Language of document : ECLI:EU:T:2011:451





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011 – Deutsche Bahn / UAMI – DSB (IC4)

(causa T‑274/09)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo IC4 – Marchio comunitario denominativo anteriore ICE e marchio nazionale figurativo anteriore IC – Criteri di valutazione del rischio di confusione – Impedimenti relativi alla registrazione – Somiglianza dei servizi – Somiglianza dei segni – Carattere distintivo del marchio anteriore – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 100‑101)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 aprile 2009 (procedimento R 1380/2007‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deutsche Bahn AG e la DSB.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 aprile 2009 (procedimento R 1380/2007‑1) e la decisione della divisione di opposizione dell’UAMI 26 luglio 2007 sono annullate.

2)

L’UAMI è condannato alle spese sostenute dalla Deutsche Bahn AG ai fini tanto del presente procedimento giurisdizionale quanto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

3)

L’UAMI e la DSB sopporteranno le proprie spese.