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Ricorso presentato il 12 luglio 2007 - Repubblica ceca / Commissione

(Causa T-248/07)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (Rappresentante: T. Boček, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare interamente la decisione impugnata;

in subordine, annullare la decisione annullata nella parte che si riferisce alla Repubblica ceca;

condannare la Commissione a restituire i fondi già versati;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 4 maggio 2007, C (2007) 1979 def., relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia 1. Con tale decisione la Commissione ha stabilito i quantitativi di carne, frutta e riso in libera pratica nel territorio della Repubblica ceca alla data dell'adesione che risultano superiori a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto al 1° maggio 2004. La Commissione ha del pari addebitato alla ricorrente l'importo di EUR 12 287 milioni per le spese di eliminazione dei medesimi quantitativi.

Nella motivazione del suo ricorso la ricorrente deduce che la Commissione ha oltrepassato i limiti della sua competenza e con ciò ha violato il punto 4, del capo 4, allegato IV, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione 2, in quanto nella decisione impugnata, fondata su tale disposizione, essa ha stabilito gli importi che gli Stati membri devono versare al bilancio comunitario per l'intero quantativo di scorte di prodotti agricoli.

La ricorrente afferma inoltre che anche laddove la Commissione fosse competente ad emanare la decisione impugnata in base al punto 4, del capo 4, allegato IV, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con la sua adozione essa ha violato il principio di proporzionalità in quanto tale misura non era necessaria o opportuna rispetto allo scopo perseguito consistente nell'obbligo di eliminare le scorte superiori ai limiti.

La ricorrente adduce inoltre che la convenuta ha violato il punto 2, del capo 4, allegato IV, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, in combinato disposto con l'art. 10 CE, nonché i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto non ha precisato la nozione di scorta normale e ha adottato la decisione impugnata in modo non trasparente.

La ricorrente afferma poi che la Commissione ha violato il punto 2, del capo 4, allegato IV, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, in quanto la decisione impugnata non ha tenuto conto di tutti i fatti pertinenti.

Infine la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato il punto 4, del capo 4, allegato IV, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione non motivando a sufficienza la sua decisione.

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1 - GU L 138, pag. 14.

2 - Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003,L 236, pag. 33).