Language of document : ECLI:EU:T:2007:343

Causa T‑310/06

Repubblica di Ungheria

contro

Commissione delle Comunità europee

«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali — Presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento — Rafforzamento dei criteri di qualità del granturco — Introduzione di un nuovo criterio di peso specifico per il granturco — Violazione del legittimo affidamento — Errore manifesto di valutazione»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Oggetto — Annullamento parziale

(Art. 230 CE; regolamento della Commissione n. 1572/2006)

2.      Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Cereali — Presa in consegna da parte degli organismi d’intervento — Rafforzamento dei criteri di qualità del granturco

(Art. 253 CE; regolamento della Commissione n. 1572/2006)

1.      L’annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza di quest’ultimo.

Per quanto attiene al regolamento n. 1572/2006, recante modifica del regolamento n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità, la sua sostanza consiste nell’aumento della qualità del granturco ammesso all’intervento. A tale scopo, detto regolamento prevede due diversi tipi di misure, vale a dire, da un lato, il rafforzamento dei criteri di qualità del granturco precedentemente previsti dall’allegato I del regolamento n. 824/2000, di cui la ricorrente non chiede l’annullamento, e, dall’altro, l’introduzione di un nuovo criterio di peso specifico per il granturco, e ciò per coerenza con i regimi applicabili agli altri cereali ammissibili all’intervento. Atteso che questi due tipi di misure non sono indissociabilmente connesse, l’eventuale annullamento parziale del regolamento n. 1572/2006, nella parte in cui introduce un nuovo criterio di peso specifico per il granturco, non modificherebbe la sostanza stessa delle disposizioni che non sono oggetto di tale eventuale annullamento. A questo proposito, a differenza del nuovo criterio del peso specifico per il granturco, i criteri di qualità del granturco di cui il regolamento prevede il rafforzamento, vale a dire il tenore massimo di umidità del granturco, la percentuale massima di chicchi spezzati e la percentuale massima di chicchi scaldati per essiccamento, sono quelli che esistevano già in vigenza della normativa precedente, in mancanza del criterio del peso specifico.

(v. punti 39-41)

2.      Introducendo un nuovo criterio relativo al peso specifico del granturco dodici giorni prima che il regolamento n. 1572/2006, recante modifica del regolamento n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità, divenisse applicabile, ossia in un momento in cui i produttori avevano già effettuato la semina e non potevano più influire sul peso specifico del raccolto, le disposizioni di cui trattasi del citato regolamento n. 1572/2006 hanno ripercussioni sugli investimenti dei produttori in quanto hanno modificato in modo sostanziale le condizioni d’intervento per il granturco. Poiché i provvedimenti contestati non sono stati annunciati in tempo utile agli agricoltori interessati, tali disposizioni hanno violato il legittimo affidamento dei produttori interessati.

Del resto, a parte il fatto che la totale assenza di motivazione, nel regolamento n. 1572/2006, della data della sua entrata in vigore non può essere compensata da indicazioni fornite durante il suo processo di elaborazione, la circostanza che l’apertura del periodo d’intervento sia il 1° novembre 2006 costituisce solo una constatazione di ordine generale che non può essere considerata una motivazione specifica da cui emerga l’effetto voluto e che consenta al giudice di verificare, alla luce dell’art. 253 CE, se sia stato rispettato il legittimo affidamento degli operatori interessati.

Inoltre, sebbene il regolamento n. 1572/2006 indichi che un rafforzamento dei criteri di qualità era necessario per proteggere i prodotti d’intervento dal deterioramento e per mantenerli idonei a un successivo utilizzo, esso non precisa chiaramente ed espressamente che l’introduzione del criterio del peso specifico per il granturco è diretta, oltre che a garantire la coerenza con i regimi applicabili agli altri cereali, a rafforzare i criteri di qualità del granturco. In tal senso, il citato regolamento non enuncia che il peso specifico costituisce un criterio di qualità del granturco e, a fortiori, non spiega per quale motivo tale fattore possa essere considerato pertinente per valutare la qualità del granturco.

Infine, l’argomento della Commissione secondo cui il peso specifico influirebbe sulla qualità del granturco in quanto avrebbe un’incidenza sul valore nutrizionale del granturco non solo non è sostenuto da alcun elemento di prova, ma è contraddetto dai documenti messi a disposizione del Tribunale, con la conseguenza che il regolamento n. 1572/2006 va considerato viziato da un errore manifesto di valutazione.

Ne risulta che le disposizioni del regolamento n. 1572/2006 relative al criterio del peso specifico per il granturco devono essere annullate.

(v. punti 68-69, 72, 84, 86, 148, 150-151, 154-156, 158-159, 165)