Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014 – ENAC / Commissione e INEA
(causa T‑695/13)
«Ricorso di annullamento – Rete transeuropea – Azione riguardante la realizzazione di uno studio per lo sviluppo dell’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) – Decisione che dichiara non finanziabili taluni costi stanziati e che richiede la restituzione degli importi corrispondenti – Identificazione erronea della convenuta – Irricevibilità parziale»
Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso diretto avverso l’autore dell’atto impugnato – Eccezioni – Atti adottati in forza di poteri delegati imputabili all’istituzione delegante – Presupposti (Art. 230 CE) (v. punto 19)
Oggetto
| Domanda di annullamento della lettera del 18 marzo 2013 dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), relativa a determinati costi sostenuti per la realizzazione di uno studio di fattibilità concernente l’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) a seguito del contributo finanziario concesso dalla Commissione all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), nonché della decisione del 23 ottobre 2013, che rigetta le osservazioni formulate dall’ENAC in seguito a detta lettera del 18 marzo e che conferma le conclusioni formulate in quest’ultima, tra cui quella diretta alla restituzione della somma di EUR 158 517,54. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto contro la Commissione europea. |
2) | | L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è condannato alle spese. |