Language of document : ECLI:EU:T:2023:376

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

5 luglio 2023 (*)

«Dumping – Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia – Dazi antidumping definitivi – Domanda di riesame in previsione della scadenza – Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 5, paragrafi 3 e 9, del regolamento 2016/1036 – Termine legale – Carattere sufficiente degli elementi di prova – Procedura di integrazione delle informazioni – Informazioni depositate oltre il termine di legale»

Nella causa T‑126/21,

AO Nevinnomysskiy Azot, con sede in Nevinnomyssk (Russia),

AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot», con sede in Novomoskovsk (Russia),

rappresentate da P. Vander Schueren e T. Martin-Brieu, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Luengo e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Fertilizers Europe, rappresentata da B. O’Connor e M. Hommé, avvocati

interveniente,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da D. Spielmann, presidente, U. Öberg (relatore), R. Mastroianni, M. Brkan e I. Gâlea, giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 30 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la AO Nevinnomysskiy Azot e la AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot», ricorrenti, chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2020, L 425, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

 Fatti

2        Le ricorrenti producono ed esportano nitrato di ammonio ed hanno sede in Russia.

3        Con il regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU 1995, L 198, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia che rientra nei codici della nomenclatura combinata 3102 30 90 e 3102 40 90.

4        In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza, previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), e a un primo riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è stato mantenuto un dazio antidumping definitivo sulle esportazioni dalla Russia con il regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU 2002, L 102, pag. 1).

5        In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza e a un secondo riesame parziale intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 384/96, il Consiglio ha mantenuto le misure in vigore con il regolamento (CE) n. 661/2008 dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 384/96 (GU 2008, L 185, pag. 1).

6        Dopo un terzo riesame in previsione della scadenza, la Commissione europea ha mantenuto le misure in vigore mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2014, L 280, pag. 19).

7        In seguito a un riesame intermedio e conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»), la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione n. 999/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036 (GU 2018, L 287, pag. 3).

8        Le ricorrenti rimanevano quindi soggette a un dazio antidumping compreso tra EUR 28,78 e EUR 32,71 per tonnellata in base al tipo di prodotto, dazio applicabile a tutto il territorio russo.

9        Il 21 giugno 2019 la Commissione ha ricevuto dalla Fertilizers Europe, interveniente, che è un’associazione europea di produttori di concimi, una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali dazi, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (in prosieguo: la «domanda iniziale»). Tale domanda è stata presentata in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU 2019, C 53, pag. 3), tra le quali era incluso il dazio menzionato al precedente punto 8.

10      La domanda iniziale faceva valere l’esistenza di elementi di prova del persistere del dumping in ipotesi di scadenza delle misure, fondandosi su un confronto tra i prezzi all’esportazione e un valore normale costruito. A tale riguardo l’interveniente ha invocato l’esistenza di una particolare situazione di mercato in Russia, a causa di un accordo concertato di limitazione dei prezzi e della strategia del governo russo di fissare prezzi artificialmente bassi per il gas naturale, che costituisce il principale fattore produttivo del nitrato di ammonio.

11      In seguito a una richiesta della Commissione, il 20 agosto 2019 l’interveniente ha presentato informazioni supplementari (in prosieguo: le «informazioni supplementari»), che sono state inserite in una versione consolidata della domanda di riesame in previsione della scadenza (in prosieguo: la «domanda consolidata»). Le informazioni supplementari in tal modo aggiunte alla domanda consolidata si fondavano su un valore normale basato sui prezzi effettivamente praticati sul mercato interno russo.

12      Il 23 settembre 2019 la Commissione ha pubblicato l’avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU 2019, C 318, pag. 6; in prosieguo: l’«avviso di apertura»), ritenendo che esistessero sufficienti elementi di prova per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza e avviare un’inchiesta.

13      Al termine dell’inchiesta la Commissione ha affermato che esisteva un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore sul nitrato di ammonio originario della Russia. Pertanto essa ha deciso, mediante l’adozione del regolamento impugnato, di prorogare tali misure per un periodo di cinque anni.

 Conclusioni delle parti

14      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

15      La Commissione, sostenuta dall’interveniente, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità di una prova supplementare

16      In seguito alla chiusura della fase scritta del procedimento, le ricorrenti hanno presentato, all’udienza del 30 novembre 2022, una prova supplementare, che consiste in una tabella fornita dall’agenzia di informazione e di analisi Chem-courier e che espone i prezzi medi mensili del nitrato di ammonio della fabbrica Acron Novgorod per il 2018 (in prosieguo: l’«allegato G.1»).

17      In udienza, la Commissione e l’interveniente hanno sostenuto che tale prova doveva essere respinta in quanto irricevibile. Esse hanno affermato che detta prova era tardiva, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, e che le ricorrenti non avevano giustificato il ritardo nella presentazione di tale nuovo elemento di prova.

18      Il Tribunale ricorda che la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova forniti a seguito di una prova contraria della controparte non sono colpite dalla preclusione prevista dall’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Tale disposizione riguarda infatti i mezzi di prova nuovi e dev’essere letta alla luce dell’articolo 92, paragrafo 7, di detto regolamento, che prevede espressamente che la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova sono riservati (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punti 71 e 72).

19      Nel caso di specie, la tabella dei prezzi medi mensili del nitrato di ammonio della fabbrica Acron Novgorod per l’anno 2018, contenuta nell’allegato G.1, non può essere dichiarata irricevibile sulla base del rilievo che essa sarebbe stata prodotta in udienza in violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

20      Tale prova mira a rispondere agli argomenti della Commissione contenuti ai punti 30 e 32 delle sue risposte ai quesiti scritti posti il 25 luglio 2022 dal Tribunale a titolo di misure di organizzazione del procedimento.

21      Infatti il Tribunale, mediante misure di organizzazione del procedimento del 25 luglio 2022, ha chiesto alla Commissione di indicare le ragioni in base alle quali, nell’ambito dei calcoli del margine di dumping contenuti nella domanda consolidata, era giustificato che l’interveniente tenesse conto di punti di partenza e di punti di arrivo diversi, e quindi di adeguamenti diversi dei costi di trasporto, vale a dire la fabbrica Novomoskovsk Eurochem per il confronto dei prezzi effettivamente praticati sul mercato interno russo con i prezzi delle esportazioni verso l’Estonia, verso il resto dell’Unione europea e verso il Brasile, e la fabbrica Acron Novgorod per il confronto del valore normale costruito con i prezzi delle esportazioni verso l’Estonia, verso il resto dell’Unione e verso il Brasile.

22      La Commissione, nella sua risposta al quinto quesito scritto del Tribunale, ha affermato che non ci si poteva ragionevolmente aspettare che l’interveniente potesse ottenere dati tanto sulle spese quanto sui prezzi della stessa fabbrica in Russia, nel qual caso lo stesso punto di partenza avrebbe potuto essere utilizzato nei due metodi. Dopo aver affermato che la fabbrica Acron Novgorod era relativamente più vicina alla frontiera con l’Estonia rispetto alla fabbrica Novomoskovsk Eurochem, cosicché essa doveva far fronte a costi di trasporto meno elevati, la Commissione ha aggiunto, in particolare, che gli adeguamenti erano stati effettuati in base alle prove ragionevolmente a disposizione dell’interveniente.

23      La posizione in tal modo espressa dalla Commissione non risulta dall’avviso di apertura, dal regolamento impugnato, dal controricorso, né dalla controreplica, cosicché le ricorrenti ne hanno preso conoscenza solo mediante le risposte della Commissione ai quesiti scritti posti dal Tribunale a titolo di misure di organizzazione del procedimento.

24      Orbene, le ricorrenti, producendo l’allegato G.1, mirano a contraddire la Commissione e a dimostrare che è errato sostenere che l’interveniente non poteva ottenere dati sulle spese e sui prezzi della stessa fabbrica in Russia, incluso con riferimento alla Acron Novgorod. Esse fanno valere che la Chem-courier, considerata dalla Commissione e dall’interveniente come una fonte esperta indipendente, redige siffatti listini dei prezzi per ogni fabbrica di nitrato di ammonio e producono, a tale titolo, la tabella dei prezzi medi mensili del nitrato di ammonio della fabbrica Acron Novgorod per il 2018.

25      Pertanto, l’allegato G.1, presentato dalle ricorrenti in udienza, deve essere considerato come una prova contraria, e la regola di preclusione prevista all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura non si applica, sicché esso è ricevibile.

 Nel merito

26      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono un motivo di ricorso unico vertente, in sostanza, su una violazione dell’articolo 11, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base, nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente avviato la procedura di riesame in previsione della scadenza, nonostante l’assenza di sufficienti elementi di prova a tal fine.

27      In primo luogo, ad avviso delle ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto tener conto soltanto della domanda iniziale per fondare la sua valutazione del carattere sufficiente degli elementi di prova presentati al fine di avviare il riesame in previsione della scadenza e non delle informazioni supplementari, che avrebbero modificato la sostanza di detta domanda. Essa avrebbe altresì dovuto esaminare l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova presentati dall’interveniente nella domanda iniziale. In secondo luogo, esse sostengono che la domanda iniziale non conteneva sufficienti elementi di prova del rischio del persistere del dumping in caso di scadenza delle misure. In terzo luogo, esse sostengono che, in ogni caso, la Commissione ha erroneamente ritenuto che la domanda consolidata contenesse sufficienti elementi di prova di un siffatto rischio.

28      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto l’argomento delle ricorrenti vertente sul carattere sufficiente degli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale alla luce dei criteri giuridici applicabili alle domande di riesame in previsione della scadenza presentate da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti, sul fondamento dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

 Osservazioni preliminari sul controllo del Tribunale e sui principi che disciplinano l’interpretazione del regolamento di base

29      Nel settore della politica commerciale comune e specialmente in materia di misure di difesa commerciale, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che devono esaminare, di modo che il controllo giurisdizionale di tale ampio potere discrezionale deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punti 35 e 36 e giurisprudenza citata).

30      In tale contesto, il controllo da parte del Tribunale degli elementi di prova sui quali le istituzioni dell’Unione fondano le proprie constatazioni non costituisce una nuova valutazione dei fatti che sostituisce quella di tali istituzioni. Detto controllo non incide sull’ampio potere discrezionale di tali istituzioni nell’ambito della politica commerciale, ma si limita a rilevare se i suddetti elementi siano idonei a suffragare le conclusioni cui sono giunte le istituzioni. Il Tribunale è quindi tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte [v. sentenze del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, punto 69 e giurisprudenza citata, e del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 37 e giurisprudenza citata].

31      Per contro, per quanto riguarda le questioni di diritto, il Tribunale esercita un controllo completo, il che include l’interpretazione che occorre dare di disposizioni giuridiche sulla base di elementi obiettivi nonché la verifica che le condizioni di applicazione di una siffatta disposizione siano o meno soddisfatte (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 1985, Remia e a./Commissione, 42/84, EU:C:1985:327, punto 34, e del 9 novembre 2022, Cambogia e CRF/Commissione, T‑246/19, EU:T:2022:694, punto 45).

32      A tal riguardo, la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto dell’Unione derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme agli accordi (v. sentenze del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 31 e giurisprudenza citata, e del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 82 e giurisprudenza citata).

33      Secondo costante giurisprudenza della Corte, nel caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ovvero nel caso in cui l’atto dell’Unione rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetta al giudice dell’Unione controllare la legittimità dell’atto dell’Unione controverso alla luce delle norme dell’OMC (sentenze del 23 novembre 1999, Portogallo/Consiglio, C‑149/96, EU:C:1999:574, punto 49; del 9 gennaio 2003, Petrotub e Republica/Consiglio, C‑76/00 P, EU:C:2003:4, punto 54, e del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punto 30), il che implica tenere conto dell’interpretazione delle differenti disposizioni di tale accordo adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punti 32 e 33 e giurisprudenza citata, e del 28 aprile 2022, Yieh United Steel/Commissione, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, punto 102 e giurisprudenza citata).

34      Dai considerando 2 e 3 del regolamento di base risulta così che quest’ultimo ha in particolare lo scopo di recepire nel diritto dell’Unione, nella misura massima possibile, le norme dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’ «accordo antidumping»), tra le quali figurano, in particolare, quelle relative alla durata e al riesame delle misure antidumping, e ciò ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente di dette norme. Il considerando 4 del regolamento di base aggiunge che è essenziale che, al fine di mantenere l’equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, l’Unione tenga conto dell’interpretazione delle norme stesse da parte dei suoi principali interlocutori commerciali.

35      Più in particolare, con l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’Unione ha inteso dare esecuzione ai particolari obblighi derivanti dall’articolo 11.3 dell’accordo antidumping (v. sentenza del 24 settembre 2008, Reliance Industries/Consiglio e Commissione, T‑45/06, EU:T:2008:398, punto 90 e giurisprudenza citata).

36      L’articolo 5 del regolamento di base, da parte sua, costituisce, in sostanza, la trasposizione nel diritto dell’Unione degli articoli da 5.1 a 5.9 e dell’articolo 6.1.3 dell’accordo antidumping, alla luce dei quali dev’essere interpretato, per quanto possibile, nonché dell’interpretazione che ne è stata data dall’organo di conciliazione dell’OMC (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2017, Viraj Profiles/Consiglio, T‑67/14, non pubblicata, EU:T:2017:481, punto 90, e del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T‑199/04 RENV, non pubblicata, EU:T:2016:740, punto 90).

37      È alla luce di tali principi che occorre verificare se la Commissione abbia avviato il riesame conformemente ai criteri giuridici applicabili alle domande di riesame in previsione della scadenza presentate da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti, sul fondamento dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

 Sul carattere sufficiente degli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale alla luce dei criteri giuridici applicabili alle domande di riesame in previsione della scadenza

38      Ad avviso delle ricorrenti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento di base, in combinato disposto con il secondo comma del medesimo articolo, il carattere sufficiente degli elementi di prova che consentono di dimostrare che la scadenza delle misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio dev’essere valutato in relazione agli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame presentata «non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni», all’esito del quale le misure antidumping scadono (in prosieguo: il «termine legale»).

39      Una versione consolidata della domanda di riesame in previsione della scadenza, depositata oltre il termine legale e nel corso dei tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, non costituirebbe una base valida, in quanto nessuna disposizione del regolamento di base consente la presentazione di nuovi elementi di prova oltre il termine legale al fine di integrare o di porre rimedio all’assenza di sufficienti elementi di prova al momento della presentazione della domanda di riesame entro detto termine.

40      La decisione di avviare un riesame in previsione della scadenza non potrebbe quindi essere giustificata da nuovi argomenti o elementi di prova che non esistevano al momento della presentazione della domanda di riesame entro il termine legale. Soltanto chiarimenti e delucidazioni che consentano di comprendere o rettificare gli elementi di prova già presentati entro detto termine, o di confermarne il carattere sufficiente, potrebbero essere richiesti o depositati nel corso dei tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni.

41      Le ricorrenti ritengono che occorra a tal riguardo distinguere l’apertura di un’inchiesta iniziale, disciplinata segnatamente dall’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, la quale non sarebbe subordinata ad alcun termine per la presentazione di una denuncia contenente sufficienti elementi di prova, e l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, in base all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento, ai sensi del quale una domanda di riesame contenente sufficienti elementi di prova dev’essere presentata entro il termine legale. L’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 9, di detto regolamento alle procedure di riesame in previsione della scadenza sarebbe inoltre esclusa dall’articolo 11, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

42      Le ricorrenti aggiungono che, ai sensi dell’articolo11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento si applica ai riesami in previsione della scadenza, sicché la Commissione è tenuta ad esaminare l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale.

43      Le ricorrenti fanno altresì valere che, per contro, dalla giurisprudenza dell’OMC risulta che la Commissione non può avvalersi del criterio dell’apertura di un’inchiesta iniziale di cui all’articolo 5.3 dell’accordo antidumping al fine di tener conto delle informazioni supplementari depositate oltre il termine legale, poiché quest’ultimo non si applica a un riesame in previsione della scadenza.

44      Una tale interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base sarebbe confermata dalla decisione del Mediatore europeo, del 17 marzo 2016, che chiude l’inchiesta sulla denuncia 577/2014/MDC relativa al rifiuto, da parte della Commissione, di concedere l’accesso, ai sensi del regolamento n. 1225/2009, a una domanda di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (in prosieguo: la «decisione del Mediatore sulla denuncia 577/2014/MDC»).

45      Orbene, nel caso di specie, solo la domanda iniziale sarebbe stata presentata entro il termine legale e gli unici elementi di prova relativi al rischio del persistere del dumping in caso di scadenza delle misure presentati in detta domanda riguardavano i calcoli del margine di dumping basati su un valore normale costruito.

46      Per contro, le informazioni supplementari, presentate il 20 agosto 2019, ossia quasi due mesi oltre la scadenza del termine legale, contenute nella domanda consolidata, stabilirebbero un margine di dumping basato su prezzi effettivamente praticati in Russia. Si tratterebbe, pertanto, di elementi di prova nuovi, disciplinati da norme giuridiche distinte e fondati su un metodo di calcolo diverso, che avrebbero modificato la sostanza degli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale, sicché la Commissione non poteva tenerne conto.

47      L’assenza di sufficienti elementi di prova nella domanda iniziale risulterebbe peraltro dal considerando 23 del regolamento impugnato, il quale indicherebbe in sostanza che, in assenza dei chiarimenti forniti dall’interveniente oltre il termine legale, non vi sarebbero stati sufficienti elementi di prova per giustificare l’apertura del riesame in previsione della scadenza.

48      La Commissione sarebbe quindi incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione nell’affermare, come risulta in particolare dal considerando 20 del regolamento impugnato, che era irrilevante che la domanda iniziale fosse stata integrata con valori normali stimati sulla base delle informazioni disponibili relative ai prezzi effettivamente praticati in Russia, e nel decidere di avviare il riesame in previsione della scadenza «sulla base della domanda di riesame consolidata», la quale conteneva elementi di prova nuovi, presentati oltre il termine legale. Essa avrebbe quindi violato l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base decidendo di aprire detta procedura di riesame nonostante l’assenza di sufficienti elementi di prova del rischio del persistere del dumping.

49      La Commissione fa valere che nessuna disposizione del regolamento di base limita la sua analisi alle informazioni contenute nella domanda di riesame come depositata entro il termine legale. La condizione relativa al carattere sufficiente degli elementi di prova dovrebbe essere soddisfatta solo nel momento in cui è adottata la decisione di avviare il riesame in previsione della scadenza. Inoltre, non sarebbe necessario che la prova del persistere del dumping fosse già stata verificata.

50      Il processo introdotto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base sarebbe un processo dinamico. Se del caso, una versione consolidata della domanda di riesame presentata nel corso dei tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, al termine del quale le misure antidumping scadono, potrebbe integrare o chiarire la domanda di riesame presentata entro il termine legale mediante informazioni supplementari e chiarimenti forniti dai produttori dell’Unione di propria iniziativa o in seguito a scambi con la Commissione. Tale versione consolidata non potrebbe sostituire la domanda di riesame depositata entro il termine legale, né modificarne la sostanza, e non potrebbe costituire un nuovo deposito.

51      A tal riguardo, i paragrafi 3 e 9 dell’articolo 5 del regolamento di base, che disciplinano l’apertura del procedimento d’inchiesta antidumping iniziale, si applicherebbero, in forza dell’articolo 11, paragrafo 5, di detto regolamento, all’apertura dei riesami in previsione della scadenza e confermerebbero l’interpretazione in base alla quale è nel momento in cui la Commissione adotta la decisione di avviare tali riesami che essa deve dimostrare l’esistenza di sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping pregiudizievole, e che essa può raccogliere informazioni supplementari a tal fine.

52      Per contro, se è vero che la verifica dell’esattezza e dell’adeguatezza degli elementi di prova contenuti in una domanda di riesame, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, è un mezzo per stabilire il loro carattere sufficiente, il criterio giuridico da applicare, qualora si tratti di pronunciarsi sull’opportunità di aprire un’inchiesta di riesame, riguarderebbe solo il «carattere sufficiente» degli elementi di prova al momento dell’apertura di detto riesame, e non la loro adeguatezza ed esattezza.

53      La Commissione considera che qualsiasi diversa interpretazione limiterebbe la sua possibilità di esaminare il carattere sufficiente degli elementi di prova, il che sarebbe confermato dalla decisione del Mediatore sulla denuncia 577/2014/MDC, citata dalle ricorrenti.

54      La Commissione, nelle sue osservazioni scritte, aggiunge che le differenze tra le disposizioni applicabili alle inchieste iniziali e quelle applicabili ai riesami in previsione della scadenza, ivi compresi i termini, non presuppongono che, nel contesto di detti riesami, l’assenza di sufficienti elementi di prova nella domanda iniziale non possa essere rettificata mediante richieste successive della Commissione.

55      Nel caso di specie, la domanda iniziale non sarebbe stata esaminata isolatamente, ma unitamente alle informazioni supplementari depositate nel corso dei tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni e contenute nella domanda consolidata.

56      I calcoli del margine di dumping effettuati in base ai prezzi effettivamente praticati sul mercato interno russo, contenuti nella domanda consolidata, avrebbero confermato e integrato gli elementi di prova essenziali vertenti su un confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all’esportazione contenuti nella domanda iniziale, senza modificare il merito di quanto affermato in quest’ultima.

57      Le ricorrenti darebbero inoltre una lettura erronea del considerando 23 del regolamento impugnato, il quale disporrebbe in modo chiaro che il riesame è stato avviato sulla base tanto della domanda iniziale quanto delle informazioni supplementari e non affronterebbe la questione del carattere sufficiente delle informazioni fornite nella domanda iniziale per avviare il riesame in previsione della scadenza.

58      La Commissione non sarebbe quindi incorsa in errori nel basarsi, allorché ha adottato la decisione di avviare il riesame in previsione della scadenza, sulla domanda consolidata al fine di considerare che disponeva di sufficienti elementi di prova a tal riguardo.

59      L’interveniente rinvia in sostanza agli argomenti della Commissione.

60      Ai fini della presente causa, il Tribunale esaminerà le censure delle ricorrenti relative, in primo luogo, alla violazione dei criteri giuridici applicabili al contenuto di una domanda di riesame in previsione della scadenza depositata entro il termine legale e, in secondo luogo, al carattere sufficiente degli elementi di prova nella domanda iniziale e alla natura delle informazioni supplementari.

–       Sui criteri giuridici applicabili al contenuto di una domanda di riesame

61      A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, un dazio antidumping è applicabile per il tempo e nella misura necessaria per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.

62      L’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di base dispone che le misure di antidumping scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato su iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori dell’Unione o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito di tale riesame.

63      L’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base precisa, in particolare, che il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Ai sensi del quarto comma di detto articolo, i produttori dell’Unione, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame a norma del secondo comma.

64      Come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 31, il Tribunale esercita un controllo completo in merito all’interpretazione che occorre dare delle disposizioni contenute nei commi secondo e quarto dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, nonché in merito alla verifica del fatto che le loro condizioni di applicazione siano o meno soddisfatte.

65      In primo luogo, da una interpretazione letterale dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base risulta che la domanda di riesame, dovendo essere presentata da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni al termine del quale scadono le misure antidumping, deve già contenere sufficienti elementi di prova del rischio della persistenza o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in ipotesi di scadenza delle misure.

66      Infatti, il quarto comma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che fissa il termine legale entro il quale la domanda di riesame dev’essere presentata dai produttori dell’Unione o dai loro rappresentanti, rinvia espressamente al secondo comma, il quale precisa le condizioni relative al contenuto di detta domanda che consentono di procedere a un riesame.

67      Dato che dal tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento di base risulta che una domanda di riesame, presentata dai produttori dell’Unione o dai loro rappresentanti non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, dev’essere conforme al secondo comma, essa deve quindi contenere, non oltre tale data, sufficienti elementi di prova che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, al fine di giustificare l’apertura del riesame.

68      Una siffatta interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, commi secondo e quarto, del regolamento di base è stata adottata anche dal Mediatore nella sua decisione sulla denuncia 577/2014/MDC, che riguardava il diritto di accesso di una parte interessata alla versione iniziale di una domanda di riesame depositata entro il termine legale, come fatto valere a buon diritto dalle ricorrenti. In tale decisione, il Mediatore ha giustamente rilevato che la presentazione, entro il termine legale, di una domanda contenente sufficienti elementi di prova che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio erano le due condizioni cumulative per svolgere un riesame in previsione della scadenza. L’accesso alla versione di una domanda di riesame depositata entro il termine legale consente quindi alle parti interessate di verificare se, in tale fase del procedimento, le condizioni previste da detto articolo fossero soddisfatte.

69      L’obiettivo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, commi secondo e quarto, del regolamento di base di garantire che gli elementi di prova forniti alla Commissione entro il termine legale siano sufficienti per stabilire che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, non può essere raggiunto qualora tali disposizioni fossero interpretate nel senso che i produttori dell’Unione dispongono di ulteriori tre mesi, dopo la scadenza del termine legale, per soddisfare tale condizione.

70      L’introduzione del termine di tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni al termine del quale le misure antidumping scadono contribuisce quindi a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, consentendo agli operatori del mercato di sapere, in tempo utile, se le misure antidumping possano essere mantenute, circostanza che la Commissione ha confermato in udienza, nonché a quest’ultima di disporre di un termine utile per valutare gli elementi di prova contenuti in una domanda di riesame presentata entro il termine legale da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti e di stabilirne il carattere sufficiente e pertinente, al fine di evitare che una misura antidumping sia indebitamente mantenuta oltre il tempo prescritto.

71      In secondo luogo, come convenuto dalle parti, i produttori dell’Unione hanno la possibilità, dopo il termine legale e nel corso dei tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, di depositare informazioni supplementari sul fondamento dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Occorre altresì considerare, come ammesso dalle parti, che tali elementi di prova non possono costituire nuovi argomenti, né sostituire la domanda di riesame depositata entro il termine legale o ovviare all’insufficienza degli elementi di prova in essa contenuti. Infatti, se è vero che la Commissione ha sostenuto, nella controreplica, che le differenze tra le disposizioni applicabili alle inchieste iniziali e quelle applicabili ai riesami in previsione della scadenza non presuppongono che, nel contesto di detti riesami, l’assenza di elementi di prova sufficienti nella domanda iniziale non possa essere rettificata mediante domande successive della Commissione, essa ha tuttavia ritirato tale affermazione in udienza.

72      Come risulta dal precedente punto 70, il termine di tre mesi prima della scadenza delle misure antidumping consente alla Commissione di valutare gli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame, come presentata entro il termine legale, e di verificarne il carattere sufficiente e la pertinenza, prima di decidere se occorra avviare o meno il riesame. A tal fine, essa può ricevere o chiedere chiarimenti ulteriori nel corso dei tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, dando origine ad una versione consolidata della domanda.

73      Se è vero che la Commissione può tener conto delle informazioni supplementari in tal modo presentate da un produttore dell’Unione per giustificare l’apertura di un riesame in seguito a una domanda di riesame presentata da produttori dell’Unione o dai loro rappresentanti, queste ultime possono solo integrare o corroborare sufficienti elementi di prova forniti entro il termine legale. Esse non possono, per contro, costituire argomenti o elementi di prova nuovi, né ovviare all’insufficienza degli elementi di prova ivi contenuti, la quale deve essere valutata facendo riferimento agli elementi di prova trasmessi entro il termine legale.

74      Pertanto, e come riconosciuto dalla Commissione in udienza, l’assenza di sufficienti elementi di prova depositati entro il termine legale dai produttori dell’Unione non può essere rettificata d’ufficio dalla Commissione nell’ambito di una procedura di integrazione delle informazioni nei confronti di detti produttori nel corso dei tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni.

75      La questione determinante verte quindi tanto sulle informazioni utilizzate dalla Commissione al momento dell’apertura di un’inchiesta di riesame in base ad una domanda presentata da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti, quanto sul momento in cui la Commissione ha ricevuto tali informazioni, e sulla misura in cui le informazioni ricevute entro il termine legale costituiscono sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

76      Pertanto, la Commissione ha erroneamente ritenuto che i tre mesi direttamente precedenti la fine del periodo di cinque anni fossero inclusi nel periodo entro il quale una domanda di riesame contenente sufficienti elementi di prova poteva essere presentata e che la condizione relativa al carattere sufficiente degli elementi di prova dovesse essere soddisfatta solo al momento dell’adozione della decisione di avviare il riesame in previsione della scadenza.

77      Una tale interpretazione contraria svuoterebbe di significato l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, rendendo privo di oggetto l’obbligo giuridico ivi previsto, e contrasterebbe con la finalità della procedura di riesame, consistente nell’imporre che la domanda presentata da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni sia conforme al requisito della prova richiesto, previsto al secondo comma di tale disposizione, in forza del quale detta domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in caso di scadenza delle misure.

78      Il rinvio operato dalla Commissione all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base non è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione.

79      Infatti, l’articolo 11, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base prevede che le disposizioni pertinenti di detto regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma, in particolare, del paragrafo 2 del medesimo articolo.

80      Sebbene tale articolo non rinvii esplicitamente alle disposizioni pertinenti che sarebbero prese in considerazione nel caso di specie, è già stato dichiarato che l’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base non estendeva alle procedure di riesame tutte le disposizioni relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste applicabili nell’ambito dell’inchiesta iniziale. L’articolo 11, paragrafo 5, di detto regolamento subordina l’applicazione alle procedure di riesame di tali disposizioni alla pertinenza di queste ultime (sentenza dell’11 settembre 2018, Foshan Lihua Ceramic/Commissione, T‑654/16, EU:T:2018:525, punto 37).

81      Pertanto, la procedura di riesame è differente dal procedimento d’inchiesta iniziale, che è disciplinato da disposizioni diverse del regolamento di base. Per tale motivo la Corte ha già considerato che alcune di queste disposizioni che disciplinano l’inchiesta iniziale non sono applicabili alla procedura di riesame, considerato l’impianto sistematico e gli obiettivi del sistema creato dal regolamento di base (v., in tal senso, sentenza dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 77).

82      Da un lato, il Tribunale ricorda che l’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base prevede che, se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunciante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi della denuncia normalmente entro 21 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione.

83      La formulazione «[s]e risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine», con cui inizia l’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, non può essere letta indipendentemente dal resto di tale disposizione, dal cui tenore letterale risulta chiaramente che essa ha lo scopo di precisare i termini entro i quali la Commissione deve avviare il procedimento di inchiesta iniziale a decorrere dalla data di presentazione di una denuncia, informare il denunciante del mancato svolgimento di un’inchiesta o fornire agli Stati membri le informazioni in merito all’analisi della denuncia.

84      Orbene, dal tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base risulta in modo esplicito che le altre disposizioni di detto regolamento relative ai termini non si applicano ai riesami in previsione della scadenza.

85      Pertanto, dato che l’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base è una disposizione che riguarda i termini relativi alle inchieste antidumping iniziali, esso non può applicarsi alle procedure di riesame in previsione della scadenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, di detto regolamento, come sostengono giustamente le ricorrenti.

86      Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, «[l]a Commissione esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta».

87      A tal riguardo, il Tribunale rileva che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base riguarda unicamente l’esame, da parte della Commissione, dell’esattezza e dell’adeguatezza degli elementi di prova contenuti in una denuncia per stabilire se vi siano sufficienti elementi di prova al fine di giustificare l’apertura di un’inchiesta iniziale, e non può giustificare l’avvio d’ufficio di una procedura di integrazione delle informazioni qualora gli elementi di prova depositati entro il termine legale previsto per le domande di riesame in previsione della scadenza presentate da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti non siano sufficienti per stabilire che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

88      È vero che, come giustamente sostiene la Commissione, la Corte ha avuto occasione di dichiarare che l’apertura di un’inchiesta, sia nel caso di apertura di un procedimento antidumping, sia nell’ambito del riesame di un regolamento che istituisce dazi antidumping, è sempre subordinata all’esistenza di elementi probatori sufficienti quanto alla sussistenza di un dumping e del danno che ne deriva (sentenza del 7 dicembre 1993, Rima Eletrometalurgia/Consiglio, C‑216/91, EU:C:1993:912, punto 16).

89      Tuttavia, tale giurisprudenza è stata elaborata in base al regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell’11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1988, L 209, pag. 1), nel quale la disposizione relativa all’apertura di un riesame rinviava espressamente all’articolo concernente l’apertura di un’inchiesta iniziale.

90      In effetti, l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 2423/88, dedicato interamente alla procedura di riesame, rinviava, per quanto concerne la disciplina dell’inchiesta, all’articolo 7 di detto regolamento, applicabile nell’ambito di un procedimento iniziale. Il legislatore comunitario chiariva, tramite questo rinvio espresso, che dovevano essere rispettate le medesime regole vuoi per l’inchiesta «originale» vuoi per quella «di riesame» (conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Commissione/NTN e Koyo Seiko, C‑245/95 P, EU:C:1997:400, paragrafo 81).

91      Orbene, il regolamento n. 2423/88 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1994, L 349, pag. 1), nel quale la formulazione delle disposizioni di cui trattasi è cambiata, per essere poi mantenuta fino alla versione attuale degli articoli 5 e 11 del regolamento di base, i quali non contengono più un siffatto rinvio esplicito.

92      Nessun elemento nell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base indica che i criteri in materia di prova da esso enunciati si applichino a procedimenti diversi dall’apertura di inchieste antidumping iniziali, né che i criteri ivi definiti possano essere applicati anche alle inchieste di riesame in previsione della scadenza in seguito a una domanda di riesame presentata da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti.

93      La Commissione adotta un’interpretazione erronea anche delle relazioni degli organi dell’OMC che interpretano l’articolo 5.3 dell’accordo antidumping, il cui tenore letterale coincide con quello dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, allorché essa sostiene che ne risulta che il carattere sufficiente degli elementi di prova dev’essere valutato nel momento in cui essa si pronuncia sull’opportunità di aprire un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza e che essa può tener conto delle informazioni supplementari depositate oltre il termine legale a tal fine.

94      Infatti, l’analisi effettuata nella relazione del gruppo speciale, dal titolo «Pakistan – Misure antidumping su film di polipropilene biassialmente orientato provenienti dagli Emirati arabi uniti», adottata il 18 gennaio 2021 (WT/DS 538/R, paragrafo 7.30), riguardava l’interpretazione che occorreva dare dell’articolo 5.3 dell’accordo antidumping, concernente l’apertura di un’inchiesta antidumping iniziale in base ad una denuncia. Per quanto riguarda l’analisi svolta nella relazione del gruppo speciale, dal titolo «Stati Uniti – Riesame in previsione della scadenza concernente l’acciaio trattato contro la corrosione», adottata il 14 agosto 2003 (WT/DS 244/R, paragrafi da 7.27 a 7.39 e 7.45), essa riguardava i criteri in materia di prova stabiliti dagli articoli 5.6 e 11.2 dell’accordo antidumping, concernenti, rispettivamente, l’apertura di un’inchiesta antidumping iniziale su iniziativa delle autorità, in assenza di una domanda presentata per iscritto a tal fine da un’industria nazionale o per suo conto, e al riesame di misure antidumping su iniziativa delle autorità o su domanda di qualsiasi parte interessata. Orbene, tali questioni non sono oggetto della presente causa, sicché gli argomenti dedotti a tal riguardo dalla Commissione e dall’interveniente sono inconferenti.

95      Inoltre, nella relazione del gruppo speciale, dal titolo, «Unione europea – Metodi di adeguamento delle spese II (Russia)», adottata il 24 luglio 2020 (WT/DS 494/R, paragrafi 7.332 e 7.333), è stato esplicitamente affermato che l’assenza, all’articolo 11.3 dell’accordo antidumping, di qualsiasi rinvio all’articolo 5.3. di detto accordo doveva essere intesa nel senso che essa implica che il criterio per aprire un riesame in previsione della scadenza sarebbe diverso dal criterio richiesto per l’apertura di un’inchiesta iniziale, e che il criterio fissato all’articolo 5.3 del medesimo accordo non si applicherebbe a un riesame in previsione della scadenza.

96      È vero che, per quanto riguarda la relazione del gruppo speciale WT/DS 494/R, la Commissione ha dichiarato di aver proposto appello il 28 agosto 2020, cui è seguito l’appello della Federazione russa il 2 settembre 2020. Dal momento che, allo stato attuale, l’organo di appello non è in grado di esaminare tali appelli, poiché alcuni seggi al suo interno restano vacanti, la Commissione ha fatto valere in udienza che tale relazione non avrebbe valore di precedente e che detta controversia non può, in un futuro prossimo, trovare una risoluzione giuridica.

97      A tal riguardo, l’interveniente ha sostenuto in udienza che non era auspicabile per il giudice dell’Unione trasporre, in quanto tale, un estratto di una decisione di un organo dell’OMC e imporlo come interpretazione del diritto dell’Unione, in particolare allorché le disposizioni avevano una formulazione e una finalità differenti.

98      Tuttavia, in mancanza di un’interpretazione delle disposizioni dell’accordo antidumping da parte dell’organo d’appello, alla quale il giudice dell’Unione potrebbe eventualmente ispirarsi per interpretare disposizioni il cui tenore letterale coincide nel diritto dell’Unione, l’autorità di una decisione di un gruppo speciale oggetto di un appello «nel vuoto» dinanzi all’organo d’appello può in ogni caso essere fondata solo sulla forza probatoria del ragionamento sotteso all’interpretazione di tali disposizioni da parte degli organi di risoluzione delle controversie dell’OMC.

99      Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non è possibile avviare un «processo dinamico» consistente nel chiedere ai produttori dell’Unione ulteriori chiarimenti necessari per soddisfare la condizione relativa all’esigenza di prove dal «carattere sufficiente» al momento dell’apertura del riesame in previsione della scadenza.

100    Infatti, le disposizioni del diritto dell’Unione corrispondenti alle disposizioni pertinenti dell’accordo antidumping, ossia i paragrafi 3 e 9 dell’articolo 5 del regolamento di base, non sono applicabili ai riesami in previsione della scadenza a seguito di una domanda di riesame presentata da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti, sul fondamento dell’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L’economia generale e gli obiettivi del sistema introdotto da detto regolamento ostano a che la Commissione si fondi sull’articolo 11, paragrafo 5, di detto regolamento al fine di adempiere l’obbligo di assicurarsi che la domanda di riesame in tal modo depositata entro il termine legale contenga sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

101    Il Tribunale rileva che la differenza obiettiva esistente tra una procedura di riesame e un procedimento di inchiesta iniziale risiede nel fatto che le importazioni soggette alla procedura di riesame sono quelle già assoggettate a misure antidumping definitive e nei confronti delle quali sono stati raccolti, in linea di principio, sufficienti elementi probatori per stabilire che la scadenza di tali misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Per contro, qualora importazioni vengano assoggettate ad un’inchiesta iniziale, l’oggetto di quest’ultima consiste proprio nell’accertare l’esistenza, il grado e l’effetto di qualsiasi asserito dumping [sentenze del 27 gennaio 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, C‑422/02 P, EU:C:2005:56, punto 50, e del 28 aprile 2015, CHEMK e KF/Consiglio, T‑169/12, EU:T:2015:231, punto 60].

102    Pertanto, in un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza a seguito di una domanda di riesame presentata da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti, se gli elementi di prova presentati entro il termine legale non sono sufficienti per stabilire che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, la misura antidumping in vigore scade automaticamente. Per contro, se tali elementi sono sufficienti e la Commissione avvia detto riesame, i dazi antidumping sono automaticamente mantenuti durante il periodo dell’inchiesta.

103    Dalle suesposte considerazioni risulta che la condizione relativa al carattere sufficiente degli elementi di prova contenuti in una domanda di riesame presentata da produttori dell’Unione o da loro rappresentanti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, è soddisfatta qualora tali elementi siano presentati non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, conformemente al quarto comma di detta disposizione.

104    Pertanto, la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’affermare, al considerando 20 del regolamento impugnato, che era irrilevante che la domanda iniziale fosse stata integrata da informazioni supplementari e che l’apertura del riesame poteva essere giustificata sulla base della domanda consolidata.

–       Sul carattere sufficiente degli elementi di prova nella domanda iniziale e sulla natura delle informazioni supplementari

105    Dall’analisi suesposta risulta che, nel caso di specie, la Commissione doveva determinare il carattere sufficiente degli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale, presentata il 21 giugno 2019. Essa disponeva a tal fine del termine di tre mesi, vale a dire fino al 25 settembre 2019, data in cui le misure antidumping avrebbero dovuto scadere. Per quanto riguarda le informazioni supplementari presentate dall’interveniente il 20 agosto 2019, oltre il termine legale, la Commissione poteva tenerne conto solo nella misura in cui esse integravano o corroboravano sufficienti elementi di prova inclusi nella domanda iniziale e non si trattava di nuovi elementi di prova o di nuovi argomenti.

106    A tal riguardo, è pacifico che gli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale, che sono serviti da base per far valere il persistere del dumping in caso di scadenza delle misure, si basavano su un valore normale costruito, dato che l’interveniente ha invocato l’esistenza di una particolare situazione del mercato in Russia, a causa di un accordo concertato di limitazione dei prezzi, e la strategia del governo russo di fissare prezzi artificialmente bassi per il gas naturale, che costituisce il principale fattore produttivo del nitrato di ammonio.

107    È inoltre pacifico che gli elementi di prova contenuti nelle informazioni supplementari, che figuravano nella domanda consolidata, riguardavano un valore normale determinato sulla base dei prezzi interni effettivamente praticati sul mercato russo.

108    Orbene, il Tribunale rileva che esistono differenze sostanziali tra gli elementi di prova esposti nella domanda iniziale per il calcolo dei margini di dumping e quelli presentati nelle informazioni supplementari.

109    Infatti, per quanto riguarda la domanda iniziale, l’interveniente ha fatto ricorso al valore normale costruito. Essa ha fatto valere l’esistenza di una particolare situazione del mercato in Russia, a causa dei prezzi regolamentati sul mercato interno russo, per cui non esistevano dati attendibili sui prezzi praticati in Russia nel corso di normali operazioni commerciali. A sostegno di tale affermazione, essa ha prodotto un listino dei prezzi massimi dichiarati per i concimi minerali ad uso dei produttori agricoli, pubblicato il 18 aprile 2017, che riguardava un periodo di quattro mesi nel 2017.

110    L’interveniente ha quindi costruito il valore normale sulla base dei costi di produzione del nitrato di ammonio in Russia e ha stimato il suo costo effettivo, prima dell’adeguamento del prezzo del gas, a 104,88 dollari statunitensi (USD) per tonnellata, oppure a 6387,19 rubli russi (RUB) per tonnellata. A causa dei prezzi artificialmente bassi del gas in Russia, essa ha tenuto conto dei prezzi del gas fornito a Waidhaus, in Germania. Tali costi sono stati ulteriormente adeguati per tenere conto dei costi di trasporto pari a EUR 6 per tonnellata, delle spese generali, amministrative e di vendita, nonché di un margine di profitto medio pari all’8% e di un margine di profitto statunitense del 29%. A seguito dell’adeguamento dei costi del gas, delle spese generali, amministrative e di vendita e dei margini di profitto, il valore normale costruito di cui ha tenuto conto era pari a EUR 191 per tonnellata per l’Estonia e per il resto dell’Unione, applicando il margine di profitto dell’8%, e a EUR 247 per tonnellata, applicando il margine di profitto del 29%.

111    I margini di dumping sono stati calcolati confrontando i valori normali costruiti con i prezzi all’esportazione verso l’Estonia, verso il resto dell’Unione e verso il Brasile, tenendo conto di prezzi medi all’esportazione di EUR 139 per l’Estonia, di EUR 152 per il resto dell’Unione e di EUR 142 o 143 per il Brasile. Per l’Unione, ad eccezione dell’Estonia, l’interveniente è giunta ad un margine di dumping di EUR 39 per tonnellata, applicando il margine di profitto dell’8%, e di EUR 95 per tonnellata, applicando il margine di profitto del 29%. Per l’Estonia, il risultato era, rispettivamente, di EUR 52 per tonnellata e di EUR 108 per tonnellata.

112    Per contro, nelle informazioni supplementari, l’interveniente si è basata su un valore normale fondato sui prezzi effettivamente praticati sul mercato interno russo. Essa ha tenuto conto di un listino dei prezzi commerciali per l’anno civile 2018 e della media annua dei prezzi commerciali provenienti dall’esperto indipendente Chem-posta. La Commissione ha utilizzato un prezzo interno del nitrato di ammonio russo di EUR 142 per tonnellata, pari a 10 501 rubli per tonnellata, soggetto ad un adeguamento per tener conto dei costi di trasporto pari a EUR 25 per tonnellata.

113    Il margine di dumping è stato quindi calcolato confrontando i prezzi effettivamente praticati sul mercato interno russo con i prezzi all’esportazione verso l’Unione, tenendo conto del prezzo medio all’esportazione, pari a EUR 133 per tonnellata. L’interveniente è addivenuta ad un margine di dumping di EUR 9 per tonnellata.

114    Gli elementi di prova contenuti nelle informazioni supplementari si fondano quindi su un metodo di calcolo diverso per la determinazione del margine di dumping e si basano su dati diversi da quelli contenuti nella domanda iniziale.

115    Tali elementi di prova si fondano inoltre su una base giuridica distinta e riguardano circostanze differenti.

116    A tal riguardo, secondo giurisprudenza consolidata, la determinazione del valore normale di un prodotto costituisce una delle tappe fondamentali che devono consentire di accertare l’esistenza di un eventuale dumping (sentenza del 1° ottobre 2014, Consiglio/Allumina, C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, punto 20; v., altresì, sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 76 e giurisprudenza citata).

117    Al fine di determinare tale valore normale, l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base enuncia il metodo principale e dispone che esso è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Il secondo comma di tale disposizione specifica che, qualora l’esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può essere stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori (sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 77; v., altresì, sentenza del 14 luglio 2021, Interpipe Niko Tube e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commissione, T‑716/19, EU:T:2021:457, punto 56 e giurisprudenza citata).

118    Tale principio generale si applica prioritariamente nell’ambito della determinazione del valore normale. Infatti, la Corte ha già dichiarato che tanto dal tenore letterale quanto dall’impianto sistematico dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base risultava che, nell’ambito della determinazione del valore normale, in linea di principio, per stabilire il valore normale occorre prendere in considerazione in via prioritaria il prezzo realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali (v. sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 79 e giurisprudenza citata).

119    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di base, è possibile derogare all’applicazione del principio generale enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento solo nel caso in cui nel corso di normali operazioni commerciali non vi siano vendite del prodotto simile, qualora tali vendite riguardino quantitativi insufficienti, oppure se, a causa di una particolare situazione di mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, calcolando il valore normale o in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese e per i profitti oppure in base a prezzi all’esportazione rappresentativi. Tali deroghe al metodo di calcolo del valore normale in funzione di prezzi effettivi hanno un carattere esaustivo (v. sentenza del 1° ottobre 2014, Consiglio/Alumina, C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, punti 20 e 21 e giurisprudenza citata; v., altresì, in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 80 e giurisprudenza citata).

120    L’articolo 2, paragrafo 1, commi primo e secondo, e l’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di base stabiliscono quindi una gerarchia tra i metodi di determinazione del valore normale ivi previsti. Ne consegue che le situazioni contemplate da ciascuno di detti metodi non coincidono (sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 81).

121    Orbene, nel caso di specie, gli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale, vertenti su un valore normale costruito, si basano sull’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, che specifica i criteri per escludere il metodo di determinazione del valore normale e i metodi sussidiari di calcolo di tale valore. Tali deroghe al metodo di calcolo del valore normale in funzione dei prezzi effettivi hanno carattere esaustivo. Esse riguardano inoltre una situazione particolare, avendo l’interveniente ritenuto che i calcoli del margine di dumping non potessero essere fondati sui prezzi commerciali effettivamente praticati in Russia.

122    Per contro, gli elementi di prova contenuti nelle informazioni supplementari si basano sul valore normale, che soddisfa il principio stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

123    Poiché le nozioni di valore normale e di valore normale costruito sono disciplinate da disposizioni giuridiche diverse e fondate su un metodo commerciale distinto, non si può sostenere che il ricorso ad un altro metodo di calcolo del valore normale nelle informazioni supplementari, sostanzialmente diverso da quello presentato nella domanda iniziale e fondato su una disposizione giuridica e su un principio distinti, possa essere qualificato come informazione volta a integrare o a corroborare gli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale.

124    Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione in udienza, il listino dei prezzi effettivamente praticati sul mercato interno russo fornito tra le informazioni supplementari non può essere considerato come volto a integrare i prezzi menzionati nella domanda iniziale. Infatti, la domanda iniziale non conteneva un listino dei prezzi effettivamente praticati sul mercato interno russo per i primi quattro mesi del 2017, bensì un listino dei prezzi massimi dichiarati per i concimi minerali ad uso dei produttori agricoli in Russia, come pubblicato il 18 aprile 2017. Tale listino dei prezzi massimi non mirava, poi, a stabilire un valore normale fondato su prezzi effettivamente praticati, ma fungeva da fondamento alle affermazioni dell’interveniente vertenti su una situazione particolare del mercato, a causa della strategia del governo russo di fissare prezzi artificialmente bassi.

125    Pertanto, l’inclusione, nella domanda consolidata, dei calcoli di margini di dumping basati sui presunti prezzi interni russi non consiste in un semplice chiarimento degli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale, che si basa sul valore normale costruito. Si tratta di elementi di prova nuovi, che hanno modificato in modo sostanziale la determinazione dei margini di dumping stabiliti nella domanda iniziale e hanno modificato il contenuto essenziale di quest’ultima. Essendo stati depositati oltre la scadenza del termine legale, la Commissione non poteva avvalersene per decidere di avviare il riesame in previsione della scadenza a seguito della domanda di riesame presentata dall’interveniente.

126    La Commissione è quindi incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione dei fatti nel ritenere, come risulta dai considerando 20, 23, 25, 26 e 29 del regolamento impugnato, che potesse fondarsi sulla domanda consolidata, che includeva gli elementi di prova contenuti nelle informazioni supplementari, per stabilire il carattere sufficiente degli elementi di prova al fine di giustificare l’apertura del riesame in previsione della scadenza.

127    La Commissione ha sostenuto per la prima volta in udienza che dai punti 1 e 4.1 dell’avviso di apertura nonché dal considerando 23 del regolamento impugnato risulterebbe che la sola domanda iniziale conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio della persistenza del dumping. Essa ha aggiunto che avrebbe potuto avviare il riesame in previsione della scadenza in base alla sola domanda iniziale.

128    Tuttavia, né dall’avviso di apertura né dal regolamento impugnato risulta in alcun modo che essa avrebbe considerato che la domanda iniziale conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio della persistenza del dumping.

129    Infatti, il considerando 23 del regolamento impugnato indica espressamente che il riesame in previsione della scadenza era stato avviato sulla base della domanda consolidata e specifica che la Commissione ha ritenuto che la domanda iniziale «contenesse elementi di prova sufficienti (...) alla luce dei chiarimenti forniti da[ll’interveniente] a seguito del processo di richiesta di maggiori informazioni», per giustificare l’apertura del riesame in previsione della scadenza.

130    Il tenore letterale del considerando 23 del regolamento impugnato in versioni linguistiche diverse dalla versione francese, come la versione inglese, che utilizza l’espressione «subject to the clarifications provided by the applicants following the deficiency process to supplement its initial request», o la versione tedesca, che indica «nach Anforderung noch fehlender Informationen», conferma che le informazioni supplementari sono state richieste dalla Commissione al fine di rimediare all’assenza o all’insufficienza delle informazioni contenute nella domanda iniziale.

131    Inoltre, il considerando 25 del regolamento impugnato precisa che «[n]on vi è alcuna ambiguità riguardo al fatto che il riesame in previsione della scadenza sia stato avviato sulla base d[ella] domanda [consolidata]» e che «[c]iò può essere confermato dalla lettura del punto 4.1 dell’avviso di apertura, che faceva chiaramente riferimento agli elementi di prova derivanti dalla domanda di riesame consolidata». In modo analogo, al considerando 29 di detto regolamento, si ribadisce che «il presente riesame in previsione della scadenza è stato avviato non solo sulla base delle informazioni ricevute nella domanda di riesame iniziale il 21 giugno 2019, ma anche di ulteriori elementi di prova forniti dal[l’interveniente] prima dell’apertura e inclusi nella domanda di riesame consolidata».

132    Nel controricorso e nella controreplica, la Commissione ha peraltro costantemente sostenuto di essere giunta alla conclusione che esistevano sufficienti elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sulla base della domanda consolidata, e che la domanda iniziale, in quanto tale, non era stata esaminata in modo isolato, ma congiuntamente a qualsiasi altro elemento di prova a disposizione della Commissione, inclusi i chiarimenti supplementari forniti dall’interveniente, cosicché «il regolamento impugnato non [ha affrontato] la questione se le informazioni ricevute nella domanda iniziale fossero sufficienti per avviare il riesame in previsione della scadenza».

133    In udienza, la Commissione ha confermato di aver effettivamente avviato il riesame sulla base della domanda consolidata. Essa ha aggiunto che, in altre inchieste, il riesame era stato avviato sulla base di una domanda depositata entro il termine legale e di un valore normale costruito.

134    Il punto 1 dell’avviso di apertura menziona altresì tanto la domanda iniziale quando la domanda consolidata, avendo specificato la Commissione che quest’ultima era ivi denominata «versione consultabile della domanda». Per quanto riguarda il punto 4.1 dell’avviso di apertura, esso indica che l’interveniente ha fornito «sufficienti elementi di prova (...) che non esistono dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale della Russia (...) nel corso di normali operazioni commerciali», cosicché quest’ultimo ha costruito il valore normale. Il carattere sufficiente degli elementi di prova cui si fa riferimento riguarda quindi la giustificazione del ricorso a un valore normale costruito nella domanda iniziale, ma non implica in alcun modo che detta domanda contenesse sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio del persistere del dumping, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

135    Da tali considerazioni risulta pertanto in modo esplicito che il regolamento impugnato non può essere inteso nel senso che esso dispone che la domanda iniziale conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio del persistere del dumping. Dal regolamento impugnato risulta invece che, senza i chiarimenti contenuti nelle informazioni supplementari, depositate dall’interveniente il 20 agosto 2019, la Commissione non avrebbe necessariamente avviato il riesame in previsione della scadenza.

136    Il Tribunale considera quindi che la richiesta presentata dalla Commissione all’interveniente al fine di ottenere i prezzi effettivamente praticati sul mercato interno russo per tutto il 2018 non può essere intesa nel senso che ha lo scopo di integrare gli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale, essendo questi ultimi fondati unicamente su calcoli di margini di dumping stabiliti con il valore normale costruito, ma mirava a porre rimedio ad una mancanza di informazioni.

137    Orbene, come risulta dalle suesposte analisi, non spetta alla Commissione chiedere ai produttori dell’Unione, che hanno presentato una domanda di riesame in previsione della scadenza misure entro il termine legale, di rimediare all’eventuale insufficienza degli elementi di prova in essa contenuti.

138    Infatti, la Commissione dispone del termine di tre mesi prima della scadenza delle misure per stabilire il carattere sufficiente di tali elementi di prova e può ottenere informazioni supplementari a tal riguardo, senza tuttavia poter colmare o rimediare all’assenza di sufficienti elementi di prova nella domanda depositata entro il termine legale, né sostituire elementi di detta domanda mancanti o altrimenti difettosi con nuove informazioni.

139    Non spetta in ogni caso al Tribunale sostituire la propria valutazione del carattere sufficiente degli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale a quella svolta dalla Commissione, come risultante dall’avviso di apertura e dal regolamento impugnato.

140    Infatti, secondo la giurisprudenza, il Tribunale non può sostituire i motivi dedotti durante il procedimento d’inchiesta e nel regolamento impugnato con altri motivi dedotti per la prima volta dinanzi ad esso (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22 e giurisprudenza citata, e del 1° giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio, T‑442/12, EU:T:2017:372, punto 153 e giurisprudenza citata). Costituiscono motivi di tal genere invocati per la prima volta dinanzi al Tribunale le valutazioni formulate dalla Commissione in merito al fatto che la domanda iniziale conteneva sufficienti elementi di prova del rischio del persistere del dumping in caso di scadenza delle misure, sicché essa avrebbe potuto decidere di avviare il riesame in previsione della scadenza su tale sola base.

141    Le censure dedotte dalle ricorrenti vertenti su una violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base devono, quindi, essere accolte.

142    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il regolamento impugnato dev’essere annullato, senza che sia necessario esaminare le altre censure dedotte dalle ricorrenti.

 Sulle spese

143    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalle ricorrenti, conformemente alla domanda di queste ultime.

144    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’interveniente si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullato.

2)      La Commissione europea è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla AO Nevinnomysskiy Azot e dalla AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot».

3)      Fertilizers Europe sopporterà le proprie spese.

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Brkan

 

      Gâlea

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 luglio 2023.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.