Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 22 settembre 2011 – ara / UAMI – Allrounder (A con due motivi triangolari)
(causa T‑174/10)
«Marchio comunitario – Opposizione – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio figurativo A con due motivi triangolari – Marchio nazionale denominativo anteriore A – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 22‑24, 38)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 26 gennaio 2010 (procedimento R 481/2009‑1), relativa a un procedimento di opposizione tra l’ara AG e l’Allrounder SARL. |
Dispositivo
2) | | L’ara AG è condannata alle spese. |