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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bologna (Italia) il 24 marzo 2022 – OV / Ministero dell’Interno - Unità Dublino

(Causa C-217/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Bologna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: OV

Resistente: Ministero dell’Interno - Unità Dublino

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 4 e 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 20131 , anche alla luce del diritto ad un ricorso effettivo stabilito dall’articolo 27 dello stesso regolamento, devono essere interpretati nel senso che il ricorrente, il quale dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato richiedente abbia proposto opposizione avverso il decreto di trasferimento adottato dall’Unità Dublino di quest’ultimo Stato nell’ambito di una procedura di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), sia o meno legittimato a far valere la violazione da parte dello Stato richiesto dell’obbligo informativo stabilito dall’articolo 4 ovvero dell’obbligo di disporre il colloquio personale del richiedente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento medesimo e, in caso affermativo, quale rilevanza una tale violazione debba assumere.

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1     Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31.).