Language of document : ECLI:EU:T:2014:613

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

4 luglio 2014

Causa T‑644/11 P

Eugène Emile Marie Kimman

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Impugnazione incidentale – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2009 – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari – Parere del gruppo ad hoc – Snaturamento – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Kimman/Commissione, (F‑74/10).

Decisione:      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Kimman/Commissione (F‑74/10), è annullata, da un lato, nella parte in cui dichiara ricevibili il secondo motivo, le prime sei parti del terzo motivo e il quarto motivo, ad eccezione della censura secondo la quale il lavoro realizzato dal ricorrente nell’interesse dell’istituzione non sarebbe stato preso in considerazione, dedotti dal ricorrente nell’ambito del procedimento in primo grado e, dall’altro, nella parte in cui condanna la Commissione europea a sopportare, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese sostenute dal ricorrente relative a detto procedimento. L’impugnazione principale è respinta. Il ricorso proposto dal sig. Eugène Emile Marie Kimman dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è respinto. Il sig. Kimman è condannato a sostenere integralmente le spese relative sia al primo grado di giudizio sia all’impugnazione principale. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese in sede d’impugnazione incidentale.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi – Ricevibilità – Motivo di legittimità interna o esterna – Condizione non sufficiente per concludere per la ricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 2)

2.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Rispetto dei principi della tutela giurisdizionale effettiva e della certezza del diritto – Interpretazione ampia delle nozioni di petitum e di causa petendi – Mutamento della base giuridica di una contestazione – Condizione non sufficiente per concludere per la novità della causa di quest’ultima

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi e argomenti che non figurano nel reclamo, ma che sono diretti a contestare la fondatezza della motivazione contenuta nella risposta al reclamo – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Impugnazione – Motivi di impugnazione – Violazione dell’obbligo di pronunciarsi sui motivi e sulle conclusioni delle parti – Valutazione erronea, da parte del Tribunale della funzione pubblica, del senso di un motivo di irricevibilità dedotto in prima istanza – Impugnazione fondata

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

5.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità – Condanna della parte vittoriosa alle spese – Inapplicabilità in caso di irregolarità invocata ma non accertata – Limiti – Obbligo di previa consultazione delle parti – Insussistenza

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 87 e 88)

1.      Nei ricorsi proposti da funzionari, le conclusioni formulate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere soltanto censure fondate sulla stessa causa sulla quale si fondano quelle dedotte nel reclamo, con la precisazione che tali censure possono essere sviluppate, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente.

A tal proposito, per valutare se le censure si fondano sulla stessa causa sulla quale si fondano quelle dedotte nel reclamo, il giudice dell’Unione non può basarsi sulla sola circostanza che un motivo sia diretto a contestare la legittimità interna o, alternativamente, la legittimità esterna di un atto impugnato.

Peraltro, la circostanza che taluni motivi, contenuti nel ricorso e nel reclamo, siano diretti a contestare la legittimità interna o, alternativamente, la legittimità esterna di un atto non consente di dimostrare, di per sé, che tali motivi possano essere considerati come strettamente legati tra loro. Le nozioni di legittimità interna e di legittimità esterna sono infatti troppo ampie ed astratte, per quanto riguarda l’oggetto preciso della censura in questione, per assicurare che possa esistere un tale collegamento tra motivi che rientrano esclusivamente in una di tali nozioni.

(v. punti 45, 50 e 54)

Riferimento:

Tribunale: 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, punti 73, 75 e 79, e la giurisprudenza citata

2.      L’applicazione della regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo nonché il suo controllo da parte del giudice dell’Unione devono garantire contemporaneamente il pieno rispetto, da una parte, del principio di tutela giurisdizionale effettiva, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, espresso all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, affinché l’interessato possa essere in grado di contestare validamente una decisione dell’autorità investita del potere di nomina che gli arreca pregiudizio, e, dall’altra parte, del principio della certezza del diritto, affinché detta autorità sia in grado di conoscere, fin dalla fase del reclamo, le censure formulate dall’interessato avverso la decisione impugnata. Così, se l’immutabilità del petitum e della causa petendi della controversia tra il reclamo e il ricorso è necessaria per consentire una composizione amichevole delle controversie, informando l’autorità investita del potere di nomina, fin dalla fase del reclamo, delle censure dell’interessato, l’interpretazione di tali nozioni non può tuttavia condurre a restringere le possibilità per l’interessato di contestare utilmente una decisione che gli arreca pregiudizio. Per tale ragione la nozione di petitum della controversia, la quale corrisponde alle pretese dell’interessato, così come quella di causa petendi della controversia, la quale corrisponde alla base, giuridica e fattuale, di tali pretese, non devono essere interpretate in maniera restrittiva.

In tale contesto, il solo mutamento della base giuridica di una contestazione non è sufficiente a caratterizzare la novità della causa petendi di quest’ultima. Pertanto, più basi giuridiche possono sostenere un’unica pretesa e, quindi, un’unica causa petendi. In altri termini, il fatto di invocare la violazione di una disposizione specifica nel ricorso, che non era invocata nel reclamo, non implica necessariamente che la causa petendi della controversia sia stata, di conseguenza, modificata. È opportuno, infatti, prestare attenzione alla sostanza di detta causa petendi e non soltanto alla formulazione delle sue basi giuridiche, posto che il giudice dell’Unione deve verificare se esiste un legame stretto tra le basi e se esse si collegano sostanzialmente alle stesse pretese.

(v. punti 57‑60)

Riferimento:

Tribunale: Commissione/Moschonaki, cit., punti 82‑85

3.      Nell’ambito di un ricorso di un funzionario, nell’ipotesi in cui la parte che presenta il reclamo viene a conoscenza della motivazione dell’atto che gli arreca pregiudizio mediante la risposta al suo reclamo o nell’ipotesi in cui la motivazione di detta risposta modifica, o completa, sostanzialmente la motivazione contenuta in tale atto, qualsiasi motivo addotto per la prima volta in sede di reclamo, diretto a contestare la fondatezza della motivazione contenuta nella risposta al reclamo, deve essere considerato ricevibile. Infatti, in simili ipotesi, l’interessato non è stato messo in condizione di venire a conoscenza con precisione e in maniera definitiva dei motivi sottesi all’atto che gli arreca pregiudizio.

(v. punto 61)

Riferimento:

Tribunale: Commissione/Moschonaki, cit., punto 86

4.      Giacché il Tribunale della funzione pubblica non ha statuito sul motivo di irricevibilità di una parte e, parimenti, ha frainteso il senso esatto dell’argomento concernente il merito del motivo in questione, la parte della sentenza impugnata inficiata da tale errore dev’essere annullata.

(v. punto 85)

Riferimento:

Corte: 29 giugno 1994, Klinke/Corte di giustizia, C‑298/93 P, Racc. pag. I‑3009, punto 20

5.      Ai sensi dell’articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, una parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso. Poiché detto articolo 88 costituisce un’eccezione alla regola prevista dall’articolo 87 del medesimo regolamento, secondo la quale qualsiasi parte soccombente è condannata alle spese, una condanna della parte vittoriosa a sopportare le proprie spese e una parte di quelle della controparte sulla base di un’irregolarità, certamente invocata, ma non accertata, non può essere considerata come giustificata.

Inoltre, detto articolo 88 non crea alcun obbligo di previa consultazione delle parti su una siffatta ripartizione delle spese.

(v. punti 94, 95 e 97)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 10 maggio 2011, Barthel e a./Corte di giustizia, F‑59/10, punto 33 e la giurisprudenza citata