Impugnazione proposta il 16 aprile 2024 da Igor Shuvalov avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 febbraio 2024, causa T-289/22, Shuvalov / Consiglio
(Causa C-271/24 P)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Igor Shuvalov (rappresentanti: J.L. Iriarte Ángel, F. Rodríguez González, L. Rodríguez Jiménez e L.M. García López, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 febbraio 2024, causa T-289/22.
Statuire definitivamente sulla controversia accogliendo le conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado, vale a dire, annullare:
in primo luogo, la decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 1 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 2 ;
in secondo luogo, la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC 1 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 2 ; e,
in terzo luogo, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC 1 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 2 ,
nei limiti in cui tali disposizioni di legge riguardano il ricorrente.
Di conseguenza, annullare la decisione 2014/145/PESC e il regolamento (UE) n. 269/2014 nella parte in cui riguardano o possono riguardare il ricorrente.
Condannare il Consiglio alle spese relative ai due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce sei motivi:
Primo motivo: errore di diritto, in quanto la sentenza [impugnata] sostiene erroneamente che il Consiglio non era incorso in un errore di valutazione, conclusione a cui il Tribunale è giunto a causa di un manifesto snaturamento dei fatti.
Secondo motivo: errore di diritto, in quanto la sentenza [impugnata] sostiene erroneamente che il Consiglio ha adempiuto il suo obbligo di motivazione.
Terzo motivo: errore di diritto, in quanto la sentenza impugnata sostiene erroneamente che le norme controverse non violano il diritto fondamentale alla libertà di espressione.
Quarto motivo: errore di diritto, in quanto la sentenza [impugnata] sostiene erroneamente che non è stato violato il diritto di proprietà del ricorrente alla luce del principio di proporzionalità.
Quinto motivo: errore di diritto, in quanto la sentenza [impugnata] sostiene erroneamente che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.
Sesto motivo: errore di diritto, in quanto la sentenza [impugnata] sostiene erroneamente che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente è stato rispettato e che non vi è stato sviamento di potere.
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1 GU 2022, L 42 I, pag. 98.
1 GU 2022, L 42 I, pag. 3.
1 Decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149).
1 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1).
1 Decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134).
1 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1).