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Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2014 – Kimman / Commissione

(Causa T-644/11 P) 1

(«Impugnazione – Impugnazione incidentale – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2009 – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari – Parere del gruppo ad hoc – Snaturamento – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eugène Emile Marie Kimman (Overijse, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Kimman/Commissione (F-74/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Kimman/Commissione (F-74/10), è annullata, da un lato, nella parte in cui dichiara ricevibili il secondo motivo, le prime sei parti del terzo motivo e il quarto motivo, ad eccezione della censura secondo la quale il lavoro realizzato dal ricorrente nell’interesse dell’istituzione non sarebbe stato preso in considerazione, dedotti dal ricorrente nell’ambito del procedimento in primo grado e, dall’altro, nella parte in cui condanna la Commissione europea a sopportare, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del ricorrente relative a detto procedimento.

L’impugnazione principale è respinta.

Il ricorso proposto dal sig. Eugène Emile Marie Kimman dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è respinto.

Il sig. Kimman è condannato a sostenere integralmente le spese relative sia al primo grado di giudizio sia all’impugnazione principale.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese in sede d’impugnazione incidentale.

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1 GU C 65 del 3.3.2012.