Language of document : ECLI:EU:T:2010:183

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

11 maggio 2010 (*)

«Appalti pubblici di forniture – Gara d’appalto comunitaria – Acquisto di prodotti software e licenze – Rigetto dell’offerta di un offerente – Offerta anormalmente bassa – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑121/08,

PC‑Ware Information Technologies BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti L. Devillé e B. Maerevoet,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. E. Manhaeve, in qualità di agente, assistito dall’avv. P. Wytinck,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 gennaio 2008 di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto DIGIT/R2/PO/2007/022 e, in subordine, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della condotta della Commissione,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

A –  Normativa comunitaria

1        L’aggiudicazione degli appalti di forniture della Commissione europea è soggetta alle disposizioni del titolo V della prima parte del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), nonché alle disposizioni del titolo V della prima parte del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità d’esecuzione»), nella rispettiva versione applicabile al caso di specie.

2        Ai sensi dell’art. 100 del regolamento finanziario:

«1. L’ordinatore competente designa l’aggiudicatario dell’appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d’appalto e delle norme d’aggiudicazione degli appalti.

2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rigetto e ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario.

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime».

3        L’art. 130, nn. 1 e 3, delle modalità d’esecuzione dispone che:

«1. I documenti della gara d’appalto comportano almeno quanto segue:

(…)

b) il relativo capitolato d’oneri (...);

(…)

3. Il capitolato d’oneri precisa perlomeno quanto segue:

(…)

c) le specifiche tecniche (…);

(…)».

4        L’art. 139, n. 1, delle modalità d’esecuzione così prevede:

«1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte in base a quest’unica motivazione, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta e verifica, con il ricorso al contraddittorio, detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. Tali precisazioni possono riguardare, in particolare, il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro in vigore nella località in cui deve essere effettuata la prestazione.

L’amministrazione aggiudicatrice può in particolare prendere in considerazione spiegazioni riguardanti quanto segue:

a)      l’economia del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;

b)      le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente;

c)      l’originalità dell’offerta presentata».

5        L’art. 146, n. 4, delle modalità d’esecuzione stabilisce che:

«In caso di offerte anormalmente basse di cui all’articolo 139, il comitato di valutazione chiede le opportune precisazioni sulla composizione dell’offerta».

6        L’art. 149 delle modalità d’esecuzione è così formulato:

«1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima i candidati ed offerenti della loro decisione riguardo all’aggiudicazione di un appalto o alla conclusione di un contratto quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, inclusi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto o a concludere un contratto quadro o ad istituire un sistema dinamico di acquisizione per il quale era stata indetta una gara, oppure di ricominciare la procedura.

2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica, entro un termine di quindici giorni di calendario dalla ricezione di una domanda scritta, le informazioni di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

3. Nel caso di appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto, di valore pari o superiore alle soglie fissate all’articolo 158 e non esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE, ogni offerente o candidato la cui offerta o candidatura non sia stata accolta viene informato contemporaneamente e individualmente dall’amministrazione aggiudicatrice per lettera o via fax o per posta elettronica, in una delle seguenti fasi:

a)      non appena siano state prese le decisioni in base ai criteri di esclusione e di selezione e prima della decisione di aggiudicazione, nel caso delle procedure d’appalto organizzate in due fasi distinte;

b)      per le decisioni di aggiudicazione e le decisioni di rigetto dell’offerta, il più presto possibile dopo la decisione di aggiudicazione e al più tardi nella settimana successiva.

In ciascuno di tali due casi, l’amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto dell’offerta o della candidatura e indica i mezzi di ricorso disponibili.

Le amministrazioni aggiudicatrici notificano, contemporaneamente alla notifica del rigetto inviata ai candidati od offerenti non aggiudicatari, la decisione di aggiudicare l’appalto all’aggiudicatario, precisando che la decisione notificata non costituisce un impegno da parte dell’amministrazione aggiudicatrice stessa.

Gli offerenti o candidati ai quali non è stato aggiudicato l’appalto possono ottenere informazioni supplementari sui motivi del rigetto, presentandone richiesta scritta per lettera o via fax o per posta elettronica, e, nel caso degli offerenti che avevano presentato un’offerta ammissibile, sulle caratteristiche e vantaggi relativi dell’offerta vincitrice della gara e sul nome dell’aggiudicatario, fatto salvo il disposto dell’articolo 100, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario. Le amministrazioni aggiudicatrici rispondono entro il termine massimo di quindici giorni di calendario con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta».

7        Il punto 3.3 delle specifiche tecniche relative al bando di gara DIGIT/R2/PO/2007/022, intitolato «Large account reseller di prodotti Microsoft (LAR 2007)» e pubblicato dalla Commissione nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2007, S 183; in prosieguo: il «bando di gara»), precisa che:

«in deroga alla “guida ad uso degli offerenti che presentano un’offerta in risposta ad un bando di gara indetto dalla direzione generale dell’informatica”, il contratto derivante dal presente bando di gara sarà disciplinato dal diritto della Comunità europea, integrato dal diritto belga sui punti relativamente ai quali il diritto comunitario non dirime la questione giuridica in causa».

8        Il punto 1.1.1 della guida ad uso degli offerenti che presentano un’offerta in risposta ad un bando di gara indetto dalla direzione generale dell’informatica così dispone:

«La procedura di gara d’appalto per le istituzioni UE è disciplinata dalle disposizioni seguenti, più specificamente:

(1)      La parte 1, titolo [V] del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato.

(2)      La parte 1, titolo [V] del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato.

(3)      L’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio, cui la Comunità europea ha aderito con la decisione del Consiglio 16 novembre 1987, [87/565/CEE,] relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo del GATT sugli appalti pubblici».

B –  Normativa nazionale

9        L’art. 40 della legge 14 luglio 1991 sulle pratiche commerciali, e sull’informazione e la tutela del consumatore (Moniteur belge del 29 agosto 1991, pag. 18712; in prosieguo: la «legge belga sulle pratiche commerciali»), così dispone:

«È fatto divieto a tutti i commercianti di offrire in vendita o di vendere prodotti sottocosto.

È considerata vendita sottocosto qualunque vendita a un prezzo che non sia pari almeno al prezzo di acquisto fatturato o a quello che sarebbe fatturato in caso di rifornimento.

(…)».

 Fatti all’origine della controversia

10      Il 30 marzo 2007 la Commissione ha pubblicato un avviso di preinformazione, relativo all’aggiudicazione di un appalto intitolato «Large account reseller di prodotti Microsoft (LAR 2007)» per la conclusione di un accordo quadro diretto alla realizzazione di un unico canale di acquisto per l’acquisizione di prodotti software e licenze del fornitore Microsoft (in prosieguo: il «fornitore») da parte della Commissione e delle altre istituzioni europee, con il riferimento DIGIT/R2/PO/2007/022, nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU S 63).

11      Con lettera del 21 settembre 2007 la ricorrente, la PC‑Ware Information Technologies BV, ha ricevuto una copia delle specifiche tecniche relative all’appalto in questione.

12      Il 22 settembre 2007 la Commissione ha pubblicato il bando relativo alla gara d’appalto.

13      Il 2 novembre 2007 la ricorrente ha trasmesso la sua offerta alla Commissione, indicandovi che, in conformità, segnatamente, dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali, il quale vieta le vendite sottocosto, lo sconto operato dalla ricorrente sul prezzo dei prodotti e delle licenze del fornitore nell’ambito dell’appalto in parola era pari al 17,70%.

14      Con lettera del 3 dicembre 2007 la Commissione ha chiesto all’aggiudicatario di confermare che la sua offerta rispettava la normativa applicabile e, in particolare, che la vendita non era sottocosto. L’aggiudicatario ha asserito l’osservanza di detto requisito con lettera del 4 dicembre 2007.

15      Il 10 gennaio 2008 la Commissione ha adottato la decisione di attribuire all’aggiudicatario l’appalto di cui trattasi.

16      Con lettera dell’11 gennaio 2008 la Commissione ha informato la ricorrente della sua decisione di respingerne l’offerta, in quanto, sulla base dell’applicazione della formula di aggiudicazione dell’appalto, essa non avrebbe presentato il miglior rapporto qualità/prezzo. Tale lettera indicava altresì che la ricorrente aveva la possibilità di chiedere informazioni aggiuntive.

17      Tramite comunicazione via posta elettronica del 16 gennaio 2008, oggetto di un richiamo del 18 gennaio 2008, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di tenere una riunione consuntiva precisando specificamente che scopo di tale riunione sarebbe stato di acquisire una panoramica dei punti forti e dei punti deboli della sua offerta rispetto a quella accolta, così da poter meglio comprendere il risultato della valutazione.

18      A seguito di siffatta domanda la Commissione ha organizzato una riunione di considerazioni finali complessive con i rappresentanti della ricorrente, tenutasi il 28 gennaio 2008.

19      Con lettera del 29 gennaio 2008 la Commissione ha comunicato alla ricorrente il nome dell’aggiudicatario dell’appalto in questione, nonché un resoconto della riunione consuntiva, ove era indicato, in particolare, che l’offerta di prezzo dell’aggiudicatario corrispondeva all’81,75% del prezzo dei prodotti considerati dall’appalto in parola, ossia uno sconto pari al 18,25%. Sempre in detta lettera veniva segnalato che l’appalto era stato attribuito all’aggiudicatario in quanto la sua offerta presentava il miglior rapporto qualità/prezzo.

20      Il 21 febbraio 2008 la Commissione ha concluso con l’aggiudicatario un contratto con il riferimento DI 06270 00.

21      Il 15 marzo 2008 la Commissione ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione dell’appalto in parola nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU S 53).

 Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2008 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

23      Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 7 luglio 2009.

24      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione della Commissione, notificata con lettera dell’11 gennaio 2008, di respingere l’offerta depositata dalla ricorrente in risposta al bando di gara DIGIT/R2/PO/2007/022-LAR 2007 e di attribuire l’appalto all’aggiudicatario;

–        dichiarare che l’illegittima condotta della Commissione costituisce un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della stessa;

–        in subordine, qualora l’appalto fosse stato già portato a termine quando il Tribunale si pronunci o la decisione di rigetto non possa più essere annullata, condannare la Commissione al pagamento di un risarcimento pari ad EUR 654 962,38 per il danno subito dalla ricorrente relativamente al bando di cui trattasi;

–        condannare la Commissione alle spese.

25      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare la domanda di annullamento integralmente irricevibile o, quantomeno, infondata;

–        dichiarare la domanda di risarcimento del danno irricevibile o, quantomeno, infondata;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

A –  Sulla domanda di annullamento

26      Va osservato che, con il suo secondo capo di conclusioni, illustrato al precedente punto 24, la ricorrente domanda l’annullamento della decisione della Commissione, notificata con la lettera dell’11 gennaio 2008, di respingere la sua offerta e di aggiudicare l’appalto all’aggiudicatario.

27      Orbene, come emerge dal precedente punto 16, con la lettera dell’11 gennaio 2008 la Commissione ha meramente informato la ricorrente della propria decisione di respingere la sua offerta poiché, in base all’applicazione della formula di aggiudicazione dell’appalto, essa non presentava il miglior rapporto qualità/prezzo. Il Tribunale considera pertanto che detta lettera non può essere interpretata come recante, in quanto tale, una decisione di aggiudicare l’appalto all’aggiudicatario. Nella fattispecie, come indicato al precedente punto 15, la decisione di aggiudicazione è stata adottata il 10 gennaio 2008.

28      Ciò nondimeno, dalla giurisprudenza risulta che una domanda di annullamento di una decisione di aggiudicare un appalto ad un offerente e quella di respingere l’offerta di un altro offerente relativamente al medesimo appalto sono strettamente connesse (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 aprile 2007, causa T‑195/05, Deloitte Business Advisory/Commissione, Racc. pag. II‑871, punto 113).

29      Occorre pertanto considerare che la decisione impugnata nell’ambito del presente ricorso designa sia la decisione di rigetto sia di aggiudicazione.

1.     Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

30      Pur senza sollevare formalmente un’eccezione d’irricevibilità, la Commissione fa valere che la domanda di annullamento sarebbe irricevibile, da un lato, a causa della mancanza di interesse ad agire della ricorrente e, dall’altro, per carenza dell’oggetto.

a)     Sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente

 Argomenti delle parti

31      La Commissione ritiene che la domanda di annullamento debba essere respinta stante la mancanza di interesse ad agire. Se l’argomento dedotto dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso, secondo cui l’offerta dell’aggiudicatario dell’appalto in causa sarebbe contraria all’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali che vietano la vendita sottocosto, dovesse essere ammesso, ne discenderebbe che anche l’offerta presentata dalla ricorrente violerebbe l’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali. La ricorrente stessa, infatti, riconoscerebbe di avere venduto prodotti senza margine di guadagno, ciò che ai sensi dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali dovrebbe parimenti essere assimilato ad una vendita sottocosto. Ne deriverebbe non solamente che la sua offerta non avrebbe alcuna possibilità di essere accolta, ma, in aggiunta, che la ricorrente non potrebbe nemmeno chiedere il risarcimento del danno, dal momento che l’atto presuntamente illegittimo della Commissione non le avrebbe arrecato pregiudizio di sorta.

32      La ricorrente fa valere che le considerazioni della Commissione relative all’irricevibilità per mancanza di interesse ad agire concernono il merito della controversia, cosicché non sarebbero collegate alla questione della ricevibilità del ricorso.

 Giudizio del Tribunale

33      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto in questione. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto controverso possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. ordinanza del Tribunale 30 aprile 2007, causa T‑387/04, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione, Racc. pag. II‑1195, punto 96, e giurisprudenza ivi citata).

34      Va constatato che l’argomentazione della Commissione relativa alla mancanza di interesse ad agire della ricorrente si basa sul presupposto secondo cui l’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali sarebbe applicabile nel caso di specie. Dalle memorie della Commissione, infatti, risulta espressamente che tale interesse ad agire della ricorrente mancherebbe unicamente nella misura in cui il Tribunale dovesse ritenere che l’offerta dell’aggiudicatario è contraria all’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali.

35      Orbene, il Tribunale constata che dalle memorie della Commissione riguardanti il secondo motivo emerge che essa contesta l’applicazione, nella fattispecie, della summenzionata disposizione. Di conseguenza, come fatto valere dalla ricorrente, occorre considerare che detta questione dell’applicazione dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali rientra nell’ambito dell’esame del merito della domanda di annullamento.

36      Pertanto, non avendo la Commissione esposto argomenti pertinenti a sostegno delle sue affermazioni sulla mancanza di interesse ad agire, l’eccezione di irricevibilità in parola deve essere respinta.

b)     Sulla mancanza di oggetto della domanda di annullamento

 Argomenti delle parti

37      La Commissione considera che la ricorrente richiede meramente il risarcimento del danno e che la sua domanda principale di annullamento sarebbe divenuta priva di oggetto. L’appalto, difatti, è già stato parzialmente eseguito, ciò che, tenuto conto delle conclusioni della ricorrente, comporterebbe che, a titolo del presente ricorso, quest’ultima abbia rinunciato alla sua domanda di annullamento per sostituire ad essa una domanda di risarcimento del danno.

38      La ricorrente contesta gli argomenti illustrati dalla Commissione e asserisce di aver mantenuto un interesse all’annullamento della decisione impugnata.

 Giudizio del Tribunale

39      Secondo la giurisprudenza, affinché un ricorrente mantenga nel corso del procedimento un interesse all’annullamento dell’atto impugnato, detto annullamento deve essere idoneo, di per sé, a produrre effetti giuridici che possono consistere, in particolare, nel porre rimedio a eventuali conseguenze dannose derivanti da tale atto o ad evitare che l’asserita illegittimità si ripeta in futuro (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 16; sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II‑753, punto 41, e ordinanza del Tribunale 5 dicembre 2007, causa T‑133/03, Schering-Plough/Commissione e EMEA, punto 31).

40      Nel caso di specie, poiché si tratta di un accordo quadro, come quello in questione, idoneo a servire da modello per la futura aggiudicazione di contratti analoghi, vi è un interesse a evitare che l’illegittimità dedotta dalla ricorrente si ripeta in futuro. Pertanto, è a torto che la Commissione sostiene che la domanda di annullamento sia priva di oggetto.

41      Alla luce delle conclusioni tratte ai precedenti punti 36 e 40 la presente domanda di annullamento deve essere dichiarata ricevibile.

2.     Nel merito

42      A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata la ricorrente deduce due motivi, relativi, in primo luogo, ad una violazione dell’obbligo di motivazione e, in secondo luogo, alla violazione delle disposizioni dell’art. 55 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), nonché dell’art. 139, n. 1, e dell’art. 146, n. 4, delle modalità d’esecuzione, lette in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali che vietano vendite sottocosto.

43      Al fine di circoscrivere l’oggetto del presente ricorso occorre esaminare innanzitutto la fondatezza del secondo motivo.

a)     Sul secondo motivo, relativo alla violazione delle disposizioni dell’art. 55 della direttiva 2004/18 nonché dell’art. 139, n. 1, e dell’art. 146, n. 4, delle modalità d’esecuzione, lette in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali

 Argomenti delle parti

44      In primo luogo, la ricorrente fa valere di aver attirato in modo espresso l’attenzione della Commissione, al momento del deposito della sua offerta, sulla circostanza che essa proponeva, nell’ambito del procedimento di appalto in causa, la percentuale di riduzione più elevata possibile, ossia 17,70%. La percentuale massima di tale riduzione sarebbe stata valida per tutte le offerte afferenti all’aggiudicazione dell’appalto in causa, compresa quella dell’aggiudicatario. A sostegno di questa asserzione la ricorrente si basa su di una lettera del 29 ottobre 2007, indirizzatale dal fornitore, allegata alla sua offerta del 2 novembre 2007 (in prosieguo: la «lettera del fornitore»). La ricorrente sostiene inoltre che detta affermazione è corroborata dalla circostanza che altri tre offerenti hanno depositato un’offerta contenente una riduzione del 17,70%, fatto di cui la Commissione era a conoscenza.

45      Tuttavia, essa rileva come dagli elementi del fascicolo emerga che l’offerta dell’aggiudicatario comportava una proposta di riduzione del 18,25%, riduzione superiore a quella concessa dal fornitore al complesso dei rivenditori. Secondo la ricorrente siffatta riduzione è quindi contraria all’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali, la quale vieta le vendite sottocosto e che, conformemente al punto 3.3 delle specifiche tecniche, si applica nel caso di specie. Pertanto, tenuto conto del livello di detta riduzione proposta dall’aggiudicatario, l’offerta di quest’ultimo rappresenterebbe un’offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 139, n. 1, e dell’art. 146, n. 4, delle modalità d’esecuzione.

46      In conclusione la ricorrente sostiene che, scegliendo l’offerta dell’aggiudicatario, benché costituisse un’offerta anormalmente bassa, la Commissione ha violato l’art. 55 della direttiva 2004/18 così come l’art. 139, n. 1, e l’art. 146, n. 4, delle modalità d’esecuzione. Essa ritiene che un’offerta del genere avrebbe dovuto essere respinta immediatamente dalla Commissione.

47      In secondo luogo, dal momento che la Commissione, nonostante le informazioni comunicate dalla ricorrente, non ha controllato se l’offerta dell’aggiudicatario fosse contraria al divieto di vendita sottocosto, detta istituzione ha violato il principio di buona amministrazione, in quanto non avrebbe esaminato tutti gli elementi rilevanti in modo accurato ed imparziale.

48      In terzo luogo, la ricorrente fa osservare che la legittimità del contratto concluso dalla Commissione con l’aggiudicatario potrà essere contestata dinanzi ai giudici belgi da tutte le parti interessate, sulla base degli artt. 95 e 98 della legge belga sulle pratiche commerciali o degli artt. 6 e 1133 del codice civile belga.

49      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente e conclude per il rigetto del secondo motivo in quanto infondato.

 Giudizio del Tribunale

–       Sulle parti del secondo motivo relative alla mancata osservanza di una direttiva e della legge belga

50      In primo luogo, va innanzitutto rilevato che il secondo motivo attiene, in particolare, alla violazione dell’art. 55 della direttiva 2004/18. Orbene, i destinatari della direttiva 2004/18 sono gli Stati membri che essa designa e, pertanto, non trova applicazione rispetto agli appalti pubblici aggiudicati, come si verifica nella fattispecie, da un’istituzione comunitaria. Di conseguenza occorre respingere detta parte del secondo motivo in quanto inconferente.

51      In secondo luogo, si deve notare che dalle memorie della ricorrente emerge che il secondo motivo, da un lato, attiene, sostanzialmente, ad una violazione delle disposizioni di diritto comunitario applicabili alle offerte anormalmente basse, ossia l’art. 139, n. 1, e l’art. 146, n. 4, delle modalità d’esecuzione, e, dall’altro, che è in collegamento con le menzionate disposizioni di diritto comunitario che la ricorrente fa riferimento alle disposizioni dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali.

52      Da un lato, infatti, la ricorrente addebita esplicitamente alla Commissione di avere violato i citati articoli delle modalità d’esecuzione.

53      D’altro canto, il Tribunale constata che la ricorrente assimila la vendita sottocosto, ai sensi dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali, alle offerte anormalmente basse, e ciò a due titoli. In primis, essa sostiene che l’offerta dell’aggiudicatario costituisce sia una vendita sottocosto che un’offerta anormalmente bassa, poiché ha proposto una riduzione pari ad un importo superiore a quello della riduzione concessa dal fornitore. In secundis, considera che l’offerta dell’aggiudicatario, nella misura in cui costituisce un’offerta anormalmente bassa come una vendita sottocosto, avrebbe dovuto essere immediatamente eliminata dal procedimento di aggiudicazione dell’appalto in discussione, e questo in conformità delle disposizioni ex art. 139, n. 1, delle modalità d’esecuzione.

54      In terzo luogo, occorre ricordare che, come si evince dalle disposizioni dell’art. 100, n. 1, del regolamento finanziario, la scelta dell’aggiudicatario dell’appalto va effettuata nel rispetto, da un lato, dei criteri di selezione e di attribuzione e, dall’altro, delle regole di aggiudicazione degli appalti. Sempre dalle disposizioni del medesimo articolo risulta che i criteri di selezione e di attribuzione sono previamente fissati nei documenti della gara d’appalto.

55      Orbene, come ricordato al precedente punto 1, l’aggiudicazione degli appalti di forniture della Commissione è soggetta solamente alle disposizioni del titolo V della prima parte del regolamento finanziario e del titolo V della prima parte delle modalità d’esecuzione.

56      Inoltre, è giocoforza constatare che l’art. 139, n. 1, e l’art. 146, n. 4, delle modalità d’esecuzione, di cui la ricorrente sostiene la violazione a titolo del secondo motivo, fanno parte della sezione 3, intitolata «Procedure di aggiudicazione degli appalti», del capo 1 del titolo V della prima parte delle modalità d’esecuzione.

57      Di conseguenza, in primis, le disposizioni dell’art. 139, n. 1, e dell’art. 146, n. 4, delle modalità d’esecuzione costituiscono norme d’aggiudicazione degli appalti ai sensi dell’art. 100, n. 1, del regolamento finanziario. Occorre pertanto considerare che, in sostanza, il secondo motivo riguarda una violazione delle norme d’aggiudicazione degli appalti.

58      In seguito, il Tribunale constata che, come risulta dal precedente punto 45, al fine di suffragare la sua asserzione secondo cui l’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali si applicherebbe nel caso di specie, la ricorrente si basa sulle disposizioni del punto 3.3 delle specifiche tecniche.

59      Orbene, conformemente alle disposizioni dell’art. 130, n. 1, lett. b), e n. 3, lett. c), delle modalità d’esecuzione, le specifiche tecniche costituiscono uno degli elementi del capitolato d’oneri, che, dal canto suo, rappresenta un documento della gara d’appalto.

60      Di conseguenza, alla luce della conclusione tratta al precedente punto 57, in base alla quale il secondo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata atterrebbe, sostanzialmente, ad una violazione di una norma di aggiudicazione degli appalti ai sensi dell’art. 100, n. 1, del regolamento finanziario, è a torto che la ricorrente si avvale di una disposizione delle specifiche tecniche del bando di gara in causa, che non costituisce una norma di aggiudicazione degli appalti, per affermare che l’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali troverebbe applicazione nel caso di specie.

61      Ad abundantiam, va precisato che, anche volendo ipotizzare che la ricorrente avesse fatto valere, in modo autonomo, una violazione dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali, un addebito del genere non potrebbe essere accolto.

62      Il Tribunale, infatti, è competente, nell’ambito di un ricorso d’annullamento, a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere. Ne consegue che il Tribunale non può trattare l’asserita violazione della normativa belga come una questione di diritto che presuppone un sindacato giurisdizionale illimitato. Tale controllo, infatti, compete alle sole autorità belghe (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑139/99, AICS/Parlamento, Racc. pag. II‑2849, punto 40).

63      Tuttavia, conformemente ai principi di buona amministrazione e di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri, la Commissione era tenuta a garantire che le condizioni previste nel bando di gara in parola non inducessero i potenziali offerenti a violare la normativa nazionale belga applicabile al contratto di cui trattasi nella fattispecie (v., per analogia, sentenze del Tribunale AICS/Parlamento, punto 62 supra, punto 41, e 11 giugno 2002, causa T‑365/00, AICS/Parlamento, Racc. pag. II‑2719, punto 63), in quanto tale questione rientra nell’ambito della valutazione fattuale (sentenza del Tribunale 11 giugno 2002, AICS/Parlamento, cit., punto 63).

64      Nel caso di specie il Tribunale constata che, in seguito alla lettera della ricorrente del 2 novembre 2007, ove quest’ultima attirava l’attenzione della Commissione sulla circostanza che la sua offerta era conforme alle disposizioni dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali, la Commissione ha chiesto all’aggiudicatario, con lettera del 3 dicembre 2007, di confermare che la sua offerta rispettava la normativa applicabile e, segnatamente, che non vendeva sottocosto, il che è stato confermato dall’aggiudicatario con lettera del 4 dicembre 2007. Avendo la Commissione agito in tal modo, si deve considerare che essa ha avuto cura di non indurlo a violare la normativa nazionale belga applicabile al contratto di cui trattasi nella fattispecie.

65      Inoltre il Tribunale considera che la ricorrente non ha dimostrato che l’offerta dell’aggiudicatario comportasse manifestamente o necessariamente una violazione dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali. La ricorrente, infatti, si limita a supporre che l’aggiudicatario avesse goduto di uno sconto identico al suo e, per affermare che l’offerta dell’aggiudicatario costituiva una vendita sottocosto ai sensi dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali, si basa unicamente sulla lettera del fornitore. Secondo la ricorrente, dalla lettera in questione risulterebbe che la percentuale di riduzione massima concessa dal fornitore per l’insieme dei rivenditori, compreso l’aggiudicatario, nell’ambito del procedimento di gara in causa era del 17,70%.

66      Tuttavia, dalla lettera del fornitore non può dedursi che la menzionata riduzione proposta dalla ricorrente nella sua offerta fosse valida per tutti i rivenditori del fornitore.

67      Difatti, stando ai termini dei due soli paragrafi della lettera in questione, si riscontra che:

«Con la presente confermiamo che, riguardo al bando di gara citato nell’oggetto, il Vostro sconto LAR per la sottoscrizione dell’Enterprise Agreement quale cliente è del 17,70%.

Lo sconto LAR che riceverete per il contratto Select Agreement è indicato nel listino prezzi Microsoft Select».

68      Dai termini della lettera del fornitore, di cui la ricorrente era la sola destinataria, risulta che l’autore di tale corrispondenza indicava in modo chiaro l’importo dello sconto del quale poteva pretendere di avvalersi solamente la ricorrente. Siffatta presentazione non consente quindi, in mancanza di ulteriori elementi d’informazione, di ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che lo sconto segnalato fosse quello applicato all’insieme dei rivenditori.

69      Va inoltre constatato che l’affermazione della ricorrente secondo cui altri rivenditori avrebbero depositato un’offerta presso la Commissione contenente una riduzione pari al 17,70% costituisce una mera asserzione, non corroborata da alcun elemento di prova.

70      In tale contesto, ipotizzando l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore manifesto nella sua valutazione della liceità dell’offerta dell’aggiudicatario alla luce delle disposizioni dell’articolo in parola.

–       Sulla parte del secondo motivo relativa alla violazione delle modalità d’esecuzione

71      Occorre verificare se, come sostenuto dalla ricorrente, sia a torto che la Commissione, tenuto conto delle informazioni di cui disponeva relativamente al carattere anormalmente basso dell’offerta dell’aggiudicatario, non ha immediatamente respinto detta offerta, sulla scorta della disposizioni dell’art. 139, n. 1, e dell’art. 146, n. 4, delle modalità d’esecuzione.

72      A tale proposito, dalle disposizioni dell’art. 139, n. 1, delle modalità di esecuzione emerge che l’amministrazione aggiudicatrice, ove ritenga che un’offerta sia anormalmente bassa, è obbligata, prima di respingere l’offerta, a consentire all’offerente di fornire spiegazioni o giustificazioni in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta stessa. Quindi, l’obbligo di verificare la serietà di un’offerta è subordinato alla previa esistenza di dubbi quanto alla sua affidabilità, tenendo inoltre presente che detto articolo mira principalmente a consentire a un offerente di non essere escluso dal procedimento senza aver avuto la possibilità di giustificare il contenuto della sua offerta apparsa anormalmente bassa (sentenza del Tribunale 6 luglio 2005, causa T‑148/04, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commissione, Racc. pag. II‑2627, punto 49).

73      Si deve parimenti rammentare che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto e che il sindacato del Tribunale deve limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché l’assenza di un manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere (v. sentenza TQ3 Travel Solutions Belgium/Commissione, punto 72 supra, punto 47, e giurisprudenza ivi citata).

74      Nel caso di specie, la sola informazione su cui si basa la ricorrente per affermare che l’offerta dell’aggiudicatario era anormalmente bassa è nuovamente la lettera del fornitore. Su tale presupposto essa sostiene che la percentuale massima di detta riduzione sarebbe stata valida per tutte le offerte relative all’aggiudicazione dell’appalto in causa, compresa quella dell’aggiudicatario.

75      Orbene, alla luce delle considerazioni del Tribunale esposte ai precedenti punti 65‑68, è giocoforza constatare che siffatta asserzione non è suffragata dai termini della lettera del fornitore.

76      Di conseguenza, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui godeva la Commissione in merito agli elementi da prendere in considerazione nell’ambito del procedimento di aggiudicazione di un appalto con bando di gara, la ricorrente le ha a torto addebitato di non aver ritenuto che l’offerta dell’aggiudicatario fosse anormalmente bassa e, pertanto, di non averla esclusa in quanto tale, in forza delle disposizioni dell’art. 139, n. 1, delle modalità d’esecuzione.

77      Tale conclusione non può essere modificata sulla scorta dei due argomenti seguenti, parimenti addotti dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo.

78      In primo luogo, relativamente all’argomento fatto valere dalla ricorrente riguardo alla violazione del principio di buona amministrazione, che discenderebbe dalla violazione della Commissione del suo obbligo di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti del caso di specie e, più specificamente, dal mancato rigetto dell’offerta dell’aggiudicatario in quanto offerta anormalmente bassa, è sufficiente constatare che, nonostante la Commissione non abbia qualificato l’offerta di cui trattasi come offerta anormalmente bassa, essa è stata diligente nell’esaminare l’offerta dell’aggiudicatario. Infatti, come rilevato dal Tribunale al precedente punto 64, nella sua lettera del 3 dicembre 2007 la Commissione ha chiesto all’aggiudicatario di confermare che la sua offerta rispettava la normativa applicabile e, segnatamente, che non vendeva sottocosto. Pertanto, in mancanza di altri elementi dedotti dalla ricorrente a sostegno dell’argomento relativo alla violazione del principio di buona amministrazione riguardo all’esame dell’offerta dell’aggiudicatario, detto argomento va respinto in quanto infondato.

79      In secondo luogo, riguardo all’argomento della ricorrente relativo all’eventuale possibilità di contestazione della validità del contratto concluso fra la Commissione e l’aggiudicatario dinanzi ai giudici belgi, occorre constatare che non concerne la legittimità della decisione impugnata, adottata nell’ambito del procedimento di aggiudicazione d’appalto in causa, ma la liceità del contratto ad nesso conseguente. Si deve pertanto respingere detto argomento.

80      Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che occorre respingere il secondo motivo.

b)     Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

81      La ricorrente fa valere che la decisione impugnata non è correttamente motivata, né sotto il profilo della forma, né sotto quello del merito.

82      In primo luogo, la ricorrente fa notare di avere espressamente attirato l’attenzione della Commissione, da un lato, sull’applicazione dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali al procedimento di gara d’appalto in causa e, dall’altro, sulla circostanza che, nella sua offerta, essa proponeva l’importo di riduzione più elevato possibile rispetto al divieto di vendite sottocosto previsto da detto articolo. Orbene, nonostante l’obbligo incombente alla Commissione di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, né nella decisione impugnata né nel resoconto della riunione di considerazioni finali complessive si riscontrerebbe una motivazione attinente a detta circostanza rilevante e tanto meno si evincerebbe che la Commissione ne abbia tenuto conto. Pertanto, la decisione impugnata sarebbe motivata troppo sinteticamente o in modo troppo vago o troppo poco chiaro. La Commissione avrebbe quindi violato l’obbligo generale di motivazione e l’art. 18 del codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato con risoluzione del Parlamento europeo il 6 settembre 2001 (GU 2002, C 72 E, pag. 331; in prosieguo: il «codice di buona condotta»).

83      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione è altresì venuta meno al suo obbligo, ex art. 18, n. 2, del codice di buona condotta, di motivare individualmente la decisione impugnata relativamente all’applicazione dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali.

84      In terzo luogo, dalla motivazione della decisione impugnata non risulterebbe che il principio di parità di trattamento, quale considerato all’art. 5 del codice di buona condotta, sia stato effettivamente osservato dalla Commissione rispetto all’applicazione dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali. Pertanto, detta motivazione sarebbe sostanzialmente insufficiente.

85      In quarto luogo, la motivazione della decisione impugnata non consentirebbe di accertare e controllare, conformemente all’art. 4 del codice di buona condotta, se la normativa applicabile nella fattispecie, ossia il diritto comunitario, integrato dall’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali, sia stata effettivamente applicata e rispettata.

86      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente e conclude per il rigetto del motivo di cui trattasi in quanto infondato.

 Giudizio del Tribunale

87      Innanzitutto, a sostegno del primo motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, la ricorrente fa valere, in sostanza, quattro argomenti attinenti alla circostanza che la decisione impugnata sarebbe priva, in primo luogo, di motivazione quanto al divieto di vendite sottocosto risultante dalle disposizioni dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali, in secondo luogo, di motivazione individuale quanto alle disposizioni del citato art. 40, in terzo luogo, di elementi tali da poter constatare che il principio di parità di trattamento è stato effettivamente rispettato relativamente all’applicazione del menzionato art. 40 e, in quarto luogo, di elementi tali che consentano di accertare e di controllare se la normativa comunitaria, integrata da detto art. 40, sia stata effettivamente applicata e rispettata.

88      Tenuto conto della conclusione tratta dal Tribunale al precedente punto 60, secondo cui l’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali non si applica al procedimento di gara d’appalto in causa, vanno senz’altro respinti i quattro argomenti addotti dalla ricorrente laddove sono diretti a dimostrare che la decisione impugnata viola l’obbligo di motivazione alla luce del medesimo art. 40.

89      In secondo luogo, occorre rilevare che la ricorrente prende in considerazione, da un lato, la violazione dell’art. 18 del codice di buona condotta e, dall’altro, la violazione dell’obbligo generale di motivazione.

90      Si deve ricordare che dalla giurisprudenza risulta che il codice di buona condotta non è un testo regolamentare, ma una risoluzione del Parlamento recante modifiche ad un progetto sottopostogli dal Mediatore europeo e che invitava la Commissione a presentare una proposta legislativa a tale riguardo (ordinanza del Tribunale 24 aprile 2007, causa T‑132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento, punto 73). Il codice menzionato non è pertanto un testo vincolante per la Commissione e la ricorrente non può fare valere alcun diritto sulla base di quest’ultimo.

91      Tuttavia, benché la ricorrente non consideri espressamente l’art. 253 CE, va osservato che dal ricorso si evince che essa, in sostanza, ha inteso avvalersi dell’obbligo generale di motivazione quale previsto in detto articolo.

92      In via principale, relativamente alla questione se la decisione impugnata sia conforme all’obbligo generale di motivazione, quale discende dall’art. 253 CE, occorre innanzitutto ricordare che, secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’argomentazione dell’istituzione onde consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per poter tutelare i propri diritti e di verificare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo di legittimità (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punti 15 e 16; sentenze del Tribunale 9 aprile 2003, causa T‑217/01, Forum des migrants/Commissione, Racc. pag. II‑1563, punto 68, e Deloitte Business Advisory/Commissione, punto 28 supra, punto 45).

93      Inoltre, conformemente all’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario e all’art. 149, n. 2, delle modalità d’esecuzione, nel caso di specie, la Commissione doveva comunicare alla ricorrente i motivi del rigetto della sua offerta e, oltre a ciò, poiché quest’ultima aveva presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario, entro un termine massimo di quindici giorni di calendario a partire dalla ricezione di una richiesta scritta.

94      Da una giurisprudenza costante risulta che siffatto modo di procedere, quale descritto all’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario, dal momento che fa apparire in forma chiara e non equivoca il ragionamento dell’autore dell’atto, è conforme alla finalità dell’obbligo di motivazione sancito all’art. 253 CE, come ricordata al precedente punto 92 (sentenza del Tribunale 12 luglio 2007, causa T‑250/05, Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 69; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 1° luglio 2008, causa T‑211/07, AWWW/FEACVT, punto 34, e giurisprudenza ivi citata).

95      Nella fattispecie si deve constatare che, nella sua lettera dell’11 gennaio 2008, la Commissione ha informato la ricorrente che la sua offerta non era stata accettata, poiché non presentava il miglior rapporto qualità/prezzo secondo la formula di aggiudicazione riportata nel capitolato d’oneri. Occorre pertanto giudicare che la ricorrente è stata informata, conformemente alle disposizioni dell’art. 100 del regolamento finanziario e dell’art. 149 delle modalità d’esecuzione, dei motivi precisi del rigetto della sua offerta.

96      Relativamente all’obbligo incombente alla Commissione di comunicare alla ricorrente le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario, si deve constatare che, a seguito di una domanda da parte della ricorrente, formulata conformemente alle disposizioni dell’art. 149, n. 3, terzo comma, delle modalità d’esecuzione, nella sua comunicazione di posta elettronica del 16 gennaio 2008, la Commissione ha organizzato una riunione di considerazioni finali complessive, al fine di dare alla ricorrente una panoramica dei punti forti e dei punti deboli della sua offerta rispetto a quella dell’aggiudicatario.

97      Va inoltre rilevato che, con lettera datata 29 gennaio 2008, la Commissione ha, da un lato, indicato alla ricorrente il nome dell’aggiudicatario e, dall’altro, trasmesso, in allegato a detta lettera, un resoconto della riunione di considerazioni finali complessive. Detto resoconto si presenta nella forma di annotazioni telegrafiche che precisano i criteri adottati per la valutazione tecnica dell’offerta, nonché i punteggi ottenuti dall’offerta della ricorrente relativamente ad ognuno dei citati criteri e il punteggio globale risultante. Ne consegue che l’offerta della ricorrente è stata classificata al primo posto al termine della valutazione tecnica. Quanto alla valutazione finanziaria, nel menzionato resoconto si precisa che quest’ultima era basata sullo sconto concesso dagli offerenti sul prezzo dei prodotti del fornitore. A detto titolo viene indicato che l’offerta della ricorrente è stata classificata al secondo posto, con una differenza di 0,55% rispetto al prezzo proposto nell’offerta dell’aggiudicatario. Dal resoconto della riunione di considerazioni finali complessive emerge che, in seguito all’applicazione della formula adottata a tal fine, l’offerta dell’aggiudicatario presentava il miglior rapporto qualità/prezzo rispetto all’offerta della ricorrente, il che giustificava la scelta dell’offerta del primo.

98      Nella misura in cui l’obbligo di motivazione di un atto dipende, come già sottolineato al precedente punto 92, dal contesto in cui è stato adottato, si deve ritenere che, nel caso di specie, le informazioni comunicate dalla Commissione alla ricorrente, a seguito della sua comunicazione di posta elettronica datata 16 gennaio 2008, indicano in forma sufficientemente chiara e non equivoca il suo ragionamento. Pertanto dette informazioni consentivano, da un lato, alla ricorrente di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di poter tutelare i propri diritti e verificare se la decisione fosse fondata o meno e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo di legittimità della decisione in parola.

99      Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ha soddisfatto l’obbligo generale di motivazione come derivante dall’art. 253 CE.

100    Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che si deve respingere il primo motivo.

101    Alla luce delle conclusioni tratte ai precedenti punti 80 e 100, occorre respingere, integralmente, la domanda di annullamento della decisione impugnata.

B –  Sulla domanda di risarcimento dei danni

1.     Argomenti delle parti

102    La ricorrente domanda, in subordine, qualora l’oggetto dell’appalto fosse già stato eseguito, o la decisione non potesse più essere annullata, di ottenere un risarcimento del danno ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE. La Commissione, infatti, con la sua condotta illegittima, avrebbe integrato una colpa che ne fa sorgere la responsabilità. La ricorrente stima l’importo dei danni ex aequo et bono in EUR 654 962,38, somma che corrisponderebbe al ricavo lordo che avrebbe realizzato se l’appalto le fosse stato attribuito. Tutti gli argomenti, addebiti e motivi esposti a sostegno del secondo motivo di annullamento varrebbero altresì per la domanda di risarcimento danni, domanda che sarebbe quindi sufficientemente corroborata.

103    La Commissione sostiene che la domanda di risarcimento danni, quantomeno, merita di essere dichiarata infondata.

2.     Giudizio del Tribunale

104    Si deve notare, in limine, che il terzo capo delle conclusioni presente nel ricorso, diretto ad ottenere dal Tribunale la dichiarazione che la condotta illegittima della Commissione costituisce una colpa che fa sorgere la responsabilità della Commissione, deve essere interpretato in combinato con il quarto capo di conclusioni, diretto alla condanna della Commissione al pagamento dei danni. Infatti, come emerge espressamente dai motivi esposti in subordine dalla ricorrente nel suo ricorso, la domanda di risarcimento dei danni, sulla base degli artt. 235 CE e 288 CE, sarebbe giustificata tenendo conto della circostanza che la Commissione, con la sua condotta illegittima, avrebbe posto in essere una colpa idonea a far sorgere la sua responsabilità.

105    In via principale occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, per comportamento illecito dei suoi organi è subordinata al ricorrere di un complesso di presupposti, ossia, l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza del nesso di causalità tra il comportamento dedotto ed il danno asserito (v. sentenza Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑69/00, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑5393, punto 85, e giurisprudenza ivi citata).

106    Poiché questi tre presupposti della responsabilità sono cumulativi, l’assenza di uno di essi è sufficiente per determinare il rigetto di un ricorso per risarcimento danni senza che si renda pertanto necessario esaminare gli altri (v. sentenza del Tribunale 13 settembre 2006, causa T‑226/01, CAS Succhi di Frutta/Commissione, Racc. pag. II‑2763, punto 27, e giurisprudenza ivi citata).

107    Nella fattispecie va rilevato che, come risulta dai motivi esposti ai precedenti punti 71‑80, tutti gli argomenti, addebiti e motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo di annullamento su cui si basa per suffragare la sua domanda di risarcimento danni sono stati esaminati e respinti. Analogamente, come si evince dai motivi illustrati ai precedenti punti 87‑100, tutti gli argomenti presentati dalla ricorrente a sostegno del primo motivo di annullamento sono stati esaminati e respinti. Infine, occorre constatare che la ricorrente non fa valere alcuna altra forma d’illegittimità idonea ad essere presa in considerazione nell’ambito dell’esame della sua domanda di risarcimento dei danni. In tale contesto, la responsabilità della Comunità non può quindi sorgere sul fondamento di un’asserita illegittimità della decisione impugnata.

108    Pertanto, poiché non ricorre la prima delle tre condizioni necessarie a far sorgere la responsabilità della Comunità, occorre respingere la domanda di risarcimento dei danni in quanto infondata.

109    Dalle conclusioni tratte ai precedenti punti 101 e 108 discende che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

110    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

111    Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La PC‑Ware Information Technologies BV è condannata alle spese.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 maggio 2010.

Firme

Indice


Contesto normativo

A – Normativa comunitaria

B – Normativa nazionale

Fatti all’origine della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A – Sulla domanda di annullamento

1. Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

a) Sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

b) Sulla mancanza di oggetto della domanda di annullamento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2. Nel merito

a) Sul secondo motivo, relativo alla violazione delle disposizioni dell’art. 55 della direttiva 2004/18 nonché dell’art. 139, n. 1, e dell’art. 146, n. 4, delle modalità d’esecuzione, lette in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 40 della legge belga sulle pratiche commerciali

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulle parti del secondo motivo relative alla mancata osservanza di una direttiva e della legge belga

– Sulla parte del secondo motivo relativa alla violazione delle modalità d’esecuzione

b) Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

B – Sulla domanda di risarcimento dei danni

1. Argomenti delle parti

2. Giudizio del Tribunale

Sulle spese


** Lingua processuale: l’olandese.