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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 28 aprile 2021 – X / Udlændingenævnet

(Causa C-279/21)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Udlændingenævnet

Questioni pregiudiziali

Se la clausola di «standstill» di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80 1 osti all'introduzione e all’applicazione di una normativa nazionale che, come condizione per il ricongiungimento dei coniugi, impone — salvo ricorrano in un caso concreto ragioni molto specifiche — il requisito del superamento di un test di lingua nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante da parte del coniuge/convivente che, in qualità di lavoratore turco nello Stato membro dell’Unione interessato, sia soggetto all’Accordo di associazione e alla decisione n. 1/80, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il lavoratore turco ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro dell’Unione interessato ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, che non prevedevano il requisito del superamento di un test nella lingua dello Stato membro interessato per l’acquisizione di tale diritto.

Se lo specifico divieto di discriminazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 si estenda a una normativa nazionale che, come condizione per il ricongiungimento dei coniugi, impone — salvo ricorrano in un caso concreto ragioni molto specifiche — il requisito del superamento di un test di lingua nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante da parte del coniuge/convivente che, in qualità di lavoratore turco nello Stato membro dell’Unione interessato, sia soggetto all’Accordo di associazione e alla decisione n. 1/80, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il lavoratore turco ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro dell’Unione interessato ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, che non prevedevano il requisito del superamento di un test nella lingua dello Stato membro interessato per l’acquisizione di tale diritto.

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se il divieto di discriminazione generale di cui all’articolo 9 dell'Accordo di associazione osti quindi a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il lavoratore turco ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro dell'Unione interessato ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, che non prevedevano il requisito del superamento di un test di lingua nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante per l'acquisizione di tale diritto, quando tale requisito non è imposto ai cittadini degli Stati membri nordici interessati (in questo caso, la Danimarca) e degli altri paesi nordici, né a coloro che sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione (e non è quindi imposto ai cittadini UE/SEE).

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se il divieto di discriminazione generale di cui all'articolo 9 dell’Accordo di associazione possa essere invocato direttamente dinanzi ai giudici nazionali.

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1 Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione CEE-Turchia (non pubblicata).