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Ricorso proposto il 15 febbraio 2013 - Philips / Commissione

(Causa T-92/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. de Pree e S. Molin)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, caso COMP/39.437 - Tubi per schermi di televisore e di computer, nella parte in cui riguarda la Koninklijke Philips Electronics N.V.;

in subordine, annullare o ridurre le ammende inflitte alla Koninklijke Philips Electronics N.V. nell'articolo 2 della decisione impugnata, e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi principali.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, e sulla violazione del principio di certezza del diritto, in quanto la Commissione ha accertato violazioni della Philips Group e ha attribuito la responsabilità alla ricorrente.

Secondo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/20032, alla violazione dei diritti della difesa, incluso il diritto al contraddittorio e il principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione non ha attributo la responsabilità alla LG Philips Displays ("LPD") per le sue asserite violazioni.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento, su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell'obbligo di motivazione, sulla violazione dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 773/2004, e sulla violazione dei diritti di difesa, compreso il principio di buona amministrazione e il diritto al contraddittorio, in quanto la Commissione ha applicato criteri diversi a imprese oggetto dello stesso procedimento nell'attribuire la responsabilità per le asserite violazioni, e in quanto la Commissione ha applicato criteri diversi nello stabilire l'ammenda per imprese oggetto dello stesso procedimento.

Quarto motivo, riguardante la violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, la violazione dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 e degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, e la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la Commissione ha incluso vendite fatte al di fuori del SEE nel fatturato rilevante per calcolare l'ammontare base delle ammende.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 e degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, in quanto la Commissione non ha calcolato il fatturato rilevante sulla base dell'ultimo completo esercizio di partecipazione alle asserite violazioni.

Sesto motivo, relativo alla violazione dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 per la mancata applicazione del limite del 10% del fatturato al fatturato della LPD Group per ammende inflitte per le asserite violazioni della LPD Group.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di ragionevole durata, degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ottavo motivo, riguardante la violazione del principio di proporzionalità; domanda affinché il Tribunale eserciti la sua competenza estesa al merito in forza dell'articolo 261 TFUE e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 per ridurre le ammende inflitte alla ricorrente.

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1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).

3 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).