Language of document : ECLI:EU:C:2018:487

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate il 21 giugno 2018(1)

Causa C337/17

Feniks Sp. z o.o.

contro

Azteca Products & Services SL

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale distrettuale di Stettino, Polonia)]

(Domanda di pronuncia pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza in materia civile e commerciale – Competenza speciale – Materia contrattuale – Actio pauliana)






I.      Introduzione

1.        Nel primo periodo della storia romana, ogni straniero era un nemico dello Stato. Non poteva godere di alcun diritto o protezione dello ius civile, riservato solo ai cittadini romani (2). Più tardi, in particolare nel periodo imperiale, fu autorizzato un certo grado di pluralismo giuridico, in particolare nelle province dell’Impero in continua espansione. Inoltre, l’applicabilità dello ius civile ai non cittadini veniva gradualmente consentita attraverso varie costruzioni giuridiche, come la «finzione di cittadinanza» (3), esposta da Gaio nei seguenti termini: «(...) sussiste una finzione di cittadinanza romana per uno straniero che agisce o si difende in giudizio facendo valere un’azione prevista dalle nostre leggi, a condizione che sia equo che detta azione sia estesa a uno straniero (...)» (4).

2.        In ogni caso, la cognizione su tale azione sarebbe stata delle istituzioni dell’Impero romano (inteso nel senso ampio del termine) o sarebbe stata trattata nel loro contesto. Dal punto di vista politico, non vi erano Stati sovrani all’interno dell’Impero tra cui potessero verificarsi conflitti di leggi nel senso moderno (tra ordinamenti giuridici ugualmente sovrani). Così, quando nel 150-125 a.C. circa, un praetor di nome Paulus sembra che per primo ammise un’azione che consentiva al creditore di contestare qualsiasi atto fraudolento del debitore a danno del creditore, un’azione che diventerà poi nota come actio pauliana (5), la questione della competenza per un’azione di questo tipo semplicemente non si pose.

3.        Nel 2018 d. C., la situazione è diversa. Le società polacche Feniks Sp. z o.o., con sede a Stettino (in prosieguo: la «Feniks») e COLISEUM 2101 Sp. z o.o., anch’essa con sede a Stettino (in prosieguo: la «COLISEUM»), hanno costituito un rapporto contrattuale relativo a un progetto edilizio in Polonia. La COLISEUM ha stipulato ulteriori contratti con subappaltatori, ma non è stata in grado di pagarli. Questi subappaltatori sono stati invece pagati dalla Feniks. Di conseguenza, la COLISEUM è diventata debitrice della Feniks.

4.        La COLISEUM successivamente ha venduto un appezzamento di terreno situato in Polonia all’Azteca Products & Services SL, con sede in Alcora (Spagna) (in prosieguo: l’«Azteca»). Il prezzo di vendita è stato compensato con un debito esistente della COLISEUM nei confronti dell’Azteca.

5.        La Feniks ha citato in giudizio l’Azteca ai sensi delle disposizioni del codice civile polacco, che prevedono lo strumento denominato actiopauliana, chiedendo che si accertasse che la vendita del bene immobile non fosse efficace nei confronti della Feniks. Tale azione è stata proposta dinanzi al Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale distrettuale di Stettino), il giudice del rinvio. Tale giudice nutre dubbi circa la competenza internazionale dei giudici polacchi. La sua opinione è che la competenza può essere stabilita solo se l’azione in questione può essere qualificata come rientrante nella «materia contrattuale» ai sensi del regolamento n. 1215/2012 (6). In caso contrario, la competenza internazionale sarà determinata secondo la regola generale della giurisdizione nello Stato membro del domicilio del convenuto, in questo caso in Spagna, dove ha sede l’Azteca.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

6.        Poiché il procedimento principale è stato avviato l’11 luglio 2016, il regolamento (UE) n. 1215/2012 è applicabile ratione temporis (7).

7.        I considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(15)            È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)

(16)       Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

8.        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo non si applica ai «fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini».

9.        L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 precisa che: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

10.      L’articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

11.      L’articolo 7, che fa parte della sezione 2 del capo 2 del medesimo regolamento, enuncia che: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      (a)       in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

(b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui, secondo il contratto, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

B.      Diritto nazionale

12.      Gli articoli 527 e segg. dell’ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (legge del 23 aprile 1964, che istituisce il codice civile, Dziennik Ustaw del 2017, posizione 459) (in prosieguo: il «codice civile») introduce nel diritto polacco lo strumento cui si fa riferimento come actio pauliana. L’articolo 527 così recita:

«1. Qualora per effetto di un atto giuridico del debitore, posto in essere in pregiudizio dei creditori, un terzo abbia conseguito un vantaggio patrimoniale, ogni creditore ha diritto di chiedere che tale atto sia dichiarato inefficace nei suoi confronti, qualora il debitore abbia agito con la consapevolezza di arrecare un pregiudizio ai creditori, ed il terzo ne fosse a conoscenza o, esercitando la dovuta diligenza, avrebbe potuto averne conoscenza.

2. Un atto giuridico del debitore si considera posto in essere in pregiudizio dei creditori, qualora per effetto di tale atto il debitore sia divenuto insolvente o sia divenuto insolvente in misura maggiore rispetto a quanto non lo fosse prima del compimento dell’atto.

3. Qualora per effetto di un atto giuridico del debitore, posto in essere in pregiudizio dei creditori, il vantaggio patrimoniale sia stato conseguito da una persona ad esso strettamente legata, si presume che tale persona fosse a conoscenza del fatto che il debitore abbia agito con la consapevolezza di arrecare un pregiudizio ai creditori.

4. Qualora per effetto di un atto giuridico del debitore, posto in essere in pregiudizio dei creditori, il vantaggio patrimoniale sia stato conseguito da un imprenditore legato al debitore da rapporti economici stabili, si presume che lo stesso fosse a conoscenza del fatto che il debitore abbia agito con la consapevolezza di arrecare un pregiudizio ai creditori».

13.      Ai sensi dell’articolo 530 del codice civile, «le disposizioni degli articoli precedenti si applicano per analogia nel caso in cui il debitore abbia agito con l’intenzione di arrecare pregiudizio ai futuri creditori. Tuttavia, qualora il terzo abbia conseguito un vantaggio patrimoniale a titolo oneroso, il creditore ha diritto di chiedere che tale atto sia dichiarato inefficace solo se il terzo era a conoscenza dell’intenzione del debitore».

14.      L’articolo 531 del codice civile stabilisce quanto segue:

«1. Un atto giuridico del debitore posto in essere in pregiudizio dei creditori è dichiarato inefficace a seguito di un’azione o di un’eccezione proposta contro il terzo che, per effetto di tale atto, abbia conseguito un vantaggio patrimoniale.

2. Nel caso in cui il terzo disponga del vantaggio conseguito, il creditore può agire direttamente contro la persona a favore della quale sia stato compiuto l’atto di disposizione, sempre che tale persona fosse a conoscenza delle circostanze idonee a giustificare la dichiarazione di inefficacia dell’atto posto in essere dal debitore o qualora l’atto di disposizione sia stato compiuto a titolo gratuito».

15.      L’articolo 533 del codice civile stabilisce che «[un] terzo che ha conseguito un vantaggio patrimoniale per effetto di un atto giuridico del debitore, posto in essere in pregiudizio dei creditori, può liberarsi dall’obbligo di soddisfare la pretesa del creditore che chiede di far dichiarare l’inefficacia dell’atto purché soddisfi tale creditore o indichi allo stesso i beni del debitore sufficienti per soddisfarlo».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

16.      La società COLISEUM 2101 Sp. z o.o. ha sede nella zona di Stettino (Polonia). In qualità di appaltatore principale, ha stipulato un contratto con la società Feniks Sp. z o.o. anch’essa con sede a Stettino, in qualità di investitore (in prosieguo: la «ricorrente»). L’appalto aveva ad oggetto la realizzazione di opere a Danzica (Polonia). La COLISEUM ha concluso una serie di contratti con subappaltatori, ma successivamente è venuta meno ai propri obblighi nei confronti di tutti questi.

17.      Ai sensi delle norme sulla responsabilità solidale nel diritto polacco, la Feniks ha saldato, sulla base di accordi subordinati a condizioni e contratti sull’adesione al debito, il debito di PLN 757 828,10 dovuti dalla COLISEUM ai subappaltatori. Di conseguenza, la Feniks è divenuta creditrice della COLISEUM per un importo totale di PLN 1 396 495,48.

18.      Sulla base di un contratto concluso il 30 gennaio 2012 a Stettino, la COLISEUM ha venduto un bene immobile situato a Stettino alla Azteca Products & Services SL, con sede ad Alcora (Spagna) (in prosieguo: la «convenuta»).

19.      La convenuta è dunque divenutadebitrice della COLISEUM per un importo di PLN 6 079 275. Contemporaneamente, la COLISEUM era debitrice della convenuta a titolo di contratti di finanziamento conclusi per un importo di PLN 4 987 861,30. Con un altro contratto stipulato a Stettino il 31 gennaio 2012, la convenuta e la COLISEUM hanno convenuto la compensazione dei reciproci crediti. Di conseguenza, la convenuta era tenuta a pagare a favore della COLISEUM l’importo di PLN 1 091 413,70.

20.      Secondo la ricorrente, la COLISEUM è insolvente, il contratto di compravendita ha aumentato tale insolvenza e, concludendo il contratto, la COLISEUM ha agito con la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori attuali e futuri.

21.      L’11 luglio 2016, la ricorrente ha citato in giudizio la convenuta dinanzi al Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino), chiedendo di far dichiarare inefficace nei confronti della ricorrente il contratto di compravendita.

22.      Per stabilire la competenza internazionale di tale giudice, la ricorrente si è basata sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. Essa ha osservato che la locuzione «sprawy dotyczące umowy» («materia contrattuale») deve essere intesa nel senso di fare riferimento a una fattispecie in cui il contratto costituisce il motivo per il quale si agisce in giudizio allo scopo di ottenere una decisione in merito alla domanda ad esso direttamente attinente. Tale è il caso di una actio pauliana proposta contro la convenuta.

23.      La convenuta ha eccepito l’incompetenza dei tribunali polacchi e ha chiesto il rigetto del ricorso. A suo parere, la domanda volta a far dichiarare l’inefficacia di un atto giuridico non riguarda una controversia in «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Essa ritiene inoltre che il credito in questione non rientri nemmeno in nessun altro criterio di competenza speciale o esclusiva prevista dal regolamento n. 1215/2012. Essa ha considerato che, poiché la convenuta ha sede in Spagna, la domanda dovrebbe proporsi in tale Stato membro, ai sensi della norma generale di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1215/2012.

24.      In tale contesto, il Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre le seguenti questioni alla Corte di giustizia:

«a)      Se una controversia risultante da un’azione promossa contro un acquirente stabilito in uno Stato membro, diretta a far dichiarare l’inefficacia di un contratto di compravendita di un bene immobile situato nel territorio di un altro Stato membro, fondata sul pregiudizio arrecato ai creditori del venditore, contratto che è stato concluso ed eseguito integralmente nel territorio di tale altro Stato membro, costituisca una controversia in “materia contrattuale” ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

b)      Se tale questione debba essere risolta applicando il principio dell’acte éclairé, mediante il richiamo alla sentenza della Corte, del 17 giugno 1992, nella causa C‑26/91 (Jakob Handte & Co. GmbH/Traitements mécano-chimiques des surfaces SA), EU:C:1992:268, anche se quest’ultima riguardava la responsabilità per vizi della merce di un produttore il quale non poteva prevedere a chi la merce sarebbe stata successivamente rivenduta e, quindi, chi avrebbe acquisito il diritto di agire nei suoi confronti, mentre l’azione contro l’acquirente “diretta a far dichiarare l’inefficacia del contratto di compravendita di un bene immobile”, in ragione del pregiudizio arrecato ai creditori del venditore, richiede, perché possa spiegare i suoi effetti, la conoscenza da parte dell’acquirente del fatto che il negozio giuridico (contratto di compravendita) sia stato compiuto in pregiudizio dei creditori, cosicché l’acquirente deve prendere in considerazione l’eventualità che un creditore personale del venditore possa proporre una tale domanda.»

25.      Hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente, la convenuta, il governo polacco, il governo della Confederazione svizzera nonché la Commissione europea. La ricorrente, la convenuta, il governo polacco e la Commissione hanno presentato osservazioni orali all’udienza che si è tenuta l’11 aprile 2018.

IV.    Valutazione

26.      Il giudice del rinvio desidera sapere se un’actio pauliana, come prevista dal codice civile polacco, può essere considerata come rientrante nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2015. Esso si chiede, inoltre, se la sentenza della Corte nella causa Handte (8) si estenda alla fattispecie in esame.

27.      Esaminerò le due questioni congiuntamente. In primo luogo, esporrò le origini e le diverse forme di actio pauliana esistenti (A). In secondo luogo, esaminerò le norme sulla competenza dell’Unione in materia di actio pauliana e spiegherò perché l’actio pauliana non può essere qualificata, nel particolare contesto del caso di specie, come relativa a una controversia in «materia contrattuale» (B). Infine, passerò allo stesso problema a livello generale: dopo varie decisioni di questa Corte che hanno stabilito cosa non è un’actio pauliana, forse è giunto il momento di affrontare la questione di cosa sia realmente un’actio pauliana, come quella oggetto del procedimento principale, e come dovrebbe essere trattata ai fini della competenza (C).

A.      Le origini e le molte facce della actio pauliana

28.      Le radici dell’actio pauliana si trovano nel diritto romano (1). Oggi, sebbene persistano alcune caratteristiche comuni attribuibili a quel remoto passato, vi sono di fatto negli Stati membri più forme nazionali diverse di actio pauliana (2).

1.      Diritto romano

29.      Come ha affermato l’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, anche in epoca romana l’actio pauliana si era già evoluta da «strumento esecutivo che conferiva al creditore il diritto di vendere il debitore come schiavo» a procedura «che permetteva al creditore di rescindere gli atti per lui pregiudizievoli realizzati dal debitore con intento fraudolento» esperendo un’«azione (…) contro il terzo acquirente del bene controverso» (9).

30.      Nel periodo classico, sembra che esistessero due rimedi particolari per affrontare il trasferimento fraudolento di beni: restitutio in integrum ob fraudem e interdictum fraudatorium (10).

31.      In primo luogo, la restitutioin integrum ob fraudem consentiva a un curatore fallimentare (curator bonorum) di chiedere al magistrato competente di ordinare la restituzione dei beni trasferiti in modo fraudolento al patrimonio del debitore. Di norma questo rimedio si attuava dopo l’apertura della procedura di insolvenza, ma prima della vendita forzata dei beni. Essa faceva sì che i beni trasferiti in modo fraudolento fossero presi in considerazione nel contesto della vendita forzata del patrimonio del debitore.

32.      In secondo luogo, l’interdictum fraudatorium era un rimedio disponibile per un particolare creditore. Il creditore interessato poteva chiedere al magistrato di emettere un’ordinanza (interdictum) di reintegra dei beni trasferiti fraudolentemente nel patrimonio del debitore, in modo che il creditore interessato potesse chiedere il risarcimento dei danni causati da tale trasferimento.

33.      Lacodificazione di Giustiniano sembra aver fuso questi due rimedi in un’unica azione chiamata Pauliana (11). È alquanto interessante notare come (e forse con qualche rilevanza ai nostri giorni) si sia evidentemente ritenuto che la natura dell’azione fosse abbastanza simile, a prescindere dal fatto che fosse esperita nell’ambito della procedura d’insolvenza oppure da un singolo creditore, giustificando così la fusione di due mezzi di ricorso precedentemente distinti sotto un unico titolo.

34.      In ogni caso, sembra esserci un consenso su tre diversi elementi qualificanti di tale azione (12): in primo luogo, il danno effettivo (di natura oggettiva) che esisteva al momento della proposizione dell’azione (eventus damni); in secondo luogo, l’intenzione del debitore di danneggiare i suoi creditori (consilium fraudis), cioè la volontà da parte del debitore di cagionare un eventus damni; e in terzo luogo, la malafede del terzo (scientia fraudis), la consapevolezza del terzo che l’atto fraudolento era stato commesso con il consilium fraudis del debitore.

2.      Forme nazionali attuali

35.      Oggi, con actio pauliana ci si riferisce generalmente a un determinato tipo di rimedio giuridico che dà a un creditore la possibilità di far dichiarare inefficace nei confronti di tale creditore un atto realizzato da un debitore per ridurre il suo patrimonio mediante il trasferimento di beni a terzi. Di norma, il creditore propone l’azione direttamente nei confronti del terzo. La nozione di actio pauliana è definita come una «serie di tecniche per concedere la protezione ai creditori nei casi in cui il debitore riduce i suoi beni aggredibili al fine di evitare di pagare i propri debiti» (13).

36.      Tuttavia, a un esame più attento, gli elementi comuni lasciano spazio a molte differenze. Forse non nel tipo, ma sicuramente nel modo in cui lo strumento è messo in atto. Metaforicamente parlando, come in Cloud Atlas (14), una serie di temi e motivi (generali) rimangono gli stessi per tutto il film, mentre le epoche, i volti e i luoghi (veri) in cui questi temi sono fissati e ritornano continuano a cambiare. Da un punto di vista comparativistico, attualmente vi sono due elementi comuni, ma anche almeno due grandi differenze tra gli Stati membri.

37.      Il primo elemento comune è il rapporto triangolare fra le tre parti basato su i) l’esistenza di un debito tra un debitore e un creditore, ii) un’operazione tra il debitore e il terzo, e iii) l’esistenza di un «intento fraudolento» da parte del debitore – nonché la consapevolezza che il cessionario abbia di tale circostanza. In detta relazione triangolare, la funzione dell’actio pauliana è essenzialmente protettiva in tutti i sistemi: limitare gli effetti giuridici nei confronti del creditore della cessione dei beni del debitore quando tale cessione ostacola le possibilità del creditore di riscuotere il debito (15).

38.      Una seconda caratteristica relativamente comune è una divisione interna all’actio pauliana tra la sua forma più generale nel contesto del diritto civile e la sua espressione più specifica nel contesto dell’insolvenza (16). La principale differenza tra queste due categorie «consiste negli effetti delle rispettive azioni»: nel diritto civile gli effetti sono «limita[ti] ai singoli creditori ricorrenti», mentre ai sensi delle norme sull’insolvenza, il beneficio riguarda tutti i creditori interessati dalla procedura di insolvenza (17).

39.      Per quanto riguarda le differenze, in primo luogo, a livello della classificazione concettuale dell’actio pauliana, non sembra esservi opinione concorde quanto alla questione se un’actio pauliana costituisca un diritto in rem, connesso ai beni trasferiti in maniera fraudolenta, o un diritto in personam, legato allo specifico creditore. Secondo alcuni, quest’ultimo approccio sembra essere prevalente «anche se si riconoscono alcuni effetti reali [dell’actio pauliana]» (18).

40.      Tale differenziazione ha in realtà radici molto più profonde. Essa si connette alla percezione e alla qualificazione sistemica dell’actio pauliana nel rispettivo ordinamento giuridico. Alcuni diritti nazionali prevedono tale azione nell’ambito delle disposizioni procedurali per la vendita forzata dei beni. Altri ordinamenti la disciplinano con norme di diritto sostanziale come quelle applicabili ai contratti e alle obbligazioni. Esistono anche ordinamenti giuridici che concepiscono l’azione come rimedio generale, sistematicamente collegato alla questione della validità o l’opponibilità degli atti giuridici. Quest’ultima situazione sembra essere il caso anche della normativa polacca, citata nell’ordinanza di rinvio.

41.      In secondo luogo, e soprattutto per il caso in esame, uno studio comparativistico rivela ulteriori differenze quando si tratta di qualificare l’actio pauliana allo scopo di determinare la competenza internazionale e la legge ad essa applicabile (19). Per entrambe le ragioni, il fatto che l’actio paulianariguardi una relazione triangolare tra il creditore, il debitore e un cessionario crea difficoltà nella qualificazione dei rapporti giuridici creati in questo contesto. Tali difficoltà derivano dalla pluralità dei criteri di collegamento e degli interessi in gioco, pluralità che rende problematico «determinare quali fra tali interessi sia prevalente e di orientamento» (20).

B.      Actio pauliana e regole di competenza dell’Unione

42.      A livello di competenza giurisdizionale internazionale, la questione fondamentale da risolvere, in via preliminare, è stabilire se una determinata actio pauliana sia esperita nell’ambito di una procedura di insolvenza o al di fuori di tale contesto. A seconda della risposta, si applicano differenti norme sulla competenza e sostanziali.

43.      La Corte ha chiarito piuttosto presto che un’actio pauliana esperita nell’ambito di una procedura di insolvenza non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 (e dei suoi predecessori giuridici) perché il suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), esclude le questioni relative all’insolvenza (21).

44.      Le norme specifiche di competenza che si applicano nel contesto dell’insolvenza sono definite nel regolamento sull’insolvenza (22). La Corte ha fornito ulteriori indicazioni su quando una particolare azione revocatoria rientri nel contesto dell’insolvenza. In quanto fortemente dipendenti dal contesto di fatto e di diritto di ciascun caso di specie, l’applicazione di tali orientamenti può non essere sempre semplice (23).

45.      Nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio indica che la COLISEUM è insolvente. Tuttavia, risulta che un’istanza di fallimento contro tale società è stata respinta. Ciò è stato confermato anche in udienza. Ne consegue che, quando la ricorrente ha citato in giudizio la convenuta, la COLISEUM non era oggetto di alcuna procedura di insolvenza. Di conseguenza, le pertinenti norme per determinare la competenza internazionale devono essere reperite nel regolamento n. 1215/2012.

46.      Tuttavia, né il regolamento n. 1215/2012 né i suoi predecessori giuridici contengono alcuna norma che sancisca quale giudice sia competente a conoscere un’azione come l’actio pauliana di cui trattasi nel procedimento principale. Allo stesso modo, i regolamenti Roma I (24) e Roma II (25), concernenti, rispettivamente, la legge applicabile ai rapporti contrattuali ed extracontrattuali, non si pronunciano sulla questione e, di conseguenza, non offrono alcuna fonte di ispirazione su come affrontare l’actio pauliana (26).

47.      Ciò premesso, la Corte ha già avuto occasione di prendere posizione su diversi criteri di competenza presi in considerazione (ed esclusi) nel presente contesto (1). La principale questione sollevata nel caso di specie è se un criterio di competenza che non è stato espressamente esaminato (quello relativo alla «materia contrattuale»), possa applicarsi in un caso come quello di specie (2).

1.      I criteri di competenza già esclusi

48.      La Corte ha precisato che un’azione analoga nei suoi principali elementi a quella in questione nella presente causa (27) non può rientrare fra i criteri della competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari (28), esecuzione delle decisioni (29), provvedimenti provvisori (30) e illeciti civili (31).

49.      Nella sentenza Reichert I (32), la Corte ha dichiarato che l’actio pauliana di diritto francese non rientra nell’ambito di una competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari. In quella causa, i sigg. Reichert, domiciliati in Germania, avevano donato un bene immobile situato in Francia al figlio. Il loro creditore, Dresden Bank, impugnava tale trasferimento dinanzi a un giudice francese.

50.      La Corte ha spiegato che la competenza esclusiva materia di diritti reali «non ingloba il complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, (…) tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo». Non era questo il caso dell’azione in questione, poiché quest’ultima «ha il suo fondamento nel diritto di credito, diritto personale del creditore nei confronti del debitore, e mira a proteggere il diritto di garanzia di cui il primo può disporre sul patrimonio del secondo. Se essa ha successo, la sua conseguenza è di rendere inopponibile al solo creditore l’atto di disposizione stipulato dal debitore in frode ai diritti del primo». Inoltre, «il suo esame non richiede[va] la valutazione di fatti né l’applicazione di norme ed usi del luogo di ubicazione del bene che possano giustificare la competenza di un giudice dello Stato nel quale si trova[va] l’immobile» (33). La Corte ha concluso osservando che tale constatazione non era influenzata dal fatto che le norme nazionali che disciplinano la pubblicità fondiaria possano richiedere che vengano intraprese azioni nello Stato in cui è situato quel bene immobile (34).

51.      Poco dopo, la Corte ha aggiunto, nella sentenza Reichert II (35), che la stessa actio pauliana non è né una misura provvisoria, né un’azione in giudizio relativa all’esecuzione di una sentenza. Non rientrava nemmeno in materia di illeciti civili dolosi o colposi.

52.      La Corte ha spiegato che, in primo luogo, l’azione controversa non poteva essere equiparata a un provvedimento provvisorio o cautelare e che, in secondo luogo, «[s]e da un lato (…) essa è volta a tutelare gli interessi del creditore (…) nella prospettiva di una successiva esecuzione forzata dell’obbligazione, il suo scopo non è (…) quello di far dirimere una controversia sorta circa il “ricorso alla forza, alla coercizione o all’espropriazione di beni mobili ed immobili per assicurare l’esecuzione materiale delle decisioni e degli atti”» (36). In terzo luogo, la Corte ha inoltre affermato che il criterio di competenza relativo agli illeciti civili non poteva essere applicato perché l’actio pauliana «non mira a far condannare il debitore al risarcimento dei danni causati al creditore con l’atto fraudolento, ma ad eliminare, nei confronti del creditore stesso, gli effetti dell’atto dispositivo compiuto dal debitore Essa si dispiega non solamente contro il debitore, ma anche contro il beneficiario dell’atto, terzo rispetto al rapporto obbligatorio intercorrente tra il creditore e il debitore, ivi compreso il caso in cui, se l’ atto è stipulato a titolo gratuito, costui sia in buona fede» (37).

53.      In queste due sentenze, la Corte ha esaminato l’applicabilità dei criteri di competenza speciale o esclusiva che potrebbero essere considerati nel contesto dell’actio pauliana, ad eccezione di quello relativo alla materia contrattuale. La possibile applicabilità di tale criterio di competenza, di cui mi occuperò nella sezione seguente, è al centro della presente causa.

2.      Il caso in esame: si tratta di una controversia in «materia contrattuale»?

54.      Secondo la giurisprudenza costante, «la nozione di “materia contrattuale” deve essere interpretata in modo autonomo, al fine di garantire l’applicazione uniforme della stessa in tutti gli Stati membri» (38). Nella sentenzaHandte, una decisione invocata dal giudice del rinvio, così come nella relativa giurisprudenza, la Corte ha spiegato che l’applicabilità di tale criterio di competenza richiede l’esistenza di un «obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra» (39) su cui si basa l’azione del ricorrente, sebbene non sia necessaria la stipula di un contratto (40). In altre parole, la possibilità di fare riferimento a quel criterio di competenza si basa sulla causa dell’azione in giudizio (41) e non sull’identità delle parti (42). Tuttavia, l’identificazione di un’obbligazione è necessaria «posto che la competenza del giudice nazionale è determinata (…) in relazione al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita» (43).

55.      Secondo alcuni, la Corte ha già implicitamente escluso l’applicabilità del criterio di competenza relativo alla materia contrattuale per l’actio pauliana francese nella sentenza Reichert. In tal senso, l’avvocato generale Gulmann nella causa Reichert II ha osservato che «non sarebbe probabilmente né corretto né utile considerare siffatta azione ex contracto, a prescindere dal fatto che il credito trovi la sua giustificazione in un contratto (…) e che l’atto dispositivo impugnato consista nel trasferimento di un bene patrimoniale» (44). Un’idea analoga è stata espressa dall’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Deko Marty Belgium in cui ha osservato che «Benché [la sentenza Reichert I] non contenga una dichiarazione esplicita in tal senso, se ne desume la competenza dello Stato in cui è domiciliato il convenuto» (45). Anche parte della dottrina ha espresso un’opinione simile (46).

56.      Tuttavia, resta il fatto che la Corte non ha mai esplicitamente escluso il criterio di competenza relativo alla materia contrattuale. La ragione pratica di ciò è che nel contesto specifico di entrambe le sentenze Reicherttale questione non è stata sollevata dal giudice del rinvio. Per contro, una questione su tale criterio di competenza è stata espressamente sollevata nel caso di specie.

57.      È certamente vero che, nella maggior parte delle situazioni, il presunto atto fraudolento (tra il debitore e il cessionario) è di solito di natura contrattuale. Spesso, anche i diritti sottostanti che il creditore cerca di tutelare mediante l’actio pauliana avranno natura contrattuale.

58.      Si potrebbe dire che sussiste una situazione simile nel caso di specie, sebbene non sia del tutto chiaro se la ricorrente abbia pagato i debiti della COLISEUM in forza di obbligazioni contrattuali della ricorrente, di obblighi di legge (a causa della responsabilità solidale imposta dalla legge), o da una combinazione di entrambi.

59.      Tuttavia, anche supponendo che entrambi i rapporti interessati nel caso di specie (ricorrente-COLISEUM, COLISEUM-convenuta) siano di natura contrattuale, la domanda è se tale fondamento contrattuale sia una ragione sufficiente per concludere che l’actio pauliana di cui trattasi rientri nel criterio di competenza relativo alla «materia contrattuale».

60.      La convenuta, i governi polacco e svizzero, nonché la Commissione sono del parere che l’actio pauliana di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

61.      Concordo con la soluzione proposta da tali parti intervenute, sebbene per motivi diversi.

62.      Supponendo che si debba considerare l’applicabilità del criterio di competenza relativo alla materia contrattuale, la questione che si pone immediatamente è quale dei due contratti potenzialmente coinvolti debba essere ritenuto pertinente. Quale dei due contratti riguarderebbe in concreto un’actio pauliana?

63.      In teoria, si potrebbero prendere in considerazione tre opzioni.

64.      In primo luogo, si potrebbe dire che l’actio pauliana riguardi il contratto intervenuto per primo, tra la ricorrente (in qualità di creditrice) e la COLISEUM (in qualità di debitrice). La logica che collega l’actio pauliana a tale contratto sarebbe quella di garantire taluni diritti ed obbligazioni derivanti da detto primo contratto, vale a dire al fine di ottenere la restituzione della somma corrispondente al debito della COLISEUM. Pertanto, la competenza per l’azione secondaria (actio pauliana) dovrebbe seguire la competenza del primo contratto (47).

65.      Lasciando da parte sia la questione dell’eventuale ammissibilità di un tale approccio ai sensi del rispettivo diritto nazionale, sia quale sia stato in realtà il preciso rapporto giuridico tra la ricorrente e la COLISEUM a livello nazionale (48), resta il fatto che tale nesso è semplicemente troppo debole e troppo distante. Il trasferimento di un bene immobile a un terzo ha semplicemente molto poco a che fare con il primo contratto, l’originale. Definire «materia contrattuale» in maniera talmente ampia sarebbe in contrasto con la logica del criterio di competenza speciale. Ciò inoltre significherebbe semplicemente che qualsiasi successivo negozio giuridico di una delle parti del contratto originario potrebbe sempre costituire «materia contrattuale», perché la diminuzione dei beni di una delle parti contrattuali, in tale logica, sarebbe sempre una questione relativa al contratto originario.

66.      In secondo luogo, connettere l’actio pauliana con il contratto che è stato stipulato in un momento successivo, tra la COLISEUM e la convenuta, asseritamente a danno della ricorrente, potrebbe sembrare più appropriato. Sarebbe, a un certo livello, più logico: l’obiettivo dell’actio pauliana è quello di rendere inefficace un elemento di quel secondo contratto: la cessione dei beni che è stata l’oggetto del contratto successivo.

67.      Anche questo secondo approccio è, tuttavia, problematico. Ciò che la ricorrente chiede in ultima analisi non è rendere il secondo contratto inefficace, o addirittura nullo, ma tutelare i propri diritti. In linea di principio non è rilevante se tali diritti saranno tutelati mediante la vendita dei beni interessati dal secondo contratto o in altro modo, come quando il cessionario acconsente di soddisfare la ricorrente «o indichi allo stesso i beni del debitore [come la COLISEUM] sufficienti per soddisfarlo» (49). In altre parole, taleactio pauliana è scollegata anche dalle specifiche e concrete obbligazioni derivanti dal secondo contratto. L’unico elemento che questi due negozi giuridici hanno in comune è la fissazione di un determinato importo pecuniario.

68.      Ad ogni modo, si dovrebbe inoltre aggiungere e sottolineare che entrambi i metodi di cui sopra non soddisfano il requisito di «obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra» (50), vale a dire dalla convenuta nei confronti della ricorrente. Anche se la giurisprudenza di questa Corte non richiede che le parti del procedimento e del rispettivo contratto siano le stesse, sembra difficile ritenere che la mera proposizione di un’actio pauliana crei un rapporto di diritto sostanziale tra la ricorrente e la convenuta a seguito, ad esempio, di un qualche genere di surrogazione giuridica derivante da un atto della COLISEUM (in quanto debitore iniziale della ricorrente) (51).

69.      In terzo luogo, si potrebbe anche sostenere, analogamente a quanto era stato suggerito dall’avvocato generale Sharpston nella causa ERGO Insurance (52)nel contesto di un’azione di regresso intentata da un assicuratore contro un altro assicuratore (non legati reciprocamente da un contratto, ma avendo ciascuno di essi stipulato un contratto con il soggetto responsabile di un sinistro) che ciò che rileva è l’esistenza di obbligazioni contrattuali su cui si fonda la rispettiva domanda, senza le quali il rispettivo ricorrente non avrebbe alcuna base giuridica per agire in giudizio. Pertanto, non vi sarebbe alcuna necessità di scegliere uno dei due contratti. Da questo punto di vista, poiché l’actio paulianain ogni caso grava «nell’orbita» di un contratto, diventa materia contrattuale, senza che sia necessario individuare specificamente quale contratto.

70.      Mentre un tale approccio potrebbe essere una soluzione pragmatica nello specifico contesto assicurativo, dove infatti, in fin dei conti, tutti i protagonisti saranno collegati gli uni agli altri da una rete di contratti, nel caso di specie, sarebbe invece difficilmente accettabile per concludere che la situazione è di natura «contrattuale», a prescindere da quale contratto consente di giungere a tale conclusione. Ciò non solo perché una tale risposta sarebbe basata su una serie di presupposti piuttosto discutibili, ma anche, piuttosto pragmaticamente, perché per applicare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, è necessario individuare il pertinente luogo di esecuzione. Entrambi i contratti coinvolti nel presente procedimento hanno un diverso oggetto e pertanto luoghi di esecuzione autonomamente definiti.

71.      In sintesi, nel caso di specie, non sembra possibile invocare l’uno o l’altro contratto eventualmente intercorrente tra la ricorrente e la COLISEUM e tra la COLISEUM e la convenuta, per concludere che si applica il criterio di competenza relativo alla materia contrattuale.

72.      Per tali motivi, la mia prima conclusione intermedia è, pertanto, che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia contrattuale» in tale disposizione non riguarda un’azione, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale una causa è promossa nei confronti di un acquirente stabilito in uno Stato membro, volta a far dichiarare che un contratto di compravendita di beni immobili situati nel territorio di un altro Stato membro è inefficace in quanto pregiudica i creditori del venditore.

C.      Che cosa è l’actio pauliana ai fini della competenza giurisdizionale internazionale?

73.      Nel corso del tempo, nella giurisprudenza di cui sopra (53), la Corte ha escluso l’actio paulianada diversi criteri di competenza: illeciti civili dolosi; misure provvisorie; esecuzione delle sentenze e competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari. Nella sezione precedente delle presenti conclusioni, ho proposto, nel contesto del caso di specie, di escludere anche il criterio relativo alla materia contrattuale.

74.      Il minimalismo giudiziario è una virtù. Tuttavia, come per molte altre cose buone, il presupposto della loro perdurante bontà è la moderazione. Dopo anni di «palla avvelenata giudiziaria» che ha fornito (abbastanza comprensibilmente, in considerazione della precisa formulazione delle questioni pregiudiziali) risposte negative, eliminando un criterio di competenza dopo l’altro, e a meno che altri criteri di competenza non vogliano essere esplorati in modo simile in futuro (sebbene il gruppo di criteri di competenza ragionevolmente concepibili sia diventato piuttosto scarno ormai), forse i tempi sono maturi per fornire anche qualche indicazione positiva: non solo su ciò che un’actio pauliananon è, ma anche su cosa, in termini di competenza internazionale, potrebbe essere.

75.      Un siffatto modo di procedere è opportuno anche per altri due motivi. In primo luogo, dopo aver analizzato la maggior parte dei criteri di competenza speciale (ed esclusiva) ragionevolmente ipotizzabili a disposizione, sembra che stia adesso chiaramente emergendo una spiegazione di principio in base alla quale, per quanto riguarda un’actio pauliana come quella di cui al procedimento principale, è il criterio di competenza generale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che sarà applicabile (1). In secondo luogo, nonostante le potenziali difficoltà pratiche che possono derivare da un tale risultato in un caso specifico, ma ritenendo che dette difficoltà non possono modificare la soluzione di principio proposta, la discussione su tali questioni potrebbe tuttavia fornire stimoli per potenziali future riflessioni legislative a livello di Unione (2).

1.      La natura camaleontica dell’actio pauliana

76.      In sintesi, la ragione di principio per cui l’actio pauliana del tipo di cui alla causa principale non rientra in nessuna delle caselle (speciali o esclusive) del regolamento n. 1215/2012 è la natura camaleontica di tale azione. I singoli criteri di competenza speciale, in particolare quelli relativi ai contratti o all’illecito doloso, sono essenzialmente (ex ante) fondati sul titolo. Al contrario, un’actio pauliana come quella di cui alla causa principale, ma evidentemente presente anche in taluni altri Stati membri, è (ex ante) a titolo indeterminato: qualunque atto giuridico, non solo un contratto, effettuato a danno del creditore, può essere impugnato.

77.      È alquanto probabile che, in pratica, l’actio pauliana sarà spesso connessa, in un modo o nell’altro, a un contratto. Tuttavia, questo non significa necessariamente che tale fondamento sarà sempre presente. Vi può essere, di fatto, una doppia distinzione. In primo luogo, il diritto sottostante del creditore può essere di natura diversa: può essere di origine legislativa o può essere un diritto a ricevere un risarcimento per danni causati o basati su obblighi di legge. In secondo luogo, e forse cosa più importante, lo stesso presunto atto fraudolento commesso dal debitore che si sta impugnando può essere di natura non contrattuale. Potrebbe essere un atto illecito doloso. Potrebbe anche essere un altro atto giuridico unilaterale con l’obiettivo di arrecare uno svantaggio ai creditori.

78.      Considerando le caratteristiche specifiche del caso di specie, un’actio paulianacome quella descritta nell’ordinanza di rinvio sembra avere un ampio ambito di applicazione. In base agli articoli 527 e segg. del codice civile polacco, esso sembra offrire un rimedio giuridico contro qualsiasi atto giuridico di un debitore commesso a danno dei creditori. Come infatti sottolineato dal governo polacco in udienza, tale formulazione dimostra che esso può essere utilizzato dal creditore per tutelare i suoi diritti, a prescindere dalla natura contrattuale o non contrattuale del presunto atto fraudolento (54).

79.      A meno che e fino a quando tale azione non venga avviata, essa non ha uno specifico contenuto contrattuale o di altro tipo. Metaforicamente parlando, al pari di un camaleonte, un’actio paulianacome quella di cui trattasi nel procedimento principale sembra essere in grado di mimetizzarsi in funzione del tipo di atto giuridico che intende contestare. Prima che il camaleonte venga a contatto con il rispettivo contesto in questione, non è possibile affermare, in termini generali, quale colore adotterà. Questa capacità unica, tuttavia, impedisce la sua classificazione nell’ambito del regolamento n. 1215/2012 il quale, al fine di applicare i criteri di competenza speciale, richiede che quel colore sia noto e prevedibile ex ante.

80.      Sembra che questo problema sia già emerso nel contesto del graduale processo di esclusione operato dalla Corte nel corso degli anni, nel senso che, in sintesi, tale tipo di azione non può essere semplicemente classificata in astratto, in generale, ed ex ante al fine di inserirla in un astratto criterio di competenza. Anche se, naturalmente, tali esclusioni sono state operate con riguardo a una determinata forma nazionale di actio pauliana, esse valgono anche a un livello più generale, in relazione alla risposta di principio.

81.      Forse due osservazioni supplementari sono necessarie a tal riguardo. In primo luogo, per quanto riguarda il criterio di competenza in materia di responsabilità da illecito (55) è vero che la natura fraudolenta del trasferimento della proprietà sposta l’actio pauliana molto vicino all’area del diritto della responsabilità civile. Si potrebbe argomentare che, indipendentemente da quale sia il preciso atto giuridico del debitore oggetto di contestazione, un’actio pauliana potrebbe sempre essere intesa come una tutela da una forma di illecito: essenzialmente una forma di frode (56).

82.      Ciò detto, indipendentemente dalle ragioni per le quali la Corte ha già escluso tale criterio di competenza nella causa Reichert II (57), concepire un’actio pauliana sempre come una forma di illecito doloso crea un duplice problema: concettuale, ma anche pratico. A livello concettuale, l’eventuale applicabilità a un’actio pauliana intesa in senso ampio («camaleontica») conduce a problemi simili a quelli dell’applicazione del criterio di competenza relativo alla materia contrattuale (58). Da un punto di vista pragmatico, considerare un’actio paulianasempre come equivalente a una tutela da un illecito doloso, comporterebbe l’istituzione di ancora un altro foro competente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento n. 1215/2012, potenzialmente diverso da quello di cui all’articolo 7, paragrafo 1 e/o all’articolo 4, paragrafo 1.

83.      In secondo luogo, nella stessa sentenza, la Corte ha anche escluso l’applicazione del criterio di competenza relativo alle misure provvisorie (59). Tuttavia, si potrebbe suggerire che l’actio pauliana crei una specie di vincolo che grava sulla proprietà oggetto della cessione fraudolenta fino a quando il diritto del creditore è soddisfatto. In tale prospettiva, essa ha una funzione analoga.

84.      Considerando i requisiti sostanziali relativi alle misure provvisorie, è una caratteristica abbastanza comune che i diritti nazionali subordinino la concessione di tali misure all’esistenza del requisito del fumus boni iuris (presunzione di un sufficiente fondamento giuridico che corrisponde in generale al concetto di common law di («good arguable case»: posizione giuridica sostenibile) e del periculum in mora (rischio che il diritto del ricorrente possa essere pregiudicato dal trascorrere del tempo) (60). Requisiti analoghi sono stati stabiliti anche a livello dell’Unione (61).

85.      Di conseguenza, data la somiglianza tra la funzione dell’actio pauliana, da un lato, e quella delle misure cautelari, dall’altro, si potrebbe forse suggerire che criteri analoghi al fumus boni iuris e al periculum in mora si potrebbero utilizzare anche nel contesto dell’actio pauliana. Ciò al fine di spostare la competenza internazionale in favore del ricorrente, laddove vi siano elementi che indichino che tale azione può essere fondata, e laddove vi siano elementi che dimostrino la volontà di strutturare la cessione fraudolenta in modo tale da rendere più difficile il contenzioso per il ricorrente (scegliendo un cessionario domiciliato in uno Stato membro altrimenti estraneo al rapporto giuridico preesistente tra il debitore e il creditore).

86.      Per quanto questo approccio possa essere attraente, esso omette di prendere in considerazione il fatto che l’actio pauliana non istituisce un procedimento «incidentale» che non pregiudica il merito (su cui si decide in un altro procedimento) (62). È piuttosto il contrario: l’actio pauliana cerca e conduce (quando ha successo) a una decisione sul merito autonomamente. Il vincolo di fatto che viene creato come esito della stessa costituisce il risultato nel merito che il creditore vuole ottenere. Essa è quindi in linea di principio (fatte salve le rispettive norme nazionali) un’azione nel merito a pieno titolo, che non si concilia bene con l’applicazione dei criteri più leggeri sull’onere della prova, come quelli presumibilmente costituiti dal fumus boni iuris e dal periculum in mora.

87.      In sintesi, il carattere unico dell’actio pauliana, che, anche se affrontato su un piano più astratto, non può giustificare la riapertura di alcuno dei criteri di competenza già esclusi dalla Corte, conduce alla mia seconda conclusione intermedia, secondo la quale il giudice competente a conoscere di un’azione come quella di cui alla causa principale deve essere stabilito a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

2.      Le possibili difficoltà di applicazione della regola generale

88.      Applicata ai fatti del procedimento principale, la regola generale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, comporterà concretamente l’attribuzione della competenza sull’azione della ricorrente ai giudici spagnoli. Come esaminato in dettaglio in sede di udienza, tale soluzione può apparire impraticabile, dato che sia la ricorrente sia la COLISEUM sono domiciliati in Polonia, e anche altri elementi della presente causa sono situati in tale Stato membro (luogo di esecuzione del progetto edilizio, ubicazione del bene immobile di cui trattasi, stipula del contratto di compravendita di tale bene). «Solo» la sede del convenuto si trova in Spagna.

89.      Del resto, come ricorda il giudice del rinvio, il creditore può essere obbligato a intentare un’actio pauliananon solo nei confronti del cessionario (come la convenuta), ma anche nei confronti di altri acquirenti potenziali dei beni di cui trattasi. Se la competenza deve essere determinata sulla base del domicilio del convenuto, il creditore dovrà proporre ulteriori azioni dinanzi ai giudici di (potenzialmente) diversi Stati membri. Ciò può comportare costi sproporzionati e il pregiudizio subito dal creditore sarà aggravato come risultato delle norme che disciplinano la competenza giurisdizionale.

90.      Si potrebbe pertanto affermare che l’obiettivo di buona amministrazione della giustizia che giustifica, in generale, l’applicazione dei criteri di competenza speciale, contenuto nel considerando 16 del regolamento n. 1215/2012, dovrebbe spostare il foro competente in Polonia, in quanto vi sarebbe un collegamento più stretto tra tale Stato membro e la controversia di cui al procedimento principale.

91.      Tale ragionamento non è convincente.

92.      In primo luogo, il riferimento all’obiettivo enunciato in un considerando su cui si basano i criteri di competenza speciale non può, di per sé, prevalere sull’applicazione della regola principale, se le condizioni di applicazione del criterio di competenza speciale non sono soddisfatte.

93.      In secondo luogo, il criterio del foro del domicilio del convenuto è proprio il principale fattore di collegamento ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1215/2012. Pertanto, il fatto che «solo» il domicilio della convenuta sia situato in uno Stato membro A, mentre tutti gli altri elementi sono situati nello Stato membro B, non stabilisce la competenza dello Stato membro B, quando non può applicarsi nessuno dei criteri di competenza speciali o esclusivi. Inoltre, l’affermazione (implicitamente sfavorevole) che «solo» il domicilio del convenuto sia situato in Spagna non tiene conto del fatto che la consapevolezza della convenuta circa il presunto intento fraudolento della COLISEUM costituisce un elemento che dovrà essere accertato e che può, a fini probatori, avere un nesso con la Spagna.

94.      In terzo luogo, il riconoscimento di una competenza speciale in funzione dei fatti di un caso particolare (oltre a violare le norme sulla competenza giurisdizionale di cui al regolamento n. 1215/2012) equivale in concreto a presumere l’esistenza della consapevolezza della frode da parte del cessionario (come la convenuta). Decidere sulla questione della competenza giurisdizionale in tal modo pregiudicherebbe effettivamente il successo dell’actio pauliana nel suo complesso. Tuttavia, la dimostrazione della consapevolezza e delle altre condizioni per il successo dell’actio pauliana è una questione di valutazione della causa nel merito.

95.      Sul piano strutturale, ciò di fatto significherebbe (pur non pronunciandosi in alcun modo sui fatti del caso di specie) che vi sarebbe una «presunzione di frode» ai fini dell’attribuzione della competenza, che permetterebbe alla convenuta di essere attratta verso il foro della ricorrente. Ciò potrebbe forse funzionare nel caso di un’actio pauliana fondata. Ma che succede per quelle che non sono fondate? E per quanto riguarda procedimenti potenzialmente vessatori? Ciò sottolinea nuovamente la circolarità dell’affermazione, che significherebbe pronunciarsi anzitutto sul merito e successivamente decidere sulla competenza.

96.      In quarto luogo, per quanto possa essere allettante cercare argomenti a favore di un ricorrente che agisce in giudizio in circostanze analoghe a quelle in esame nel caso di specie, tale approccio apparirebbe del tutto ingiustificato in situazioni nelle quali diversi elementi di fatto sono collegati a Stati membri diversi. Che succederebbe se una società ceca avviasse un progetto immobiliare con appaltatore polacco in relazione a beni situati in Slovacchia, e la società polacca cedesse beni immobili situati in Austria trasferendoli a una società tedesca?

97.      In altre parole, ciò che occorre è una soluzione di principio che si applichi in gran parte indipendentemente dagli elementi di fatto in un singolo caso. Pur riconoscendo e lodando pienamente l’interessante flessibilità di regole come quella del forum (non) conveniens, che consentono una deroga in considerazione dei fatti di un caso specifico, resta il fatto che la struttura e la logica della Convenzione e dei regolamenti di Bruxelles sono in realtà costruite su premesse diverse (63). Ciò che è comprensibilmente necessario in uno spazio giuridico diversificato composto da 28 ordinamenti giuridici sono regole ex ante ragionevolmente prevedibili, e quindi forse in qualche misura a volte rigide, più che una spiegazione ex post facto (di solito sul perché ci si dichiara competenti) fortemente dipendente da una serie di elementi di fatto.

98.      In definitiva, allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’actio pauliana sembra essere uno dei rari esempi che consente solo l’applicabilità della regola generale e una altrettanto rara conferma del fatto che «... non vi è alcuna ragione ovvia a sostegno dell’idea che dovrebbe esistere sempre, o anche spesso, un’alternativa al giudice del luogo del domicilio del convenuto» (64).

V.      Conclusione

99.      Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni poste dal Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino, Polonia) nei seguenti termini:

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia contrattuale» in tale disposizione non riguarda un’azione, come quella di cui al procedimento principale, mediante la quale si promuove una causa nei confronti di un acquirente stabilito in uno Stato membro, volta a far dichiarare che un contratto di compravendita di beni immobili situati nel territorio di un altro Stato membro è inefficace a causa del pregiudizio arrecato al creditore del venditore.

Il giudice competente a conoscere di una tale azione deve essere determinato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      V., ad esempio, Rattigan, W.H., De Iure Personarum or A Treatise on the Roman Law of Persons, Wildy & Sons, London, 1873, pagg. 126-130, oppure Rein, W., Das Römische Privatrecht und der Civilprozess bis in das erste Jahrhundert der Kaiserherrschaft, K.F. Koehler, Leipzig, 1836, pagg. 47-48 e 106.


3      V., ad esempio, Sullivan, W.P., «Consent in Roman Choice of Law», Critical Analysis of Law, vol. 3, No 1, 2016, pagg. 165-166, oppure Aldo, C., «Legal Pluralism in Practice», du Plessis, P.J., Aldo, C. e Tuori, K. (a cura di), The Oxford Handbook of Roman Law and Society, Oxford University Press, Oxford, 2016, pagg. 286-287.


4      Gaio, Institutiones, libro 4:37: «Item civitas romana peregrino fingitur, si eo nomine agat aut cum eo agatur quo nomine nostris legibus actio constituta est, si modo iustum sit eam actionem etiam ad peregrinum extendi (…)».The Institutes of Gaius, Translated with an Introduction by Gordon, W.M. and Robinson, O.F., Duckworth, Londra, 1988, pag. 431.


5      Come ha limpidamente esposto l’avvocato generale Ruiz -Jarabo Colomer nella causa Deko Marty Belgium (C‑339/07, EU:C:2008:575, paragrafi 24-26).


6      Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 (GU 2012, L 351, pag. 1).


7      Articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 (GU 2012, L 351, pag. 1).


8      Sentenza del 17 giugno 1992, Handte (C‑26/91, EU:C:1992:268).


9      Conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Deko Marty Belgium (C‑339/07, EU:C:2008:575, paragrafi 24-26).


10      Per una descrizione di questi due mezzi di ricorso, v., per esempio, Talamanca, M., Istituzioni di dirittoromano, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1990, pag. 659; Kaser, M., Das römische Privatrecht, Erster Abschnitt, Das altrömische, das vorklassische und das klassische Recht, 2a edizione, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Monaco, 1971, pag. 252; Marrone, M., Lineamenti di Diritto Privato Romano, G. Giappichelli Editore, Torino, 2001, pag. 299; Guarino, A., Diritto Privato Romano, Editore Jovene Napoli, Napoli, 2001, pag. 1020; Impallomeni, G., «Azione Revocatoria (Diritto Romano)», Novíssimo Digesto Italiano, vol. II, 1957, Unione Tipografico - Editrice Torinese, Torino, pag. 147; Fernández Barreiro, A. e Paricio Serrano, J., Fundamentos de Derecho Privado Romano, 9a edizione, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2016, pag. 105.


11      V., per esempio, Marrone, M., Lineamenti di Diritto Privato Romano, G. Giappichelli Editore, Torino, 2001, pag. 300; Guarino, A., Diritto Privato Romano, Editore Jovene Napoli, Napoli, 2001, pag. 1020; Kaser, M., Das römische Privatrecht, Zweiter Abschnitt, Die nachklassischen Entwicklungen, 2a edizione, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Monaco, 1975, pagg. 94-95; Kaser, M., Knütel, R., Lohsse, S., Römisches Privatrecht – Ein Studienbuch, 21a edizione, C.H. Beck, Monaco, 2017, paragrafo 9.12; Fernández Barreiro, A. e Paricio Serrano, J., Fundamentos de Derecho Privado Romano, 9a edizione, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2016, pag. 106.


12      V., ad esempio, Marrone, M., Lineamenti di Diritto Privato Romano, G. Giappichelli Editore, Torino, 2001, pag. 299; Guarino, A., Diritto Privato Romano, Editore Jovene Napoli, Napoli, 2001, pag. 1021; Talamanca, M., Istituzioni di Diritto Romano, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1990, pag. 659;Impallomeni, G., «Azione Revocatoria (Diritto Romano)», Novíssimo Digesto Italiano, vol. II, 1957, Unione Tipografico - Editrice Torinese, Torino, pag. 148; Fernández Barreiro, A. e Paricio Serrano, J., Fundamentos de Derecho Privado Romano, 9a edizione, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2016,pag. 105; Carballo Piñeiro, L., «Acción Pauliana e integración Europea: una propuesta de ley aplicable», Revista Española de Derecho Internacional, vol. LXIV, 2012, pag. 48.


13      V., ad esempio, Pretelli, I., «Cross-Border Credit Protection Against Fraudulent Transfers of Assets: Actio Pauliana in the Conflict of Laws», Yearbookof Private International Law, vol. 13, 2011, pag. 590. Per una descrizione simile v. Linna, T., «Actio Pauliana – “Actio Europensis”? Some Cross-Border Insolvency Issues», Journal of Private International Law, vol. 10, 2014, pag. 69. V. also Virgós Soriano, M. e Garcimartín Alférez, F., Derecho procesal civil internacional: litigación internacional, 2a edizione, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2007, pagg. 704-705 oppure Göranson, U., «Actio pauliana outside bankruptcy and the Brussels Convention», Sumampouw M. e al. (a cura di), Law and Reality: Essays on National and International Procedural Law in Honour of Cornelis Carel Albert Voskuil,, T.M.C Asser Instituut, L’Aja, 1992, pag. 91.


14      Cloud Atlas, diretto da Tykwer, T., Wachowski L., e Wachowski, L., 2012.


15      Virgós Soriano, M. e Garcimartín Alférez, F., Derecho procesal civil internacional: litigación internacional, 2a edizione, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2007, pag. 704-705, al punto 24.44.


16      V., in tal senso, McCormack, G. Keay, A. Brown, European Insolvency Law: Reform and Harmonization, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, 2017, p. 159; Göranson, U., «Actio pauliana outside bankruptcy and the Brussels Convention», Sumampouw, M., e al. (eds.), Law and Reality: Essays on National and International Procedural Law in Honour of Cornelis Carel Albert Voskuil,, T.M.C Asser Instituut, The Hague, 1992, pag. 90; Linna, T., «Actio Pauliana – “Actio Europensis?” Some Cross-Border Insolvency Issues», Journal of Private International Law, vol. 10, 2014, pag. 69; Pretelli, I., «Cross-Border Credit Protection Against Fraudulent Transfers of Assets: Actio Pauliana in the Conflict of Laws», Yearbook of Private International Law, vol. 13, 2011, pag. 598-599.


17      V. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Deko Marty Belgium (C‑339/07, EU:C:2008:575, paragrafo 27 e giurisprudenza ivi citata).


18      V., ad esempio, Göranson, U., «Actio pauliana outside bankruptcy and the Brussels Convention», M. Sumampouw, M., et al. (eds.), Law and Reality: Essays on National and International Procedural Law in Honour of Cornelis Carel Albert Voskuil, T.M.C. Asser Instituut, L’Aja, 1992, pag. 92.


19      Per una rassegna comparativistica., v., ad esempio, Pretelli, I., «Cross-Border Credit Protection Against Fraudulent Transfers of Assets: Actio Pauliana in the Conflict of Laws», Yearbook of Private International Law, vol. 13, 2011, pag. 590.


20      V., ad esempio, Göranson, U., «Actio pauliana outside bankruptcy and the Brussels Convention», M. Sumampouw, M., et al. (eds.), Law and Reality: Essays on National and International Procedural Law in Honour of Cornelis Carel Albert Voskuil, T.M.C. Asser Instituut,, L’Aja, 1992, pag. 93.


21      V. sentenza del 22 febbraio 1979, Gourdain (133/78, EU:C:1979:49, punti da 4 a 6), riguardante una dichiarazione generale sulle procedure di insolvenza. Per l’applicazione di tale dichiarazione generale alle procedure di insolvenza, v. sentenza del 12 febbraio 2009, Deko Marty Belgium (C‑339/07, EU:C:2009:83).


22      Regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19). Quest’ultimo ha abrogato il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).


23      V., in tale contesto, sentenze del 12 febbraio 2009, Deko Marty Belgium (C‑339/07, EU:C:2009:83); del 10 settembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C‑292/08, EU:C:2009:544), e del 19 aprile 2012, F-Tex (C‑213/10, EU:C:2012:215). Cfr. anche la relazione Virgos-Schmit sulla convenzione relativa alle procedure d’insolvenza del 3 maggio 1996, documento del Consiglio n. 6500/1/96 REV1 DRS 8 (CFC), paragrafo 77 disponibile in Moss, G., Fletcher, I.F., and Isaacs, S., The EC Regulation on Insolvency proceedings A Commentary and Annotated Guide, 2a edizione, Oxford University Press, 2009, pag. 381 e segg.


24      Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).


25      Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).


26      Vi è tuttavia un elemento dei lavori preparatori del regolamento Roma II che indica che la questione era stata presa in considerazione. Una versione proposta (ma non adottata) dell’articolo 10 (intitolato «Actio Pauliana») prevedeva che «Le condizioni e gli effetti derivanti da un’obbligazione, quando un creditore può contestare un contratto stipulato da un debitore con un terzo, mettendo in pericolo la soddisfazione del creditore [adempimento del credito], dovranno essere determinate dalla legge applicabile all’obbligazione esistente tra il creditore e il suo debitore». V. la nota del Segretariato generale del Consiglio al Comitato per le questioni di diritto civile (Roma II), (N.doc. prec.: 10231/99 JUSTCIV 112) 11982/99 JUSTCIV 150 del 9 dicembre 1999.


27      Il giudice del rinvio rileva che l’actio pauliana polacca è diversa da quella francese oggetto di discussione nelle cause di cui alla presente sezione delle conclusioni (note 32 e 35). In effetti, come già indicato supra ai paragrafi da 36 a 41, per quanto riguarda i dettagliati requisiti procedurali e sostanziali, due qualsiasi varietà di un’actio pauliana è probabile che differiscano fra loro. È tuttavia altrettanto vero che nelle loro caratteristiche generali, come indicato in particolare al superiore paragrafo 35, entrambi i sistemi sono abbastanza paragonabili.


28      Articolo 16, paragrafo 1, della convenzione di Bruxelles (ora articolo 24, paragrafo 1 del regolamento n. 1215/2012).


29      Articolo 16, paragrafo 5, della convenzione di Bruxelles (ora articolo 24, paragrafo 5 del regolamento n. 1215/2012).


30      Articolo 24 della Convenzione di Bruxelles (ora articolo 35 del regolamento n. 1215/2012).


31      Articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles (ora articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012).


32      Sentenza del 10 gennaio 1990, Reichert e Kockler (C‑115/88, EU:C:1990:3).


33      Sentenza del 10 gennaio 1990, Reichert e Kockler (C‑115/88, EU:C:1990:3, punti 11-12).


34      Sentenza del 10 gennaio 1990, Reichert e Kockler (C‑115/88, EU:C:1990:3, punto 13).


35      Sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149, punti 12-21).


36      Sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 35, nonché’ punti 27 e 28).


37      Sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 19).


38      Recentemente, ad esempio, sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a. (C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16, EU:C:2018:160, punto 58).


39      Sentenza del 17 giugno 1992, Handte & Co (C‑26/91, EU:C:1992:268, punto 15). Come osservato al punto 17 di tale sentenza, si trattava di una catena di contratti internazionali di vendita merci in cui le obbligazioni contrattuali delle parti «possono variare da un contratto all’ altro, talché i diritti contrattuali che il subacquirente può far valere nei confronti del proprio venditore immediato non necessariamente corrispondono agli obblighi che il produttore ha assunto nei confronti del primo acquirente». V. anche la sentenza del 17 settembre 2002, Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499, punto 22), nonché del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic (C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 44).


40      Sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a. (C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16, EU:C:2018:160, punti 58-60 e giurisprudenza ivi citata).


41      Sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a. (C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16, EU:C:2018:160, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). Per un punto di vista diverso v. anche sentenze del 13 marzo 2014, Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148, punti 24 e 25), e del 14 luglio 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 21).


42      Contrariamente alla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che è a disposizione solo delle parti del contratto – sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37, punti 43-45).


43      Sentenza del 17 settembre 2002, Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499, punto 22).


44      Conclusioni dell’avvocato generale Gulmann nella causa Reichert II (C‑261/90, EU:C:1992:78, pag. I‑2164).


45      Conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Deko Marty Belgium (C‑339/07, EU:C:2008:575, paragrafo 32).


46      Ancel, B., «De la loi applicabile à une donation attaquée par la voie de l’action paulienne», Revue critique de droit international privé, 1992, pag. 714, punto 12. Lo stesso punto di vista è sostenuto da Forner Delaygua, J., «The Actio Pauliana under the ECJ - a critical look on Reichert II», Gemeinsame Prinzipien des Europäischen Privatrechts, 2003, pagg. 291-301.


47      In un modo che quindi abbracci la logica che è stata proposta in termini di legge applicabile nel succitato progetto di articolo 10 del regolamento Roma II (v. supra, nota 26).


48      Supra, paragrafo 58.


49      Come previsto all’articolo 533 del codice civile (cit. supra al paragrafo 15 delle presenti conclusioni).


50      Supra (nota 39).


51      Pertanto, a differenza, per esempio, delle sentenze del 7 marzo 2018, flightright e a. (C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16, EU:C:2018:160), o del 20 luglio 2017, MMA IARD SA (C‑340/16, EU:C:2017:576).


52      Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nelle cause riunite ERGO Insurance e Gjensidige Baltic (C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2015:630, paragrafi 57-62).


53      Paragrafi 48-53 delle presenti conclusioni.


54      V. paragrafi da 12 a 15 delle presenti conclusioni.


55      Sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149).


56      Ritornando quindi, di fatto alle radici romanistiche delle varie forme di fraus (supra, paragrafo 30).


57      Sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 19).


58      Discusso supra, ai paragrafi da 57 a 72 delle presenti conclusioni.


59      Sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 35). L’attuale norma sulla competenza per le misure cautelari si trova all’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012.


60      Calvo Caravaca, A.L., e Carrascosa González, J. Litigación internacional en la Unión Europea I, Competencia judicial y validez de resoluciones en materia civil y mercantil en la Unión Europea. Comentario al Reglamento Bruselas I bis, Cizur Menor (Navarra), Editorial Aranzadi, 2017, pag. 535.


61      V., ad esempio, le sentenze del 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I) (C‑465/93, EU:C:1995:369, punto 32), e del 17 luglio 1997, Krüger (C‑334/95, EU:C:1997:378, punto 44).


62      Ciò si riflette anche attraverso due principali condizioni che la Corte ha sviluppato affinché sia applicabile tale criterio di competenza – cfr., in particolare, la sentenza del 17 novembre 1998, Van Uden (C‑391/95, EU:C:1998:543, punti 37 e 40).


63      V., in tale contesto, la sentenza del 1° marzo 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120, punti da 37 a 46). Per una discussione più ampia, v. segnatamente Briggs, A., «Some Points of Friction between English and Brussels Convention Jurisdiction», Andenas, M., e Jacobs, F., (éds.), European Community Law in the English Courts, Clarendon Press, Oxford, 1998, pagg. da 278 a 279; Briggs, A., The Conflict of Laws, 3a edizione, Oxford University Press, Oxford, 2013, pagg. da 52 a 54; Dickinson, A., «Legal Certainty and the Brussels Convention – Too Much of a Good Thing?», De Vareilles-Sommières, P. (ed.), Forum Shopping in the European Judicial Area, Hart Publishing, Oxford et Portland, 2007, pagg. 115 e segg; Fentiman, R., «Foreign Law and the Forum Conveniens», Nafziger, J., e Symeonides, S., (eds.), Law and Justice in a Multistate World, Essays in Honor of Arthur T. von Mehren, Transnational Publishers Inc, Ardsley, New York, 2002, pag. 291.


64      Göranson, U., «Actio pauliana outside bankruptcy and the Brussels Convention», M. Sumampouw, M., et al. (eds.), Law and Reality: Essays on National and International Procedural Law in Honour of Cornelis Carel Albert Voskuil, T.M.C. Asser Instituut, L’Aja, 1992, pag. 97.