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Ricorso proposto l’8 febbraio 2024 – UC / Consiglio

(Causa T72/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: UC (rappresentante: S. Bekaert, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione (PESC) 2023/2768 del Consiglio, dell’8 dicembre 2023, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2771 del Consiglio, dell’8 dicembre 2023, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (in prosieguo: gli «atti impugnati»), nella misura in cui detti atti riguardano il ricorrente, e

-condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e argomenti principali

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo: violazione delle competenze, violazione degli articoli 75 e 215 TFUE, violazione dell’articolo 31, paragrafo 1, TUE, violazione dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

La decisione (PESC) 2010/788 e il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio violano, rispettivamente, l’articolo 31 TUE e gli articoli 75 e 215 TFUE.

Posto che le relazioni e i risultati delle votazioni della decisione e del regolamento in parola, come pure le decisioni e i regolamenti modificativi successivi, e gli atti impugnati non sono stati divulgati al pubblico, a differenza degli altri regolamenti e decisioni del Consiglio, sono altresì violate le norme sulla trasparenza.

Secondo motivo: l’articolo 3, secondo trattino, della decisione (PESC) 2010/788 e l’articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005 violano i principi della certezza del diritto, di proporzionalità e di effettività.

L’articolo 3, secondo trattino, della decisione (PESC) 2010/788, come modificato dalla decisione (PESC) n. 2022/2377, del 5 dicembre 2022, e l’articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, come modificato dal regolamento (CE) 2022/2373, del 5 dicembre 2022, applicando un criterio con una terminologia estremamente generica, creano una categoria di persone tanto ampia da violare i principi della certezza del diritto, di proporzionalità e di effettività.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (un prosieguo: la «Carta»), e dell’articolo 296 TFUE (obbligo di motivazione).

Il ricorrente contesta ciascuno dei motivi enunciati negli atti impugnati. Il Consiglio viola l’obbligo di motivazione, sancito tra l’altro dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta e dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

Quarto motivo: violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.

Il congelamento dei capitali del ricorrente nei termini più generali possibili viola il diritto di proprietà del ricorrente e limita detto diritto in maniera sproporzionata, anche in considerazione della sua applicazione generale e della sua durata illimitata.

Quinto motivo: violazione della libera circolazione, del diritto di soggiorno e di stabilimento di cui agli articoli 45, paragrafo 1, della Carta e 20 e 21 TFUE, e violazione dei principi di proporzionalità e effettività.

Il ricorrente ha la cittadinanza belga. Una sanzione, in virtù della quale egli non può più fare ingresso nell’UE, neppure in transito, e gli viene impedito l’accesso al territorio belga, viola la libera circolazione e il diritto di soggiorno e di stabilimento, è sproporzionata e configura parimenti una violazione del principio di effettività.

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