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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 25 gennaio 2024 – CN / Cofidis Magyarországi Fióktelepe

(Causa C-47/24, Cofidis Magyarországi Fióktelepe)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CN

Convenuta: Cofidis Magyarországi Fióktelepe

Questioni pregiudiziali

Se, ai fini del pieno adempimento degli obiettivi indicati nella direttiva 93/13/CE1 , occorra che il giudice o il collegio giudicante, nell’ambito dell’adozione e della valutazione di una decisione in un procedimento di esecuzione; da un lato, dichiari, sulla base delle sentenze pronunciate nelle cause C-472/11 2 e C-397/11 3 , il carattere manifestamente abusivo delle clausole contrattuali su cui si fonda la decisione da eseguire, incluse quelle relative all’oggetto principale del contratto, quando acquisisca d’ufficio contezza di tale circostanza e, d’altro lato, ne informi il debitore (consumatore) invitandolo a comunicare se auspica che si traggano le conseguenze giuridiche del carattere abusivo delle clausole contrattuali in discussione e, in tal caso, detto giudice o detto collegio giudicante si rivolga alla parte che chiede l’esecuzione forzata affinché riduca l’importo oggetto della sua domanda per l’ammontare dovuto dal consumatore in forza delle clausole contrattuali abusive e lo dichiari all’ufficiale giudiziario.

In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione pregiudiziale, se, per conseguire gli obiettivi della direttiva 93/13, sia altresì necessario se sia possibile stabilire una distinzione fra procedure esecutive in funzione della circostanza che l’esecuzione sia disposta mediante un provvedimento di esecuzione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della legge ungherese LIII del 1994 o mediante apposizione della formula esecutiva cui fa riferimento l’articolo 23/C della medesima legge.

Tenuto conto dell’elevato numero di procedimenti esecutivi del tipo in discussione che sono in corso in Ungheria, se sia necessario l’intervento del legislatore al fine di evitare che vengano lesi gli interessi dei consumatori e far sì che ricevano con la maggior celerità possibile una compensazione per il pregiudizio derivante dalle clausole abusive, cosicché i consumatori, affinché possano sottrarsi individualmente alle conseguenze di siffatte esecuzioni, non debbano dipendere da un eventuale controllo giudiziale di un atto di esecuzione e, di conseguenza, dal fatto che si possa accertare il carattere abusivo della clausola contrattuale.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU1993, L 95, pag. 29).

1 Sentenza del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank (C-472/11, EU:C:2013:88).

1 Sentenza del 30 maggio 2013, Jőrös (C-397/11, EU:C:2013:340).