Language of document : ECLI:EU:T:2013:627





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013 – Grebenshikova / UAMI – Volvo Trademark (SOLVO)

(Causa T‑394/10)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo SOLVO – Marchio comunitario denominativo anteriore VOLVO – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza del rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 15, 16, 27)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo SOLVO e marchio denominativo VOLVO [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 17-22, 38, 39)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione – Idoneità delle differenze visive a prevalere su somiglianze fonetiche [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 29, 30, 37)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 861/2010‑1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Volvo Trademark Holding AB e la sig.ra Elena Grebenshikova.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 giugno 2010 nel procedimento R 861/2010-1 è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese sostenute dalla sig.ra Elena Grebenshikova.

3)

La Volvo Trademark Holding AB sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla sig.ra Grebenshikova.