nuocere agli interessi della (FNCBV)».

50
L’art. 12 dello statuto prevede:

«Il consiglio di amministrazione rappresenta la (FNCBV) nei confronti dei terzi (…). Esso rappresenta le organizzazioni membri nei confronti delle pubbliche autorità e delle organizzazioni professionali per quanto riguarda le posizioni economiche e sociali che hanno costituito oggetto di un previo accordo dei gruppi aderenti. I detti gruppi saranno impegnati solo in quanto, previamente, non avranno presentato opposizione».

51
Infine, ai sensi dell’art. 16 dello statuto:

«Lo scioglimento, la liquidazione e la fusione con un’altra associazione possono essere decise solo da un’assemblea generale nell’ambito della quale almeno i due terzi dei membri associati saranno presenti o rappresentati (…). Se dalla liquidazione risulta un attivo netto positivo, esso viene devoluto obbligatoriamente ad un’opera nazionale di interesse cooperativo agricolo. In caso di passivo, quest’ultimo è ripartito tra i membri associati in percentuale dei contributi versati o che devono essere versati negli ultimi cinque anni».

52
Occorre ricordare inoltre che, nelle sentenze CB e Europay/Commissione, sopra menzionata, e 14 maggio 1998, Finnboard/Commissione, sopra menzionata, si è precisato che le associazioni di cui trattasi potevano rendere corresponsabili i loro membri nei confronti dei terzi, ad esempio concludendo accordi di vendita per conto dei loro membri, e che questi ultimi erano, in forza dello statuto delle dette associazioni, congiuntamente e solidalmente responsabili per gli impegni da esse assunti nei confronti dei terzi. Stando così le cose, la Commissione era legittimata a prendere in considerazione il fatturato realizzato dai membri delle associazioni ai fini del calcolo del limite massimo del 10% (sentenze CB e Europay/Commissione, cit., punto 138, e 14 maggio 1998, Finnboard/Commissione, cit., punti 275 e 280, confermata in sede di impugnazione con sentenza 16 novembre 2000, Finnboard/Commissione, cit., punto 66).

53
Nella sentenza SCK e FNK/Commissione, sopra menzionata, il Tribunale ha precisato che l’associazione in questione poteva, in forza del suo statuto, adottare decisioni che vincolavano i suoi membri e radiare i membri che non rispettavano queste decisioni. Nella sua analisi, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione fosse legittimata a tener conto del fatturato dei membri, sottolineando che lo statuto dell’associazione consentiva esplicitamente a quest’ultima di rendere corresponsabili i suoi membri (sentenza SCK e FNK/Commissione, cit., punto 253).

54
Occorre anche rilevare che, nell’ordinanza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, cit. (punto 56), il giudice dei provvedimenti urgenti ha ritenuto, nell’ambito della sua valutazione dell’urgenza, che lo statuto dell’associazione in questione contenesse disposizioni che consentivano a quest’ultima di rendere corresponsabili i suoi membri. Egli ha constatato al riguardo, innanzi tutto, che i membri, in base allo statuto dell’associazione, erano tenuti a conformarsi scrupolosamente alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e alle decisioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea, successivamente, che un membro poteva essere radiato dall’associazione se non soddisfaceva più i requisiti fissati dallo statuto o dal regolamento interno e, infine, che ad un membro si poteva infliggere un’ammonizione, una sospensione o un’ammenda che poteva ammontare fino a 10 000 fiorini olandesi se il consiglio di amministrazione riteneva che aveva agito in spregio dello statuto, del regolamento interno o delle decisioni validamente adottate dall’associazione.

55
Nella fattispecie, risulta all’art. 4 dello statuto della richiedente che il suo consiglio di amministrazione può adottare un regolamento interno al quale i membri devono conformarsi. Relativamente alla sentenza SCK e FNK/Commissione, sopra menzionata, non si può escludere che questa possibilità è sufficiente per ritenere che la richiedente possa rendere corresponsabili i suoi membri e che la presa in considerazione del fatturato realizzato da questi ultimi sia giustificata.

56
Tuttavia, a differenza della causa che ha dato luogo a questa sentenza, l’art. 12 dello statuto della richiedente stabilisce che «i membri saranno corresponsabili solo in quanto, previamente, non avranno presentato opposizione». Sembra possibile dedurne che lo statuto della richiedente non le consenta di rendere corresponsabili i suoi membri contro la loro volontà.

57
Occorre anche precisare che lo statuto della richiedente prevede che il consiglio di amministrazione può espellere i membri solo quando questi agiscono contrariamente allo statuto o quando la loro attività è «tale da nuocere agli interessi della (FNCBV)» (art. 5). Ora, nella causa che ha dato luogo alla sentenza SCK e FNK/Commissione, sopra menzionata, lo statuto consentiva all’associazione di radiare i membri che non si conformavano alle «decisioni» del consiglio di amministrazione.

58
Si constata nella fattispecie che la richiedente e la Commissione non hanno fornito alcun esempio né alcuna spiegazione che consentisse al giudice dei provvedimenti urgenti di determinare con precisione la portata delle varie disposizioni dello statuto della richiedente. In tale contesto, e senza procedere a misure istruttorie che fuoriescano dall’ambito di un procedimento sommario, non è possibile determinare con certezza se la richiedente possa rendere corresponsabili i suoi membri ai sensi della giurisprudenza vigente e se, in particolare, tale sia stato il caso nell’ambito della conclusione degli accordi controversi.

59
In ogni caso, da quanto precede risulta che il presente motivo non è privo di qualsiasi fondamento. Inoltre, il giudice dei provvedimenti urgenti ritiene che la determinazione delle condizioni che consentono di tener conto del fatturato realizzato dai membri di un’associazione ai fini dell’applicazione del limite massimo del 10% previsto dall’art. 15, n. 2 del regolamento n. 17 merita un esame approfondito e una valutazione del solo giudice del merito.

60
Per quanto riguarda il secondo motivo, basato sul difetto di motivazione relativamente al limite massimo delle ammende, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63). La portata dell’obbligo di motivazione imposta dall’art. 253 CE dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punti 15 e 16, e sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 63).

61
Per quanto riguarda una decisione che infligge, come nella fattispecie, ammende a svariate imprese per un’infrazione alle regole comunitarie della concorrenza, la portata dell’obbligo di motivazione deve essere valutata in particolare alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali, segnatamente, le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I‑1611, punto 54).

62
Occorre rilevare che i ‘considerando’ 162-186 della decisione sono dedicati all’applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n 17.

63
Al ‘considerando’ 170 della decisione, la Commissione ritiene che l’ammontare delle quote annue riscosse da ognuna delle imprese destinatarie della decisione può essere un criterio obiettivo dell’importanza relativa delle varie federazioni agricole e del loro grado di responsabilità nella realizzazione dell’infrazione accertata. La Commissione, in considerazione di questo elemento, ha fissato l’importo di base dell’ammenda della FNSEA a EUR 20 milioni e quello della FNCBV a 1/10 di questo importo.

64
Per contro, nessun ‘considerando’ della decisione è dedicato all’esame dell’eventuale superamento del limite massimo del 10% né, a fortiori, alla valutazione della possibilità di prendere in considerazione il fatturato dei membri della richiedente.

65
La decisione non consente quindi, prima facie, agli interessati e al giudice comunitario di conoscere i motivi per cui la Commissione ha ritenuto opportuno tener conto di questi fatturati.

66
Si fa presente a tal riguardo che, poiché la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato (v. supra punto 60), la Commissione deve sviluppare il suo iter logico in maniera esplicita qualora, nell’ambito della sua prassi decisionale, adotti una decisione che vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Fabricants de papier peints/Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31, e sentenza SCK e FNK/Commissione, cit., punto 226). Questo vale a maggior ragione allorché, come sembra essere il caso nella presente causa (v. supra punti 55-57), essa va al di là della giurisprudenza.

67
In tale contesto, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non si può escludere, prima facie, che, nella fattispecie, la Commissione avrebbe dovuto esporre gli elementi di cui ha tenuto conto per determinare il fatturato da prendere in considerazione al fine di valutare se l’ammenda inflitta non superasse il limite massimo del 10%.

68
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per concludere che almeno una parte dei motivi dedotti dalla richiedente non è del tutto priva di fondamento e merita un esame approfondito da parte del giudice del merito. Stando così le cose, occorre riconoscere nella fattispecie l’esistenza di un fumus boni iuris.

Sull’urgenza

69
Secondo una costante giurisprudenza, una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposta come condizione per evitare l’immediata riscossione dell’importo di un’ammenda può essere accolta solo se sussistono circostanze eccezionali (ordinanze del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 6, e FEG/Commissione, cit., punto 44). Infatti, la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista, nel caso dei procedimenti sommari, dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione (ordinanza del presidente del Tribunale 5 agosto 2003, causa T‑79/03 R, IRO/Commissione, Racc. pag. II‑3027, punto 25).

70
L’esistenza delle menzionate circostanze eccezionali può considerarsi, in linea di principio, assodata quando la parte che chiede di essere dispensata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova del fatto che per essa è oggettivamente impossibile costituire detta garanzia (ordinanza IRO/Commissione, cit., punto 26).

71
Per quanto riguarda il patrimonio della richiedente, quest’ultima fa valere che, tenuto conto della sua situazione finanziaria, la costituzione della totalità della garanzia bancaria, con le relative spese, comporterebbe la sua scomparsa. A sostegno di quest’affermazione, essa fa riferimento alla situazione del suo patrimonio alla data del 31 dicembre 2002 (v. punti 26 e 27 supra). Inoltre, essa presenta due lettere provenienti da due banche francesi che rifiutano di fornirle la garanzia bancaria richiesta, in considerazione, in particolare, dell’insufficienza del suo patrimonio.

72
La Commissione si è limitata a far valere che i documenti contabili presentati dalla richiedente non avevano valore probatorio in quanto non erano stati debitamente sottoscritti e certificati.

73
Occorre rilevare, innanzi tutto, che, in considerazione delle osservazioni scritte della Commissione, il Tribunale ha autorizzato la richiedente a presentare la sua relazione generale del revisore contabile circa i conti per l’esercizio 2002 nonché il suo progetto di bilancio 2003, sottoscritto dal rappresentante legale della richiedente. Questi documenti sono stati depositati nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2003 e confermano i dati esposti sopra ai punti 26 e 27.

74
Nel corso dell’audizione la richiedente ha risposto ad una serie di quesiti circa il suo patrimonio ed ha chiarito diverse voci del suo bilancio. Successivamente all’audizione, la richiedente si è impegnata ad esaminare la possibilità di uno scaglionamento concordato del pagamento dell’ammenda e a fare una proposta a tal riguardo alla Commissione.

75
Il 7 novembre 2003, la richiedente e la Commissione hanno comunicato il risultato delle loro discussioni, da cui risulta che la richiedente ha offerto la costituzione immediata di una garanzia bancaria di EUR 60 000 e il pagamento entro il 31 dicembre 2003 di un importo di EUR 140 000. Questa proposta è stata respinta dalla Commissione.

76
Alla luce degli chiarimenti forniti dalla richiedente nonché del contenuto della sua offerta, il giudice dei provvedimenti urgenti ritiene sufficientemente fondate le sue affermazioni secondo cui il suo patrimonio non le consente di sbloccare fondi aggiuntivi rispetto a quelli proposti nell’ambito del presente procedimento.

77
Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, il danno di un’associazione di imprese deve essere valutato tenendo conto della situazione finanziaria dei suoi membri, allorché gli interessi oggettivi dell’associazione non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle imprese che vi aderiscono [ordinanze 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, cit., punti 35-38, e 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I‑8705, punto 63].

78
Occorre pertanto esaminare se, nella fattispecie, la situazione finanziaria della richiedente debba essere valutata prendendo in considerazione quella dei suoi membri.

79
Nel corso dell’audizione la richiedente ha fatto rilevare che, poiché, in forza del suo statuto, essa non può rendere corresponsabili i suoi membri, sarebbe impossibile ritenere che i suoi interessi si confondano con quelli dei suoi membri.

80
Ora, anche se, nella fattispecie, esistono dubbi circa la possibilità per la richiedente di rendere corresponsabili i suoi membri ai sensi della giurisprudenza vigente (v. punti 55-58 supra), questa circostanza non porta automaticamente a concludere che le azioni della richiedente nell’ambito della crisi bovina del 2001 non rispondessero agli interessi obiettivi dei suoi membri. Infatti, dalla giurisprudenza sopra menzionata (v., in particolare, ordinanza 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, cit., punto 37) risulta che, al fine di valutare il grado di autonomia che presentano gli interessi oggettivi di un’associazione rispetto a quelli dei suoi membri, può essere presa in considerazione l’esistenza di norme interne che consentano all’associazione di rendere corresponsabili i suoi membri. Tuttavia, l’esistenza di una confusione degli interessi oggettivi dell’associazione con quelli dei suoi membri può risultare da altre circostanze indipendentemente dall’esistenza o dall’assenza di tali norme.

81
Nella sua domanda di provvedimenti urgenti, la richiedente non ha dedotto alcun argomento tale da dimostrare che le sue azioni non rispondevano agli interessi obiettivi dei suoi membri e, in particolare, dei membri che operano nella produzione bovina.

82
In risposta ad un quesito posto dal giudice dei provvedimenti urgenti nel corso dell’audizione al riguardo, la richiedente ha fatto valere che gli organismi che operano nel settore della macellazione, i quali rappresentano solo 30 dei suoi circa 330 membri, non avevano alcun interesse alla conclusione degli accordi controversi.

83
Ora, questo argomento non è corroborato da alcuna spiegazione che consenta al giudice dei provvedimenti urgenti di valutarne la pertinenza e sembra, del resto, a prima vista infondato. Il giudice dei provvedimenti urgenti constata, a tal riguardo, che la richiedente non contesta il fatto di aver concluso l’accordo del 24 ottobre 2001 in qualità di rappresentante dei suoi membri che operano nel settore della macellazione. La richiedente non contesta nemmeno di aver avuto il sostegno necessario dei suoi membri per concludere questo accordo. Per il resto, sembrerebbe inconcepibile che una federazione nazionale la quale, in base al suo statuto, ha per oggetto tutela morale e professionale dei suoi membri (v. punto 47 supra) sostenga di aver agito contro gli interessi di questi ultimi.

84
Queste circostanze sono sufficienti per concludere che non si può ritenere che gli interessi obiettivi della richiedente presentino un carattere autonomo rispetto a quelli dei suoi membri. Ne deriva che, secondo la giurisprudenza menzionata sopra al punto 77, occorre valutare il rischio di danno grave ed irreparabile che deriverebbe dalla costituzione della garanzia bancaria tenendo conto delle dimensioni e della potenza economica delle imprese che aderiscono alla federazione richiedente.

85
Occorre rilevare a tal riguardo che la richiedente non ha fatto valere, né, a fortiori, dimostrato che l’insieme dei suoi membri non aveva la capacità finanziaria di fornire il sostegno finanziario necessario al pagamento dell’ammenda o alla costituzione della garanzia bancaria, tenuto conto delle proposte fatte nell’ambito del presente procedimento.

86
In risposta ad un quesito posto dal giudice dei provvedimenti urgenti, la richiedente ha ammesso che sarebbe possibile, in forza del suo statuto, aumentare i contributi dei suoi membri, in via eccezionale, al fine del pagamento dell’ammenda o della costituzione della garanzia bancaria. Tuttavia, per fare questo, occorrerebbe innanzitutto, in forza dell’art. 6 dello statuto, che il consiglio di amministrazione sia convocato e che approvi un tale aumento, il che richiederebbe un certo tempo. Inoltre, sarebbe poco verosimile che i suoi membri siano disposti a pagare importi che superano quelli dei loro abituali contributi annui.

87
Per quanto riguarda il rischio di un eventuale rifiuto da parte dei membri di fornire l’assistenza finanziaria necessaria per la sopravvivenza della richiedente, occorre osservare che la volontà unilaterale dei membri di un’associazione non ha incidenza sulla valutazione della loro situazione finanziaria e che pertanto la possibilità di un rifiuto unilaterale da parte loro non può incidere su una tale valutazione (v., in questo senso, ordinanza FEG/Commissione, cit., punto 46). Del resto, nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che sia inconcepibile che il consiglio di amministrazione approvi una modifica parziale dei contributi dei membri più interessati dagli accordi controversi, ossia le imprese attive nel settore bovino.

88
Per quanto riguarda le modalità relative ad un aumento dei contributi dei membri, la richiedente non ha fornito alcun chiarimento relativo ai tempi necessari per consentire al consiglio di amministrazione di riunirsi, approvare l’aumento dei contributi dei membri e attuarlo.

89
Ora, dall’art. 6 dello statuto della richiedente risulta che «l’importo e le modalità di versamento dei contributi sono fissati ogni anno dal consiglio di amministrazione». Ai sensi dell’art. 11 «il consiglio di amministrazione della federazione si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione del presidente, o in sua assenza di un vicepresidente» e «esso si riunisce inoltre su domanda scritta di un terzo degli amministratori». Pertanto, lo statuto non sembra imporre termini relativi alla convocazione del consiglio di amministrazione.

90
In considerazione di queste disposizioni, e in assenza di chiarimenti precisi forniti dalle parti al riguardo, il giudice dei provvedimenti urgenti ritiene che un termine di due mesi debba essere sufficiente per consentire al consiglio di amministrazione della richiedente di riunirsi, di approvare l’aumento dei contributi dei membri e di attuarlo.

91
Da quanto precede deriva che la richiedente ha dimostrato sufficientemente in diritto l’esistenza di circostanze eccezionali in quanto essa rischia di subire un danno grave e irreparabile se non viene sospeso l’obbligo di costituire la garanzia bancaria richiesta per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.

Sulla ponderazione degli interessi

92
Occorre contemperare l’interesse della richiedente ad evitare, non potendo costituire una garanzia bancaria, che si proceda alla riscossione immediata dell’ammenda con l’interesse finanziario della Comunità a poterne riscuotere l’importo, nonché, più in generale, con l’interesse pubblico connesso alla salvaguardia dell’efficacia delle regole comunitarie di concorrenza e della portata dissuasiva delle ammende inflitte dalla Commissione (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 13 giugno 1989, causa 56/89 R, Publishers Association, Racc. pag. 1693, punto 35; ordinanze del presidente del Tribunale 16 giugno 1992, cause riunite T‑24/92 R e T‑28/92 R, Langnese-Iglo e Schöller Lebensmittel/Commissione, Racc. pag. II‑1839, punto 28; 15 giugno 1994, causa T‑88/94 R, Société commerciale des potasses et de l’azote e Entreprise minière et chimique/Commissione, Racc. pag. II‑401, punto 32, e Cho Yang Shipping/Commissione, cit., punto 53).

93
Per quanto riguarda gli interessi finanziari della Comunità, occorre rilevare innanzi tutto che, come è stato constatato sopra, il patrimonio della richiedente non le consente di pagare l’intera ammenda né di costituire l’intera garanzia bancaria richiesta. Inoltre, in considerazione dei chiarimenti della richiedente relativi all’art. 16 del suo statuto (v. supra, punto 46) sussiste qualche dubbio circa la possibilità per la Commissione di riscuotere l’importo presso i membri della richiedente in caso di liquidazione di quest’ultima. In ogni caso, come la Commissione stessa ha riconosciuto nelle sue osservazioni scritte, una tale procedura di riscossione comporterebbe costi, ritardi e rischi aumentati. In tale contesto, sembra che gli interessi finanziari della Commissione siano meglio tutelati concedendo alla richiedente il tempo necessario per chiedere il sostegno finanziario volontario dei suoi membri.

94
Inoltre, gli interessi finanziari della Commissione sono tutelati anche con l’impegno della richiedente di costituire una garanzia bancaria e di pagare un importo che copre una parte non trascurabile dell’ammenda.

95
Per quanto riguarda l’interesse pubblico che si ricollega alla preservazione dell’efficacia delle regole comunitarie di concorrenza e della portata dissuasiva delle ammende inflitte dalla Commissione, occorre constatare che la Commissione non ha dimostrato come la concessione di una sospensione parziale e limitata nel tempo comprometta, nella fattispecie, questo interesse.

96
Sulla base di queste considerazioni, sembra opportuno concedere alla richiedente una sospensione di due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente ordinanza per costituire la garanzia bancaria richiesta a condizione che, entro quattro settimane a decorrere dalla stessa data, essa versi EUR 140 000 alla Commissione e costituisca a favore di quest’ultima una garanzia fino a EUR 60 000 o, in alternativa, costituisca a favore della Commissione una garanzia bancaria fino a EUR 200 000. Si precisa che, alla scadenza del periodo di sospensione, la richiedente dovrà quindi o pagare il saldo dell’ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, o costituire una garanzia bancaria che copre tale importo.

97
Occorre osservare del resto che al giudice dell’urgenza è data dall’art. 108 del regolamento di procedura la facoltà di modificare o revocare in qualsiasi momento l’ordinanza emessa in un procedimento sommario in seguito a mutamento delle circostanze [ordinanza del presidente del Tribunale 4 aprile 2002, causa T‑198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. pag. II‑2153, punto 123, confermata in sede di impugnazione con l’ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 2002, causa C‑232/02 P(R), Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, Racc. pag. I‑8977]. Da tale giurisprudenza risulta che, per «mutamento delle circostanze» il giudice dell’urgenza intende, in particolare, circostanze di fatto che possono modificare la valutazione nel caso di specie del criterio dell’urgenza. Inoltre, secondo la Corte, tale possibilità esprime il carattere fondamentalmente precario, nel diritto comunitario, dei provvedimenti concessi dal giudice dell’urgenza [ordinanza della Corte 14 febbraio 2002, causa C‑440/01 P(R), Commissione/Artegodan, Racc. pag. I‑1489].

98
Spetterà quindi eventualmente alla Commissione rivolgersi al Tribunale nel caso in cui ritenesse che vi sia stato un cambiamento di circostanze tale da modificare la presente decisione.


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



così provvede:

1)
Si sospende, per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, l’obbligo per la richiedente di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell’ammenda che le è stata inflitta dall’art. 3 della decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) a condizione che, entro quattro settimane a decorrere dalla stessa data, essa versi EUR 140 000 alla Commissione e costituisca a favore di quest’ultima una garanzia fino a EUR 60 000 o, in alternativa, costituisca a favore della Commissione una garanzia bancaria fino a EUR 200 000.

2)
Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 21 gennaio 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Lingua processuale: il francese.