Language of document : ECLI:EU:F:2007:173

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

10 ottobre 2007

Causa F‑17/07

Michel Pouzol

contro

Corte dei conti delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio alle Comunità – Irricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Pouzol chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Corte dei conti 23 novembre 2006 recante rigetto del suo reclamo, presentato il 16 aprile 2006, diretto a veder ricalcolato l’abbuono di annualità di pensione comunitaria derivante dal trasferimento dei diritti a pensione da lui maturati in Francia, nonché l’annullamento della decisione della Commissione 18 maggio 2006, che accerta che le modalità di calcolo dei suoi diritti a pensione trasferiti erano conformi alle disposizioni dello Statuto, quali modificate dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723 (GU L 124, pag. 1).

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Reclamo diretto contro un atto adottato da un’istituzione diversa da quella da cui il funzionario dipende

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 2)

2.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio alle Comunità – Trasferimento al regime comunitario

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; allegato VIII, art. 11, n. 2)

1.      Nel caso particolare, che può presentarsi in materia di trasferimento di diritti a pensione, in cui un’istituzione diversa da quella da cui dipende il funzionario deve trattare una pratica che lo riguarda, l’interessato, se ritiene che tale altra istituzione abbia adottato un atto che gli arreca pregiudizio, deve rivolgere il suo reclamo all’autorità che ha il potere di nomina di quest’ultima.

(v. punto 45)

2.      La comunicazione, da parte dell’amministrazione, al funzionario che ha presentato una domanda di trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità di una nota che gli precisa l’abbuono di anni di servizio da prendere in considerazione nel regime comunitario in base ai diritti trasferiti costituisce un atto a carattere unilaterale, che non richiede alcun’altra misura da parte dell’istituzione competente e che arreca pregiudizio all’interessato.

Se è vero che le modalità per l’entrata in vigore di tali proposte di trasferimento di diritti a pensione sono atipiche, ciò non pregiudica le condizioni alle quali un funzionario che si ritenga insoddisfatto dell’abbuono proposto può contestare tali decisioni, presentando un reclamo e poi, se del caso, un ricorso, alle condizioni previste dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.

Inoltre, la circostanza che l’amministrazione ritiri una siffatta proposta di trasferimento di diritti a pensione per sostituirla con un’altra non può in alcun modo provare che la proposta ritirata non fosse un atto arrecante pregiudizio, opponibile al suo destinatario, e contro il quale quest’ultimo dovesse avvalersi dei rimedi giuridici previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.

(v. punti 52-54)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: causa T‑96/92, Mc Bryan/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑305 e II‑1449, punti 18‑20)

Tribunale della funzione pubblica: 14 novembre 2006, causa F‑100/05, Chatziioannidou/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-129 e II-A-1-487, punti 15 e 16, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑20/07 P)