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Ricorso proposto il 10 marzo 2008 - PC-Ware Information Technologies / Commissione

(Causa T-121/08)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: PC-Ware Information Technologies BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. L. Déville)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile;

dichiarare la nullità della decisione della Direzione Generale della Commissione europea di respingere l'offerta della ricorrente relativa al bando di gara pubblico DIGIT/R2/PO/2007/022 - LAR 2007, comunicata alla ricorrente con lettera dell'11 gennaio 2008 e di aggiudicare l'appalto all'offerente scelto;

dichiarare che l'illegittima condotta della Commissione costituisce un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della Commissione;

in subordine, qualora l'appalto fosse stato già portato a termine quando il Tribunale si pronunci o la decisione [della Commissione] non possa più essere annullata, condannare la Commissione al pagamento di un risarcimento pari ad EUR 654 962,38 per il danno subito dalla ricorrente relativamente al bando di cui trattasi;

condannare la Commissione alle spese relative al presente ricorso dinanzi al Tribunale ed alle altre spese, anche nel caso in cui il presente ricorso venisse respinto.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha partecipato alla gara con procedure ad evidenza pubblica DIGIT/R2/PO/2007/022 - "Large account reseller" di prodotti Microsoft (LAR 2007) (GU S 183-223062), diretta a concludere un accordo quadro per un unico canale di acquisto per l'acquisizione di prodotti software e licenze Microsoft. La ricorrente impugna la decisione della Commissione di attribuire tale appalto ad un'altra impresa.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce in primo luogo che la decisione è insufficientemente motivata. A tal proposito la ricorrente sottolinea di avere, in occasione della presentazione della sua offerta, esplicitamente menzionato di fornire la maggiore riduzione possibile, ai sensi dell'art. 40 della legge belga 14 luglio 1991 sulle pratiche commerciali, sull'informazione e la tutela del consumatore, che vieta di vendere in perdita. La Commissione avrebbe omesso di motivare sufficientemente la decisione con riferimento all'applicazione del divieto in parola e all'osservanza del principio della parità di trattamento.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che risulta che l'offerta vincente viola l'art. 40 della legge belga 14 luglio 1991 sulle pratiche commerciali, sull'informazione e la tutela del consumatore. Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe dovuto rifiutare l'offerta vincente in applicazione degli artt. 55 della direttiva 2004/18/CE 1, 139, n. 1, e 146, n. 4, del regolamento n. 2342/2002 2 e dei principi di buona amministrazione.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

2 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).