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Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2012 - Italia / Commissione

(Causa T-394/06)

["FEAOG - Sezione "garanzia" - Liquidazione dei conti - Spese escluse dal finanziamento - Irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri - Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 e articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 - Ritardo eccessivo nella valutazione da parte della Commissione delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 - Termine ragionevole"]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga agente, assistita da M. Moretto, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2006/678/CE della Commissione del 3 ottobre 2006, relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, in determinati casi di irregolarità commesse da alcuni operatori (GU L 278, pag. 24)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 - GU C 42 del 24.2.2007.