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Ricorso proposto il 15 aprile 2010 - Slovak Telekom / Commissione

(Causa T-171/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: avv.ti D. Geradin, L. Kjølbye e M. Mayer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 8 febbraio 2010, C (2010) 902, relativa ad un procedimento ai sensi degli artt. 18, n. 3, e 24, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 1 (caso COMP/39.523 - Slovak Telekom);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Slovak Telekom chiede, a titolo dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 8 febbraio 2010, C (2010) 902, che, minacciandola di sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento, le ingiunge, ai sensi degli artt. 18, n. 3, e 24, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1/2003, di fornire determinate informazioni nell'ambito di un procedimento di applicazione dell'art. 102 TFUE a suo carico (caso COMP/39.523 - Slovak Telekom).

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente fa valere i seguenti tre motivi.

Primo motivo: un errore di diritto quanto alla facoltà della Commissione di richiedere informazioni ai sensi dell'art. 18, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 riguardo ad un periodo di tempo precedente all'adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea. Anteriormente al 1o maggio 2004 la Commissione non era legittimata a condurre indagini nel territorio della Repubblica slovacca in applicazione del diritto dell'Unione europea. Di conseguenza, la Commissione non può validamente invocare i poteri di indagine di cui all'art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003 per ottenere informazioni relative a detto periodo.

Secondo motivo: la decisione impugnata lede il diritto ad una buona amministrazione sancito all'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali 2 e andrebbe pertanto annullata. L'indagine della Commissione sul comportamento della Slovak Telekom durante un periodo in cui il diritto dell'Unione europea non era applicabile e la Slovak Telekom non era tenuta a conformarsi alle sue disposizioni può nuocere a quest'ultima. La Commissione potrebbe tener conto di queste informazioni nella sua valutazione. La decisione impugnata lascia, anzi, chiaramente apparire che è questa l'intenzione della Commissione.

Terzo motivo: la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità quale risulta dall'art. 18, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 e andrebbe pertanto annullata. Ai sensi di tale articolo, la Commissione può ordinare alle imprese di comunicare tutte le informazioni necessarie ai suoi accertamenti. Nel caso della Slovak Telekom, tuttavia, la Commissione ha omesso di indicare il dovuto nesso tra le informazioni richieste, che riguardano un arco di tempo anteriore all'adesione, e l'asserito comportamento illegale successivo al 1o maggio 2004. Ne discende che le informazioni e i documenti pre-adesione non sono necessari perché la Commissione valuti se il comportamento tenuto dalla Slovak Telekom dopo l'adesione sia conforme al diritto dell'Unione europea.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

2 - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 83 del 30 marzo 2010, pag. 389).