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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie (Polonia) il 18 dicembre 2020 – KL / X sp. z o.o.

(Causa C-715/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Parti

Parte ricorrente: KL

Parte resistente: X sp. z o.o.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1 della direttiva 99/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso dall’Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), dal Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP), e dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) 1 , nonché le clausole 1 e 4 del suddetto accordo quadro debbano essere interpretati nel senso che ostano alla disciplina di diritto nazionale che prevede l’obbligo del datore di lavoro di indicare per iscritto la motivazione della decisione di recesso da un contratto di lavoro soltanto in relazione ai contratti di lavoro conclusi a tempo indeterminato e, di conseguenza, il controllo in via giudiziaria della fondatezza dei motivi di recesso dai contratti di lavoro a tempo indeterminato, senza prevedere contemporaneamente tale obbligo del datore di lavoro (ossia di indicare il motivo che giustifichi il recesso) in relazione ai contratti di lavoro conclusi a tempo determinato (quindi soltanto l’aspetto relativo alla conformità del recesso alle disposizioni sul recesso dai contratti è sottoposto a sindacato giurisdizionale).

Se la clausola 4 dell’accordo quadro e il principio generale del diritto dell’Unione riguardante il divieto di discriminazione (articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) possano essere fatti valere dalle parti di una controversia giudiziaria in cui entrambe le parti siano soggetti privati, e, di conseguenza, se le suddette disposizioni abbiano un effetto orizzontale.

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1 GU 1999, L 175, pag. 43.