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Ricorso proposto il 6 marzo 2008 - Arch Chemicals Inc. e a. / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-120/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Arch Chemicals Inc. (Norwalk, Stati Uniti), Arch Timber Protecion Ltd (Castleford, Regno Unito), Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH (Kirchheimbolanden, Germania), Rhodia UK Ltd (Watford, Regno Unito), Sumitomo Chemical (UK) plc (Londra, Regno Unito) e Troy Chemical Company BV (Maassluis, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu, K.Van Maldegem)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato, oppure, in subordine, riunire le questioni relative all'ammissibilità all'esame del merito, oppure, in subordine, sospendere il procedimento fino alla sentenza nella causa principale;

ordinare l'annullamento dell'art. 3, n. 2 (e dell'allegato II), dell'art. 4, dell'art. 7, n. 3, dell'art. 14, n. 2, secondo comma, dell'art. 15, n. 3 e dell'art. 17 del regolamento (CE) della Commissione 4 dicembre 2007, n. 1451, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità per quanto riguarda le ricorrenti degli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità per quanto riguarda le ricorrenti dell'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 4 dicembre 2007, n. 1451, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi 1 (in prosieguo: il "secondo regolamento di revisione dello 'SRR'") e che abroga il regolamento (CE) della Commissione n. 2032/2003 2, in quanto le disposizioni contestate:

mantengono la lettera e il contenuto delle norme introdotte in un primo tempo dal regolamento (CE) n. 2032/2003 - e in precedenza impugnate dalle ricorrenti (cause da T-75/04 a T-79/04) - nel processo di riesame in corso dei principi attivi in un modo che viola i loro diritti e aspettative legittime derivanti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (in prosieguo: la "BDP");

sono in sé contraddittorie e non conformi alla BDP, e

violano norme del Trattato CE e una serie di principi fondamentali del diritto comunitario come quello della concorrenza non falsata, della certezza del diritto e dell'affidamento legittimo, di proporzionalità, della parità di trattamento e di non discriminazione, nonché il diritto di proprietà e la libertà di svolgere un'attività commerciale.

Inoltre, le ricorrenti affermano che, in base all'art. 12 della BPD, in veste di partecipanti al secondo programma di riesame, esse devono beneficiare di garanzie procedurali e dei diritti alla tutela dei dati (e cioè all'uso esclusivo), per i dati contenuti nelle loro notifiche e nella documentazione completa in tutti gli Stati membri. Tuttavia, secondo le ricorrenti, l'art. 4 dello SRR, de jure e de facto viola il diritto all'uso esclusivo attribuito alle ricorrenti dall'art. 12 della BPD poiché non impone agli Stati membri di cancellare le registrazioni di biocidi corrispondenti alle combinazioni di principi attivi e di tipi di prodotti notificate dalle ricorrenti, detenute da società concorrenti che non partecipano al riesame e che non hanno accesso ai dati presentanti dalle ricorrenti ai fini del medesimo. Inoltre, le ricorrenti affermano che la convenuta ha abusato dei poteri che le sono stati attribuiti dalla direttiva BPD nella sua versione originale, trasponendo intenzionalmente la BPD in un modo che va oltre il suo tenore letterale e che priva le ricorrenti dei loro diritti e delle loro aspettative. In aggiunta a ciò, si afferma che il provvedimento controverso viola le norme del Trattato CE sulla concorrenza leale, permettendo a società che non partecipano al riesame e che non sopportano costi di investimento di restare sul mercato e di riappropriarsi di un vantaggio concorrenziale sulle ricorrenti.

Infine, le ricorrenti sollevano un motivo di illegittimità contro l'art. 6, n. 2, dello SRR e contro gli artt. 9, lett. a ), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1 della BPD.

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1 - GU 2007 L 325, pag. 3.

2 - Regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU 2003 L 307, pag. 1).