Language of document : ECLI:EU:C:2018:805

Causa C337/17

Feniks Sp. z o.o.

contro

Azteca Products & Services SL

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenze speciali – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Nozione di “materia contrattuale” –Azione pauliana»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Materie escluse – Fallimenti, concordati e procedure affini – Nozione – Azioni scaturenti direttamente da una procedura di insolvenza e ad essa strettamente connesse – Applicabilità del regolamento n. 1346/2000

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 1, § 2, b); regolamento del Consiglio n. 1346/2000]

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia contrattuale – Nozione – Azione pauliana proposta dal titolare di un diritto di credito derivante da un contratto – Inclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 1, a)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 30, 31)

2.      In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, un’azione pauliana, mediante la quale il titolare di diritti di credito derivanti da un contratto chiede che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto, asseritamente pregiudizievole ai suoi diritti, con cui il suo debitore ha ceduto un bene ad un terzo, rientra nella norma sulla competenza internazionale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Come la Corte ha ripetutamente dichiarato l’applicazione della norma su tale competenza speciale presuppone l’esistenza di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra e su cui si fonda l’azione del ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2005, Engler, C‑27/02, EU:C:2005:33, punto 51; del 18 luglio 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 33, nonché del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 44).

L’azione pauliana ha il suo fondamento nel diritto di credito, diritto personale del creditore nei confronti del debitore, e mira a proteggere la garanzia patrimoniale di cui il primo può disporre nei confronti del patrimonio del secondo (sentenze del 10 gennaio 1990, Reichert e Kockler, C‑115/88, EU:C:1990:3, punto 12, nonché del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 17). Essa tutela pertanto gli interessi del creditore nella prospettiva, segnatamente, di una successiva esecuzione forzata delle obbligazioni del debitore (sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 28).

Con tale azione, infatti, il creditore mira a far constatare che la cessione, da parte del debitore, di attivi a un terzo ha pregiudicato i diritti del creditore che discendono dalla forza vincolante del contratto e che corrispondono ad obbligazioni liberamente assunte dal suo debitore. La causa di tale azione consiste quindi, in sostanza, nella violazione delle obbligazioni che il debitore ha assunto nei confronti del creditore.

Occorre dunque che il criterio del foro del domicilio del convenuto venga completato da quello autorizzato dall’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, in quanto un siffatto foro soddisfa, alla luce della natura contrattuale delle relazioni tra il creditore e il debitore, sia il requisito di certezza del diritto e di prevedibilità sia l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia.

(v. punti 39‑41, 43, 44, 49 e dispositivo)