Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 dicembre 2014 –
Novartis / UAMI – Dr Organic (BIOCERT)
(causa T‑605/11)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BIOCERT – Marchio nazionale denominativo anteriore BIOCEF – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 14)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 25, 26, 28, 29)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi BIOCERT e BIOCEF [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30‑32, 54‑60)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 settembre 2011 (procedimento R 1030/2010‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Novartis AG e la Dr Organic Ltd. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 settembre 2011 (procedimento R 1030/2010‑4) è annullata. |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese. |