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Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 - Makhteshim-Agan Holding e a. / Commissione

(Causa T-393/06) 1

(Ricorso di annullamento - Ricorso per carenza - Direttiva 91/414/CEE - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva azinfos-metile - Iscrizione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE - Mancata nuova proposta della Commissione in seguito all'opposizione del Consiglio - Art. 5, n. 6, della decisione 1999/468/CEE - Atto non impugnabile - Mancanza dell'invito ad agire - Irricevibilità)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Makhteshim-Agan Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi); Makhteshim-Agan Italia Srl (Bergamo, Italia); Magan Italia Srl (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Parpala e B. Doherty, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: European Crop Protection Association (ECPA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck e N. Rampal)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di non presentare proposte dirette all'iscrizione della sostanza attiva azinfos-metile nell'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), asseritamente contenuta nella lettera 12 ottobre 2006 (D/531125) o, in subordine, ricorso per carenza inteso a far dichiarare l'illegittimità della mancata presentazione di tale proposta da parte della Commissione.

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile.

La Makhteshim-Agan Holding BV, la Makhteshim-Agan Italia Srl e la Magan Italia Srl sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

La European Crop Protection Association sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 20 del 27.1.2007.