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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Regione Marche contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il

20 marzo 2003

    (causa T-107/03)

    Lingua processuale : l'italiano

Il 20 marzo 2003, la Regione Marche , rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Pappalardo e Massimo Merola, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione adottata con lettera del 18 dicembre 2002 e tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali

-condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Regione Marche ai fini del presente ricorso, ivi comprese le spese di assistenza legale

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è volto ad ottenere l'annullamento della Decisione del 18 dicembre 2002, con la quale la Commissione europea ha comunicato di voler procedere, in via definitiva, alla chiusura del Programma integrato mediterraneo per la Regione Marche 1 , approvato in base al Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 19985, relativo ai Programmi integrati mediterranei2 sulla base dei dati comunicati alla ricorrente con nota del 6 settembre 2002.

Secondo la decisione impugnata, la realizzazione degli investimenti nelle imprese beneficiarie non si sarebbe realizzato secondo il calendario previsto, per quanto riguarda la misura 3 del Programma in questione.

La ricorrente ritiene che l'atto impugnato sia privo di fondamento giuridico nella misura in cui la Commissione basa la propria Decisione sul mancato rispetto, da parte della Regione Marche, di obblighi non previsti dalla disciplina applicabile. Infatti, nonostante la Commissione abbia contestato alla ricorrente il non integrale utilizzo, entro la data di chiusura del P.I.M., del contributo concesso alla Società Marche Capital, costituita come ente strumentale al fine di incentivare lo sviluppo delle piccole e medie imprese marchigiane, nelle disposizioni applicabili alla fattispecie di cui è causa non sarebbe rinvenibile alcun elemento dal quale si possa evincere un obbligo in capo alla Regione affinché Marche Capital spendesse tutte le risorse affidatele entro il termine di chiusura del P.I.M. Marche.

La ricorrente sostiene altresì che la Decisione impugnata viola i principi di legittimo affidamento e buona amministrazione. La Commissione, con l'approvazione della Convenzione conclusa tra la Società e la Regione Marche, avrebbe infatti determinato l'insorgenza, in capo a quest'ultima, di aspettative legittime circa la possibilità di fruire dell'intero contributo stanziato, purché le modalità di finanziamento fossero conformi a quanto previsto dalla Convenzione stessa, il che è puntualmente accaduto. Secondo la ricorrente, la Commissione ha inoltre violato il principio di buona amministrazione nella misura in cui, da un lato, ha adottato la decisione definitiva di chiusura del P.I.M. Marche a distanza di quasi otto anni dalla sua data di scadenza, dall'altro, durante questo arco temporale ha collezionato lunghi periodi di inattività.

Infine, a giudizio della ricorrente, la Commissione ha violato l'art. 253 CE

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1 - Bollettino Ufficiale della Regione Marche (suppl. n. 10 del 28 luglio 1988)

2 - GUCE L 197, del 27 luglio 1985, p.1