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Ricorso proposto il 16 dicembre 2022 – PB / CRU

(Causa T-789/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PB (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Comitato unico di risoluzione (CRU)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 15 febbraio 2022;

annullare, nei limiti del necessario, la decisione del 6 settembre 2022, recante rigetto del suo reclamo;

condannare il convenuto a risarcire il ricorrente per l’importo di EUR 50 000 a titolo del pregiudizio causato dalla violazione del suo diritto a essere ascoltato e dei suoi diritti della difesa;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione del Comitato unico di risoluzione (CRU) recante rigetto della sua domanda d’assistenza, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e su vizi di procedura. Nell’ambito della prima parte, il ricorrente denuncia la violazione del principio di trasparenza, l’impossibilità di credere nell’indipendenza dell’Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), nonché il diniego d’accesso alle informazioni e agli elementi essenziali del fascicolo. Nell’ambito della seconda parte, il ricorrente denuncia la violazione del principio di riservatezza nel trattamento della sua domanda d’assistenza, la mancata osservanza delle garanzie procedurali, la mancata attuazione di un procedimento giusto e obiettivo e, infine, la violazione degli articoli 4.2 e 4.3 delle disposizioni generali di esecuzione relative alla prevenzione delle molestie. Nell’ambito della terza parte, il ricorrente denuncia l’assenza di imparzialità oggettiva e soggettiva, nonché la presenza di conflitti di interesse che hanno viziato l’esame della sua domanda d’assistenza. Nell’ambito della quarta parte, il ricorrente denuncia la violazione del diritto ad essere effettivamente ascoltato dall’AACC.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), sulla violazione del dovere di assistenza e di sollecitudine, nonché su una cattiva amministrazione.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto.

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