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Ricorso presentato il 18 dicembre 2006 - Makhteshim Agan Holding e a. / Commissione

(Causa T-393/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Makhteshim Agan Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Makhteshim Agan Italia Srl (Bergamo, Italia) e Magan Italia Srl (Bergamo, Italia) (Rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione della Commissione 12 ottobre 2006, D/531125;

ordinare alla convenuta di adempiere i suoi obblighi ai sensi del diritto comunitario e di rivedere ed utilizzare tutti i dati disponibili, compresi i dati umani, al fine di assicurare l'inclusione dell'azinfos-metile nell'allegato I della direttiva sui prodotti fitosanitari;

condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in esame, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione D/531125, contenuta nella lettera 12 ottobre 2006, inviata all'agenzia dello Stato membro relatore responsabile del riesame della sostanza attiva azinfos-metile nel quadro della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (in prosieguo: la "direttiva sui prodotti fitosanitari")1, nella quale la convenuta afferma che non assumerà una decisione sull'approvazione e l'inclusione della sostanza attiva in questione nell'allegato I della detta direttiva e dichiara che, in mancanza di approvazione a livello comunitario entro la data stabilita dall'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari, non sussisterà più alcun fondamento giuridico per mantenere la sostanza sul mercato.

Le ricorrenti lamentano che la decisione impugnata equivale ad una messa al bando di fatto e di diritto dell'azintos-metile, dato che dichiara inequivocabilmente che non sarà adottata alcuna ulteriore decisione in merito all'inclusione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva sui prodotti fitosanitari ed in quanto tale decisione è diretta a bandire dal mercato l'azinfos-metile per mezzo dell'inerzia della convenuta fino alla scadenza del termine stabilito per l'approvazione.

Le ricorrenti aggiungono che la decisione impugnata pregiudica i loro diritti ad un'equa valutazione della sostanza in esame alla luce degli studi relativi allo stato dell'arte da essi presentati. Inoltre, privando le ricorrenti del loro diritto di registrare nuovamente e di continuare a vendere i loro prodotti negli Stati membri, la convenuta avrebbe violato il principio di proporzionalità, nonché il loro diritto fondamentale a svolgere la loro attività economica, incidendo in tal modo sul loro diritto di proprietà.

Per di più, secondo le ricorrenti, la decisione impugnata è inficiata da vizi sostanziali di procedura. Più precisamente, il fatto che la convenuta non abbia intrapreso alcuna iniziativa volta a presentare una proposta sull'inclusione dell'azinfos-metile nell'allegato I della direttiva sui prodotti fitosanitari, nonché la messa al bando dal mercato che essa persegue mediante la sua inerzia, violerebbero l'art. 5, n. 2, della decisione del Consiglio 1999/468/CE2 e l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari.

Infine, se la Corte dovesse decidere che la decisione contestata non è impugnabile ai sensi dell'art. 230, n. 4, CE, le ricorrenti fanno valere che il loro ricorso dovrebbe essere comunque giudicato ricevibile ex art. 232 CE, dato che, a loro avviso, l'inattività della convenuta costituisce un'inerzia illegittima.

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1 - GU 1991, L 230, pag. 1.

2 - Decisione del Consiglio 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).