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Comunicazione sulla GU

 

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ) ) 15 febbraio 2005 nella causa T-206/02, Congrès national du Kurdistan (KNK) contro Consiglio dell'Unione europea 1.

("Ricorso di annullamento - Misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo - Legittimazione ad agire - Associazione - Ricevibilità" )

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-206/02 , Congrès national du Kurdistan (KNK), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. J. Boisseau, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. M. Vitsentzatos e S. Marquardt) sostenuto da: Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sig. G. zur Hausen e sig.ra G. Boudot, successivamente sig. J. Enegren e sig.ra Boudot, con domicilio eletto in Lussemburgo) e da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: inizialmente sig. J. Collins, successivamente sig.ra R. Caudwell, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2001/927/CE (GU L 116, pag. 33), il Tribunale (Seconda Sezione ), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 15 febbraio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il ricorso è respinto.

Le spese del Consiglio e del ricorrente sono a carico di quest'ultimo.

Le spese sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione restano a loro carico.

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1 - GU C 247 del 12.10.2002.