Language of document : ECLI:EU:T:2011:492





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011 – Arch Chemicals e altri / Commissione

(causa T‑120/08)

«Ricorso di annullamento – Polizia sanitaria – Immissione sul mercato dei biocidi – Regolamento (CE) n. 1451/2007 – Mancanza di interesse individuale – Irricevibilità – Procedimento in contumacia»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Possibilità di essere individualmente interessato da una decisione di carattere generale – Presupposti – Regolamento della Commissione diretto a stabilire le modalità di applicazione del programma di lavoro per l’esame di tutte le sostanze attive esistenti – Ricorso presentato da produttori di sostanze attive – Mancanza di interesse individuale – Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento della Commissione n. 1451/2007) (v. punti 34‑38, 44‑46, 49‑50)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 3, n. 2, 4, 7, n. 3, 14, n. 2, secondo comma, 15, n. 3, 17 e dell’allegato II del regolamento (CE) della Commissione 4 dicembre 2007, n. 1451, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325, pag. 3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea.

3)

L’Arch Chemicals, Inc., l’Arch Timber Protection Ltd, la Rhodia UK Ltd, la Sumitomo Chemical (UK) plc e la Troy Chemical Co. BV sopporteranno le proprie spese.

4)

L’European Chemical Industry Council (CEFIC) sopporterà le proprie spese.