Language of document : ECLI:EU:T:2020:606

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

16 dicembre 2020 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Canoleum – Marchio internazionale denominativo anteriore MARMOLEUM – Impedimento alla registrazione relativo – Deposito tardivo della memoria contenente i motivi del ricorso – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Richiesta di restitutio in integrum – Malattia improvvisa dell’avvocato che rappresenta il ricorrente – Dovere di diligenza – Valore probatorio di una dichiarazione resa in forma solenne dall’avvocato»

Nella causa T‑3/20,

Forbo Financial Services AG, con sede in Baar (Svizzera), rappresentata da S. Fröhlich, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Fischer, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Windmöller GmbH, con sede in Augustdorf (Germania),

avente ad oggetto il ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 ottobre 2019 (procedimento R 773/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la tra la Forbo Financial Services e la Windmöller,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, Z. Csehi e G. De Baere, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 gennaio 2020,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2020,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 17 maggio 2017 la Windmöller Flooring Products WFP GmbH, successivamente divenuta Windmöller GmbH, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’EUIPO, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno denominativo Canoleum.

3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 19 e 27 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

4        La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 2017/122, del 30 giugno 2017.

5        Il 27 settembre 2017 la Forbo Financial Services AG, odierna ricorrente, ha proposto, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento n. 2017/1001), opposizione alla registrazione del marchio richiesto relativamente ai prodotti e servizi di cui al punto 3 supra.

6        L’opposizione era fondata sulla registrazione internazionale con estensione della protezione all’Unione europea e ad una serie di Stati membri dell’Unione – avvenuta l’11 settembre 1997 con il n. 683531 – del marchio denominativo MARMOLEUM, per prodotti rientranti nelle classi 19 e 27.

7        Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

8        Con decisione del 12 febbraio 2019, notificata in pari data, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione, in sostanza, per il motivo che non sussisteva alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nella percezione del pubblico di riferimento.

9        Avverso la decisione della divisione di opposizione, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO il 9 aprile 2019 ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001.

10      La ricorrente ha però depositato la memoria contenente i motivi del ricorso soltanto il 26 giugno 2019, vale a dire oltre il termine previsto dall’articolo 68, paragrafo 1, ultima frase del regolamento 2017/1001, che era venuto a scadenza alla mezzanotte del 12 giugno 2019. Essa ha allegato a tale memoria una richiesta di restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 104 del suddetto regolamento, nella quale essenzialmente faceva valere che l’avvocato che la rappresentava negli atti del procedimento dinanzi all’EUIPO (in prosieguo: l’«avvocato iniziale») non aveva potuto depositare la suddetta memoria entro il termine prescritto a causa di una malattia grave da lui contratta in modo imprevedibile. A sostegno di tale affermazione, essa ha prodotto due dichiarazioni rese in forma solenne, una fatta dal suddetto avvocato e l’altra dalla coniuge di quest’ultimo.

11      Con decisione del 9 ottobre 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha dichiarato ammissibile la richiesta di restitutio in integrum, ma l’ha respinta in quanto infondata. Essa ha considerato, in sostanza, che l’avvocato iniziale «non [aveva] adeguatamente dimostrato di aver ottemperato alla diligenza imposta dalle circostanze» (punto 16 della decisione impugnata).

12      Più precisamente, in primo luogo, dopo aver ammesso che, in casi eccezionali, una malattia improvvisa potrebbe rappresentare un motivo imprevedibile idoneo a giustificare la restitutio in integrum (punto 18 della decisione impugnata), la commissione di ricorso ha ritenuto che l’avvocato iniziale non avesse fornito prove sufficienti di quanto da lui sostenuto, dato che la sua dichiarazione resa in forma solenne nonché quella della sua sposa avevano soltanto un valore probatorio limitato (punto 19 della decisione impugnata). Più in particolare, essa ha contestato a quest’ultimo di non aver prodotto un certificato medico (punti 19 e 20 della decisione impugnata). A tal riguardo, essa afferma che una malattia improvvisa potrebbe rappresentare un motivo imprevedibile soltanto qualora fosse talmente grave da impedire al soggetto coinvolto di adottare le misure idonee a consentire il rispetto dei termini, come ad esempio avvertire un collega dello studio legale interessato. In tal caso, «si d[ovrebbe] presumere, in via di principio (...), la necessità di un trattamento medico» (punto 20 della decisione impugnata).

13      In secondo luogo, la commissione di ricorso ha addebitato all’avvocato iniziale di non avere fornito prove sufficienti a dimostrare di «non avere avuto nemmeno la possibilità di chiedere alla sua coniuge di telefonare a un [collega dello studio legale interessato] per delegargli il compito di sottoscrivere e di inviare la memoria contenente i motivi del ricorso» (punto 21 della decisione impugnata).

14      In terzo luogo, la Commissione di ricorso ha rilevato che non sussistevano prove sufficienti del fatto che, il giorno 12 giugno 2019, non fosse presente, presso lo studio legale interessato, alcun collega dell’avvocato iniziale che potesse sottoscrivere ed inviare al posto suo la memoria contenente i motivi del ricorso (punto 22 della decisione oggetto di esame).

15      In quarto luogo, la Commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse stato adeguatamente dimostrato che, alla data del 12 giugno 2019, la memoria contenente i motivi del ricorso fosse già stata finalizzata ed approvata dalla ricorrente e che, pertanto, la malattia addotta fosse effettivamente stata la causa del superamento del termine (punti da 23 a 25 della decisione impugnata).

16      Di conseguenza, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso in quanto irricevibile sulla base dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).

 Conclusioni delle parti

17      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

18      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

19      La ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 104 del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento.

20      In sostanza, la ricorrente sostiene che l’avvocato iniziale non è stato in grado di depositare la memoria contenente i motivi del ricorso entro il termine prescritto a causa di una malattia grave, accompagnata dai sintomi di un’intossicazione alimentare acuta, da lui contratta in modo imprevisto, e ciò pur avendo agito con tutta la diligenza dovuta nelle circostanze. Essa ritiene che gli elementi di prova da essa presentati nel caso di specie fossero sufficienti al fine di giustificare la concessione della restitutio in integrum e osserva che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha applicato criteri troppo rigidi per quanto concerne la prova dei fatti rilevanti. In particolare, essa contesta a quest’ultima di non aver preso adeguatamente in considerazione le circostanze del caso in esame e di aver respinto «in blocco» le dichiarazioni rese in forma solenne da essa prodotte.

21      In primo luogo, la ricorrente espone una serie di argomenti tesi a dimostrare che l’avvocato iniziale avesse agito con tutta la diligenza dovuta alla luce delle circostanze.

22      Sotto tale profilo, la ricorrente deduce, in primis, che l’avvocato iniziale è specializzato in diritto dei marchi e vanta un’esperienza professionale di oltre 20 anni. Essa afferma inoltre che lo studio legale cui egli appartiene dispone di un sistema di verifica e di monitoraggio delle scadenze sufficientemente affidabile. Essa illustra dettagliatamente le varie procedure e misure che sono state adottate a tal riguardo.

23      In secundis, la ricorrente – richiamandosi alle dichiarazioni rese in forma solenne dall’avvocato iniziale e dalla sua coniuge – descrive le circostanze che avrebbero dato luogo al superamento del termine per il deposito della memoria contenente i motivi del ricorso. Essa argomenta che questo termine, che veniva a scadenza alla mezzanotte del 12 giugno 2019, era stato debitamente trascritto nei calendari, elettronico e manuale, utilizzati dallo studio legale interessato per la gestione dei termini e che, ancor prima di tale data, detta memoria era stata finalizzata, era stata trasmessa agli avvocati che la rappresentavano in Svizzera ed era stata da lei stessa approvata. Essa indica che gli unici membri del dipartimento di diritto dei marchi dello studio in questione presenti quel giorno erano l’avvocato iniziale e l’impiegata incaricata dei casi relativi ai marchi, mentre gli altri avvocati appartenenti a tale dipartimento erano in vacanza oppure in trasferta di lavoro. La mattina, l’avvocato iniziale avrebbe chiesto alla suddetta impiegata di confezionare la memoria contenente i motivi di ricorso unendovi gli allegati e l’elenco di questi ultimi e di presentargliela per la sottoscrizione. Poco dopo, egli avrebbe partecipato a varie riunioni telefoniche, prima di pranzare relativamente tardi presso un ristorante nelle vicinanze del suddetto studio. Mentre si apprestava a lasciare lo studio dopo la sua giornata lavorativa, verso le 17, la suddetta impiegata avrebbe chiesto all’avvocato iniziale istruzioni riguardo a tale memoria, e quest’ultimo le avrebbe comunicato che l’avrebbe lui stesso sottoscritta e trasmessa all’EUIPO. Verso le 18:30, l’avvocato iniziale si sarebbe improvvisamente sentito male, e ciò gli avrebbe impedito di firmare la suddetta memoria e di trasmetterla all’EUIPO e persino, a causa della gravità dei sintomi da lui presentati, di pensare a delegare tali compiti a un terzo. Il giorno successivo, ovvero il 13 giugno 2019, si sarebbe reso conto di non aver inviato all’EUIPO la memoria contenente i motivi del ricorso.

24      In secondo luogo, per quanto riguarda le prove tese a dimostrare le circostanze esposte al punto 23 supra, la richiedente lamenta che la commissione di ricorso ha respinto «in blocco» le due dichiarazioni rese in forma solenne da essa prodotte, vale a dire senza aver realizzato una valutazione complessiva sufficiente del loro contenuto, senza aver formulato una pur minima osservazione in merito al grado di dettaglio, di ragionevolezza e di affidabilità in generale del suddetto contenuto, e senza aver tenuto in sufficiente considerazione le circostanze della presente causa. Inoltre, essa sostiene che non esisteva alcun altro elemento di prova – idoneo a dimostrare quanto contenuto nelle dichiarazioni rese in forma solenne – che avrebbe potuto essere ragionevolmente richiesto nel caso di specie. Essa deduce, più in particolare, che sarebbe stato impossibile produrre un certificato medico, dato che l’avvocato iniziale, a causa dei sintomi da lui manifestati, non era stato in grado di farsi visitare da un medico quando il suo malessere si era manifestato in modo improvviso. A suo avviso, non sarebbe stato possibile ottenere un siffatto certificato neppure il giorno successivo, giacché nessun medico avrebbe potuto attestare una malattia sopravvenuta il giorno prima. Essa aggiunge che, nella percezione di detto avvocato, non vi era alcun interesse nel farsi visitare da un medico il giorno successivo, dato che i sintomi della malattia si erano già affievoliti.

25      Con riferimento alla dichiarazione resa in forma solenne dalla coniuge dell’avvocato iniziale, la ricorrente si oppone all’affermazione della commissione di ricorso, formulata al punto 19 della decisione impugnata, secondo cui essa avrebbe un valore probatorio soltanto limitato non essendo detta coniuge una «terza persona estranea». Essa sostiene che non è possibile ritenere che una coniuge abbia automaticamente un interesse personale rispetto alle questioni rientranti nella vita professionale del suo coniuge e sottolinea che la dichiarazione di cui trattasi è stata resa in forma solenne, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001.

26      La ricorrente contesta altresì che una malattia possa costituire una circostanza eccezionale idonea a dare luogo a una restitutio in integrum soltanto qualora sia oggetto di un trattamento medico. A suo avviso, infatti, la necessità di un trattamento medico non costituisce una circostanza meramente obiettiva che possa essere facilmente dimostrata. Per varie ragioni, come un’alta resistenza al dolore o il timore di consultare un medico, alcune persone, anche quelle che presentano sintomi gravi, non consulterebbero un medico.

27      A fronte della constatazione, da parte della commissione di ricorso, che l’avvocato iniziale non ha fornito prove sufficienti del fatto di non aver neppure avuto la possibilità di chiedere alla sua coniuge di telefonare a uno dei suoi colleghi dello studio legale interessato per delegargli l’incarico di sottoscrivere e di trasmettere al suo posto la memoria contenente i motivi del ricorso, la ricorrente sostiene che una prova di questo tipo poteva essere fornita solo attraverso le dichiarazioni rese in forma solenne prodotte nel caso di specie.

28      Inoltre, la ricorrente osserva che la questione se, al momento in cui è sopraggiunto la malattia dell’avvocato iniziale, vi fossero colleghi dello studio legale interessato disponibili a sottoscrivere e ad inviare al suo posto la memoria contenente i motivi del ricorso ha «carattere meramente ipotetico» ed è priva di rilevanza. Essa asserisce che, in realtà, a causa del suo stato fisico, il suddetto avvocato non era assolutamente in grado di informare nessuno.

29      Infine, la ricorrente si oppone all’affermazione della commissione secondo cui non è stato adeguatamente dimostrato che la malattia dell’avvocato iniziale sia stata veramente la causa del superamento del termine. Essa fa valere che, contrariamente a quanto suggerito dalla commissione di ricorso, la memoria contenente i motivi del ricorso era già stata finalizzata e doveva soltanto essere sottoscritta. Essa sostiene che non vi erano ragioni per dubitare del contenuto della dichiarazione resa in forma solenne dal suddetto avvocato a tal riguardo e che non era possibile esigere, come ha fatto la commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, la produzione di uno scambio di posta elettronica tra quest’ultimo e gli avvocati che la rappresentavano in Svizzera, trattandosi di una corrispondenza riservata tra avvocati. In ogni caso, al momento della sopravvenienza del malessere dell’avvocato iniziale, alle ore 18:30, restavano ancora circa sei ore prima della scadenza del termine, durante le quali la suddetta memoria avrebbe potuto essere elaborata ed inviata. Ad abundantiam, la ricorrente allega all’atto introduttivo del giudizio uno scambio di posta elettronica tra lo studio legale interessato e gli avvocati che la rappresentano in Svizzera, dal quale risulta che questi ultimi hanno approvato la memoria contenente i motivi del ricorso dal 3 giugno 2019.

30      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le ulteriori condizioni per la restitutio in integrum fossero soddisfatte. A tal riguardo, per prima cosa, essa deduce che il termine di presentazione della memoria contenente i motivi del ricorso è un termine che può dar luogo a una restitutio in integrum. Essa espone che, non essendo quest’ultima stata accordata, il superamento del termine per la presentazione di tale memoria ha avuto quale conseguenza diretta la perdita del suo diritto di ricorso, dato che quest’ultimo è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625. Per seconda cosa, essa afferma che, conformemente all’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, la richiesta di restitutio in integrum è stata presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’impedimento, costituito dalla presa di conoscenza, il 13 giugno 2019, della mancata trasmissione della suddetta memoria. L’atto omesso, ovverosia il deposito della memoria contenente i motivi del ricorso, sarebbe stato effettuato entro lo stesso termine. Per terza cosa, essa indica che la richiesta di restitutio in integrum era motivata e che la tassa di restitutio in integrum è stata pagata mediante l’autorizzazione al prelievo del 25 giugno 2019, pervenuta presso l’EUIPO tramite corriere il 26 giugno 2019. Per quarta cosa, la ricorrente sostiene che le cause di esclusione di cui all’articolo 104, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 non erano applicabili nel caso di specie.

31      L’EUIPO confuta l’argomentazione della ricorrente. Esso deduce che la commissione di ricorso ha respinto la richiesta di restitutio in integrum senza commettere alcun errore di diritto e, pertanto, ha dichiarato irricevibile il ricorso.

32      L’EUIPO sostiene che una malattia improvvisa solo eccezionalmente può rappresentare una causa imprevedibile idonea a giustificare una restitutio in integrum, dato che un’impresa deve di norma organizzarsi in modo da prevedere una sostituzione in caso di malattia. Esso ritiene che, in un caso di questo tipo, le circostanze che hanno portato alla scadenza del termine debbano essere esposte con un’attenzione particolare e dimostrate in modo inconfutabile. Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente si sarebbe limitata a presentare due dichiarazioni rese in forma solenne, una delle quali proveniente, per di più, dalla persona interessata e l’altra dalla sua coniuge.

33      L’EUIPO nega che la commissione di ricorso abbia respinto globalmente la dichiarazione resa in forma solenne dell’avvocato iniziale o abbia sostanzialmente rimesso in discussione la sua credibilità. Esso si sarebbe limitato a far notare che, secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto dell’interesse proprio evidente del suo estensore all’accoglimento della richiesta di restitutio in integrum, il valore probatorio della sua dichiarazione non poteva che essere limitato e doveva quindi essere corroborato da elementi di prova supplementari. Lo stesso varrebbe per la dichiarazione resa in forma solenne dalla coniuge di detto avvocato, la quale non sarebbe, evidentemente, una terza persona neutrale.

34      L’EUIPO ritiene che siffatte prove supplementari avrebbero potuto essere agevolmente fornite.

35      Così, la ricorrente avrebbe potuto presentare un certificato medico. Alla luce della descrizione dei sintomi sentiti dall’avvocato iniziale, sarebbe stato ovvio recarsi immediatamente a ricevere assistenza medica urgente anziché, come indicato nella sua dichiarazione resa in forma solenne, «rientrare a casa in taxi, con grande fatica». L’EUIPO riconosce che il suddetto avvocato era libero di non richiedere assistenza medica, tuttavia osserva che, allora, incombeva a quest’ultimo di presentare prove aventi un valore probatorio comparabile a quello di un certificato medico, atto a dimostrare oggettivamente la gravità della malattia addotta.

36      L’EUIPO, ricordando la virulenza dei sintomi dedotti, respinge in quanto irrealistica la dichiarazione della ricorrente secondo cui, il giorno successivo, un medico non sarebbe stato in grado di constatare la malattia addotta dall’avvocato iniziale.

37      L’EUIPO afferma altresì che sarebbe stato facile per l’avvocato iniziale dimostrare la sua affermazione secondo cui, la sera della scadenza del termine, non era più presente nello studio legale interessato nessuno degli avvocati del dipartimento di diritto dei marchi del medesimo studio, e ciò producendo un’attestazione in cui questi ultimi confermassero di essere stati effettivamente assenti in quel momento. Esso nega che tale questione abbia carattere meramente ipotetico.

38      Analogamente, ad avviso dell’EUIPO, sarebbe stato agevole dimostrare, in sede di procedura dinanzi alla commissione di ricorso, l’affermazione secondo cui la memoria contenente i motivi del ricorso era già stata finalizzata ed approvata dalla ricorrente o dai suoi avvocati che la rappresentavano in Svizzera, in particolare producendo uno scambio di corrispondenza tra l’avvocato iniziale e questi ultimi, se necessario occultando i passaggi riservati. Il fatto che la corrispondenza presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale sembri confermare che detta memoria era stata approvata dalla ricorrente dal 3 giugno 2019 non mette in discussione la circostanza che la commissione di ricorso non abbia potuto avere accesso a tali prove.

39      L’EUIPO aggiunge che, anche assumendo che le circostanze dedotte dalla ricorrente riguardo al deposito tardivo della memoria contenente i motivi del ricorso siano state adeguatamente dimostrate, la mancanza di diligenza addebitata dalla commissione di ricorso resta valida. Esso considera che il sistema di verifica e di monitoraggio delle scadenze all’interno di uno studio legale deve tener conto di incidenti di questo tipo e garantire istituzionalmente il rispetto dei termini mediante misure di organizzazione. Nel caso di specie, una garanzia istituzionale non sarebbe più stata assicurata, al più tardi, nel momento in cui l’avvocato iniziale si è ritrovato da solo in ufficio il giorno della scadenza del termine.

40      Infine, l’EUIPO ritiene che il fatto di avere procrastinato senza alcuna ragione apparente l’invio della memoria contenente i motivi del ricorso dopo le 18:30 dello stesso giorno di scadenza del termine, quando invece era pronta dal mattino, sia contrario al dovere di diligenza. Esso considera altresì del tutto incomprensibile che detta memoria non sia stata depositata l’indomani, ma soltanto due settimane dopo la scadenza del termine.

41      In forza dell’articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento 2017/1001, entro quattro mesi dal giorno della notifica della decisione oggetto del ricorso, deve essere presentata una memoria scritta contenente i motivi del ricorso. Conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625, la commissione di ricorso respinge un ricorso in quanto irricevibile qualora tale memoria non sia stata presentata entro detto termine.

42      Nella fattispecie, risulta dagli atti di causa, ed è pacifico fra le parti, che la divisione di opposizione aveva reso la propria decisione il 12 febbraio 2019 e che, a seguito del ricorso depositato dalla ricorrente il 9 aprile 2019, quest’ultima aveva depositato la memoria contenente i motivi del ricorso soltanto il 26 giugno 2019, vale a dire due settimane dopo la scadenza del termine di quattro mesi menzionato al punto 41 supra, che era avvenuta alla mezzanotte del 12 giugno 2019.

43      L’articolo 104 del regolamento 2017/1001, rubricato «Restitutio in integrum», dispone, in particolare, quanto segue:

«1.      Il richiedente o il titolare di un marchio UE o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell’Ufficio, su richiesta, è reintegrato nei suoi diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

2.      La richiesta è presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’impedimento. L’atto omesso è compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. Qualora non sia stata presentata richiesta di rinnovo o non siano state pagate le tasse di rinnovo, il termine supplementare di sei mesi dalla scadenza della registrazione, previsto dall’articolo 53, paragrafo 3, terza frase, viene detratto dal periodo di un anno.

3.      La richiesta è motivata e indica i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata.

4.      L’organo competente a statuire sull’atto omesso decide in merito alla richiesta.

5.      Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2 del presente articolo, dall’articolo 46, paragrafi 1 e 3, e dall’articolo 105».

44      Risulta dagli atti del fascicolo, ed è pacifico tra le parti, che, tra le condizioni di concessione del beneficio della restitutio in integrum menzionate al punto 43 supra, l’unica che nella fattispecie è stata ritenuta non soddisfatta da parte della commissione di ricorso è quella relativa al fatto che la parte debba aver agito con tutta la diligenza dovuta nelle circostanze.

45      Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il dovere di diligenza incombe, in primo luogo, al richiedente o al titolare di un marchio dell’Unione europea o a qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’EUIPO. Tuttavia, se queste persone conferiscono mandato per essere rappresentate, il dovere di diligenza incombe al rappresentante tanto quanto a tali persone. Infatti, poiché tale soggetto agisce in nome e per conto del richiedente o del titolare di un marchio dell’Unione europeo o di qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’EUIPO, i suoi atti devono essere considerati come adottati da tali persone [v. sentenza del 5 aprile 2017, Renfe-Operadora/EUIPO (AVE), T‑367/15, non pubblicata, EU:T:2017:255, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

46      Inoltre, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, l’espressione «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze» richiede la creazione di un sistema di verifica e di monitoraggio interno delle scadenze che escluda in via generale il mancato involontario rispetto di queste ultime. Ne consegue che solo eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili in base all’esperienza possono determinare una restitutio in integrum [sentenze del 28 giugno 2012, Constellation brands/UAMI (COOK’S), T‑314/10, non pubblicata, EU:T:2012:329, punto 19, e del 5 aprile 2017, AVE, T‑367/15, non pubblicata, EU:T:2017:255, punto 26)].

47      Inoltre, occorre rilevare che le condizioni di applicazione dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 devono essere interpretate in modo restrittivo. Infatti, il rispetto dei termini è di ordine pubblico e la restitutio in integrum di un termine successivamente alla sua scadenza è idonea a pregiudicare la certezza del diritto [v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, H.P. Gauff Ingenieure/UAMI – Gauff (Gauff JBG Ingenieure), T‑585/13, non pubblicata, EU:T:2015:386, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

48      Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha in alcun modo rimesso in discussione la rilevanza e l’affidabilità del sistema di verifica e di monitoraggio delle scadenze utilizzato dallo studio legale interessato. È pertanto inoperante l’argomento con cui l’EUIPO, nel controricorso, addebita a detto studio legale di non avere previsto, in tale sistema, alcuna «garanzia istituzionale» atta ad assicurare il rispetto dei termini in un caso come quello di specie, in cui la vittima di un incidente improvviso si ritrova sola in ufficio il giorno della scadenza del termine (v. punto 39 supra). La decisione impugnata non si fonda su una siffatta mancanza di diligenza.

49      Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha neppure ritenuto che costituissero una mancanza di diligenza il fatto che l’avvocato iniziale non abbia inviato all’EUIPO la memoria contenente i motivi del ricorso prima delle 18:30 il giorno stesso della scadenza del termine, quando invece era già pronta il mattino né il fatto che egli abbia depositato la suddetta memoria solo due settimane dopo la scadenza del termine, e non il giorno successivo all’incidente. È quindi inoperante l’argomentazione dell’EUIPO che fa valere tali circostanze nel controricorso.

50      In realtà, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso è partita dalla premessa, del tutto corretta, secondo cui, in casi eccezionali, una malattia improvvisa può costituire un evento imprevedibile che giustifica la concessione di una restitutio in integrum (v. punto 18 della decisione impugnata). Essa ha tuttavia considerato, in sostanza, che la ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato l’esistenza e la gravità della malattia addotta dall’avvocato iniziale né, in ogni caso, che la memoria contenente i motivi del ricorso fosse già stata finalizzata ed approvata al momento della sopravvenienza di tale malattia. Più in particolare, essa ha dichiarato che le prove presentate dalla ricorrente a sostegno della sua richiesta di restitutio in integrum, segnatamente le dichiarazioni rese in forma solenne dal suddetto avvocato e dalla sua coniuge, non erano sufficienti a dimostrare tali fatti.

51      A tal riguardo, occorre ricordare che una dichiarazione resa in forma solenne costituisce un elemento di prova ricevibile ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001. Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare il valore probatorio di un documento, occorre verificare la verosimiglianza e la veridicità dell’informazione in esso contenuta. Occorre tener conto, segnatamente, dell’origine del documento, delle circostanze in cui è stato elaborato, del suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, tale documento appaia ragionevole e affidabile [v. sentenza dell’8 maggio 2017, Les Éclaires/EUIPO – L’éclaireur International (L’ECLAIREUR), T‑680/15, non pubblicata, EU:T:2017:320, punto 72 e giurisprudenza ivi citata].

52      Inoltre, benché dalla giurisprudenza – ed in particolare dalla sentenza del 16 giugno 2015, Gauff JBG Ingenieure (T‑585/13, non pubblicata, EU:T:2015:386, punti da 28 a 31), sulla quale si fonda la commissione di ricorso al punto 19 della decisione impugnata – risulti che una dichiarazione resa nell’interesse del suo autore ha un valore probatorio limitato e deve essere suffragata da elementi di prova supplementari, ciò non autorizza le istanze dell’EUIPO a considerare per principio che una tale dichiarazione sia di per sé sprovvista di qualsiasi credibilità. Il valore probatorio da attribuire a una simile dichiarazione, presa isolatamente oppure in combinazione con altri elementi di prova, è in funzione, segnatamente, delle circostanze del caso di specie.

53      Orbene, nel caso di specie, è necessario constatare che, come giustamente afferma la ricorrente, la commissione di ricorso ha in effetti negato a prima vista qualsiasi credibilità alle due dichiarazioni rese in forma solenne di cui trattasi e ha respinto le spiegazioni dettagliate in esse contenute, per il motivo, riguardo a quella resa dall’avvocato iniziale, che questi aveva un interesse proprio al successo della richiesta di restitutio in integrum e, riguardo a quella resa dalla coniuge di tale avvocato, che non si trattava di una «terza persona neutrale», data la sua «prossimità personale».

54      In tal modo, la commissione di ricorso ha omesso di prendere debitamente in considerazione le circostanze del caso di specie.

55      Innanzitutto, per quanto riguarda la dichiarazione resa dell’avvocato iniziale, la commissione di ricorso ha ignorato che quest’ultimo è un professionista del diritto che ha il dovere di esercitare le sue funzioni nel rispetto di norme deontologiche e di norme etiche, il che gli impedisce, fra l’altro, di indurre volontariamente in errore le autorità e, in particolare, il giudice. Inoltre, ove si rendesse colpevole di una falsa dichiarazione resa in forma solenne, non soltanto si esporrebbe a sanzioni penali, ma comprometterebbe la sua reputazione professionale e porrebbe in serio dubbio la sua probità.

56      Orbene, si deve considerare che una dichiarazione resa in forma solenne da un avvocato costituisce, di per sé, una prova solida degli elementi in essa riportati qualora sia univoca, priva di contraddizioni e coerente, e non sussista alcun elemento fattuale tale da rimettere in discussione la sua sincerità.

57      Inoltre, la commissione di ricorso non ha tenuto conto del fatto – che costituisce il fulcro della presente causa – che l’incidente fatto valere dall’avvocato iniziale come all’origine del superamento del termine rientrava nella sua sfera privata e che era il soggetto più in grado di fornire informazioni riguardo a detto incidente e, in particolare, ai sintomi e ai disturbi da lui patiti. Essa si è focalizzata esclusivamente sul fatto – certamente esatto, ma non tale da escludere quello appena constatato – che il suddetto avvocato aveva un interesse personale nella concessione della restitutio in integrum alla ricorrente, dato che era stato lui ad aver lasciato scadere il termine di deposito della memoria contenente i motivi del ricorso.

58      Infine, per quanto riguarda la dichiarazione resa in forma solenne dalla coniuge dell’avvocato iniziale, pur essendo innegabile che, stante il legame coniugale che li unisce, sussista tra gli stessi una «prossimità personale», la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, come giustamente adduce la ricorrente, le persone che sono testimoni di un incidente come quello sopravvenuto nel caso di specie, e che sono quindi in grado di attestare taluni fatti ad esso inerenti, appartengono normalmente all’entourage diretto dell’interessato. Peraltro, la coniuge di tale avvocato, proprio come quest’ultimo, si sarebbe esposta a sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione resa in forma solenne.

59      La commissione di ricorso ha altresì omesso di tenere conto del fatto che, nel caso di specie, non potevano essere ragionevolmente richiesti oppure non erano disponibili elementi di prova supplementari a sostegno di quanto contenuto nelle dichiarazioni rese in forma solenne. Sotto tale profilo, occorre rilevare che, come giustamente osservato dalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, la presente causa riguarda un evento singolo ed accidentale, che rientra nella sfera privata dell’interessato e che essa si differenzia, dunque, dalle situazioni generalmente considerate dalla giurisprudenza relativa al valore probatorio delle dichiarazioni rese in forma solenne, là dove esse sono presentate per attestare fatti meramente oggettivi e privi di carattere personale, quali l’uso effettivo di un marchio [sentenza del 12 marzo 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19, non pubblicata, EU:T:2020:101, punti 45 e 46] oppure l’acquisto, da parte di un marchio, di un carattere distintivo attraverso l’uso [sentenza del 26 giugno 2018, Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO), T‑78/17, non pubblicata, EU:T:2018:383, punti 55 e 56].

60      Così, non si poteva esigere che l’avvocato iniziale consultasse un medico la sera stessa della sopravvenienza della sua malattia ed ottenesse in tale occasione un certificato medico. Infatti, tenuto conto della natura dei sintomi provocati da tale malattia, è del tutto comprensibile che, come esposto nella sua dichiarazione resa in forma solenne, egli abbia preferito ritornare immediatamente al suo domicilio, prendendo un taxi. Inoltre, dato che, nella maggior parte dei casi, le persone che soffrono di questo tipo di malattia guariscono spontaneamente in modo abbastanza rapido senza la necessità di alcun trattamento con medicinali, non è sorprendente che il suddetto avvocato non abbia ritenuto necessario farsi successivamente visitare da un medico.

61      Si deve altresì ammettere che, a causa dei sintomi da lui manifestati, ed in particolare dello stato confusionale in cui si trovava, l’avvocato iniziale non era in grado di delegare uno dei suoi colleghi dello studio legale interessato a sottoscrivere e ad inviare la memoria contenente i motivi del ricorso al posto suo. È pertanto irrilevante sapere se, al momento della sopravvenienza della malattia improvvisa di tale avvocato, siffatti colleghi fossero presenti o meno nei locali del suddetto studio per poterlo fare.

62      Per le stesse ragioni, non è affatto sorprendente che l’avvocato iniziale non abbia avuto la prontezza di spirito di chiedere alla sua coniuge, al momento del suo rientro al domicilio, di contattare uno dei suoi colleghi dello studio legale interessato per delegargli l’incarico in questione. Poiché siffatta circostanza può essere dimostrata solo attraverso le dichiarazioni rese in forma solenne prodotte nel caso di specie, l’addebito della commissione di ricorso nei confronti della ricorrente di non averla suffragata con elementi di prova supplementari è inoperante.

63      Infine, si deve considerare che la commissione di ricorso è altresì priva di titolo per contestare alla ricorrente di non aver presentato, nella sede del procedimento amministrativo, elementi di prova atti a comprovare l’affermazione dell’avvocato iniziale, contenuta nella sua dichiarazione resa in forma solenne, secondo cui, il giorno della scadenza del termine in questione, la memoria contenente i motivi del ricorso era già stata finalizzata ed approvata. Il suddetto avvocato, in quanto professionista del diritto esperto ed alla luce delle considerazioni esposte al punto 55 supra, non avrebbe, infatti, potuto ragionevolmente attendersi che la commissione di ricorso mettesse in dubbio in una tale misura la veridicità delle sue spiegazioni. Si deve peraltro osservare, sotto tale profilo, che dallo scambio di corrispondenza tra tale avvocato e gli avvocati della ricorrente che la rappresentano in Svizzera, prodotto da quest’ultima nel corso del presente procedimento, risulta che la memoria contenente i motivi del ricorso era stata effettivamente finalizzata ed approvata dal 3 giugno 2019.

64      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’unico motivo deve essere accolto e che, pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata.

 Sulle spese

65      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’EUIPO, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 ottobre 2019 (procedimento R 773/2019-2) è annullata.

2)      L’EUIPO è condannato alle spese.

Collins

Csehi

De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 dicembre 2020.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.