Language of document : ECLI:EU:C:2023:938

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 30 novembre 2023 (1)

Causa C538/22

SB

contro

Agrárminiszter

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale, Ungheria)]

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 52 – Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Articolo 53, paragrafo 1 – Condizioni di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato – Discrezionalità dello Stato membro – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 13 e 15 – Sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animali nell’ambito dei regimi di aiuti per animali – Domanda di aiuto per animali – Articoli 30 e 31 – Calcolo degli aiuti – Sanzioni amministrative – Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Articolo 15, paragrafo 3 – Modifica a posteriori della domanda di aiuto – Irricevibilità – Disposizioni nazionali relative al rispetto di un tasso di parti per l’allevamento di vacche nutrici – Rifiuto in toto dell’aiuto accoppiato in caso di mancato raggiungimento del tasso di parti»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda un ricorso pendente dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), presentato dall’agricoltrice SB (in prosieguo: la «ricorrente») avverso il rifiuto dell’Agrárminiszter (Ministro dell’Agricoltura, Ungheria) di concedere un cosiddetto sostegno accoppiato facoltativo (2) o premio per vacca nutrice. Di fatto, la ricorrente non avrebbe raggiunto, nel corso dell’anno di domanda, il tasso di riproduzione richiesto per legge, cosiddetto «tasso di parti», per il numero di animali dichiarati nella domanda.

2.        Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio mirano essenzialmente ad accertare se sia ammissibile rifiutare la concessione dell’aiuto nella sua interezza, o se esso debba essere ridotto solo in misura proporzionale, in relazione al numero di animali che soddisfano il tasso di parti richiesto.

3.        Al fine di risolvere la prima questione pregiudiziale occorre distinguere, da una parte, le condizioni per la concessione dell’aiuto, per la determinazione delle quali gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità e, dall’altra, le possibili conseguenze giuridiche delle infrazioni nella loro applicazione. Se le condizioni di ammissibilità non sono soddisfatte non sussiste un diritto all’aiuto. Un eventuale ricalcolo o riduzione proporzionale dell’aiuto non sarebbe a priori ipotizzabile nel caso di specie.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Regolamento (UE) n. 1306/2013

4.        L’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (3), intitolato «Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative», dispone, tra l’altro, quanto segue:

«1. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all’aiuto di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sono assegnati o sono revocati.

(…)»

2.      Regolamento (UE) n. 1307/2013

5.        L’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (4), intitolato «Norme generali», che si trova nel Capo I del regolamento medesimo, intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», dispone, tra l’altro, quanto segue:

«1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo (...)

(…)

6. Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuo sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli Stati membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione.

(…)».

3.      Regolamento delegato (UE) n. 639/2014

6.        L’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 (5), intitolato «Condizioni per la concessione del sostegno», è così formulato:

«Gli Stati membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato in conformità del quadro fissato nel regolamento (UE) n. 1307/2013 e alle condizioni stabilite dal presente regolamento».

4.      Regolamento delegato (UE) n. 640/2014

7.        I considerando 28 e 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 (6) recitano, tra l’altro, quanto segue:

«(28) Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali, le inadempienze comportano la non ammissibilità dell’animale di cui trattasi. È opportuno prevedere che le riduzioni si applichino a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate inadempienze, ma, indipendentemente dall’entità della riduzione, che si applichino sanzioni amministrative meno severe nel caso in cui siano riscontrate inadempienze per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione amministrativa dovrebbe dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze».

(…)

(31) Per le misure di sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale è opportuno stabilire il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità. Il rifiuto e la revoca del sostegno dovrebbero essere modulati secondo la gravità, la portata, la durata e la ripetizione dell’inadempienza riscontrata. In riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi, il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative dovrebbero tenere conto delle peculiarità delle varie misure di sostegno. In caso di inadempienza grave o qualora il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, è opportuno non concedere il sostegno e applicare una sanzione amministrativa. Le sanzioni amministrative dovrebbero arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di una o più misure di sostegno o tipologie di operazione per un periodo determinato».

8.        L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 prevede, in particolare, le seguenti definizioni:

«(...)

2.      “Inadempienza”:

a)      con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi (...)

(…)

13)      “regime di aiuto per animali”, una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;

(…)

15)      “domanda di aiuto per animale”, una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

16)      “animali dichiarati”, gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;

(…)

18)      “animale accertato”:

a)      nell’ambito di un regime di aiuto per animali, l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure

b)      nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l’animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco; (...)».

9.        L’articolo 30, paragrafi da 1 a 3, del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Base di calcolo», così dispone:

«1.      Non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.

2.      Gli animali presenti nell’azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno. Gli animali identificati possono essere sostituiti senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto o del sostegno richiesto a condizione che l’autorità competente non abbia già informato il beneficiario di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento o non gli abbia già comunicato l’intenzione di svolgere un controllo in loco. Gli Stati membri che non si avvalgano della facoltà di istituire un sistema senza onere di domanda, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, si accertano con ogni mezzo che non vi siano dubbi quanto agli animali oggetto delle domande del beneficiario.

3.      Fermo restando l’articolo 31, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati».

10.      L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali» recita:

«Quando si riscontra una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito di un regime di aiuto per animali, a una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali o a un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di tale regime di aiuto o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in detta misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le inadempienze riguardano non più di tre animali».

5.      Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

11.      L’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 (7), sotto il titolo «Modifiche della domanda unica o alla domanda di pagamento», stabilisce, tra l’altro, quanto segue:

«1.      Dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento, singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto possono essere aggiunti o modificati nella domanda unica o nella domanda di pagamento a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.

(…)

3.      Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda unica o nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

(…)».

12.      L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 809/2014, sotto il titolo «Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali», dispone, in particolare, quanto segue:

«Una domanda di aiuto per animale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 15, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 (...) [contiene] tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare:

(…)

c)      il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;

(…)».

B.      Diritto nazionale

13.      L’articolo 4 del A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet (decreto n. 9/2015 del 13 marzo 2015 relativo al regime di aiuti diretti associati alla produzione; in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 9»), emanato dal Ministro dell’Agricoltura, recita, tra l’altro, quanto segue:

«(2)      L’Erario adotta la decisione sull’aiuto dopo aver effettuato le verifiche previste (...) dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (...) e tenuto conto delle norme relative alle riduzioni e alle altre sanzioni ivi previste.

(…)».

14.      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del decreto ministeriale n. 9, «[i]l numero minimo di animali ammissibili (...) è uno».

15.      L’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9 così dispone:

«Ha diritto al premio per vacca nutrice l’agricoltore (...) la cui mandria dichiarata ai fini dell’aiuto è costituita per oltre il 50% da vitelli destinati alla produzione di carne e nella quale almeno il 30% degli animali oggetto della domanda di aiuto ha partorito nel corso dell’anno in questione; i vitelli nati da madri oggetto della domanda di aiuto durante il periodo di detenzione di queste ultime devono essere mantenuti nella stessa mandria delle madri per almeno un mese dalla data della nascita (...)».

III. Fatti all’origine del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

16.      Il 9 maggio 2019 la ricorrente ha presentato all’autorità di primo grado competente per la concessione di aiuti all’agricoltura una domanda di pagamento di aiuto accoppiato alla produzione per vacca nutrice (premio per vacca nutrice) in relazione a undici animali.

17.      Il 25 giugno 2020 tale autorità ha respinto la domanda di pagamento del premio in quanto solo tre degli undici animali avrebbero partorito durante il periodo d’imposta, il che implicava un tasso di parti del 27% che non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9. In questo caso, nessuno degli animali oggetto della domanda sarebbe ammissibile e non sarebbe nemmeno applicabile l’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014.

18.      A seguito di un ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, l’Agrárminiszter (Ministro dell’Agricoltura) ha confermato la decisione dell’autorità di primo grado e ha constatato che, se almeno il 30% degli animali oggetto della domanda di aiuto non aveva partorito, il numero di animali ammissibili sarebbe pari a zero, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del decreto ministeriale n. 9.

19.      La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso la decisione di opposizione. A sostegno del proprio ricorso, ella sostiene che l’Agrárminiszter avrebbe indebitamente omesso di applicare le conseguenze giuridiche previste dagli articoli 30 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014, segnatamente, le riduzioni e le sanzioni. Inoltre, esso non avrebbe stabilito il numero di animali accertati e il numero di animali non conformi ai criteri di ammissibilità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, ma avrebbe preso in considerazione solo il numero di animali dichiarati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 16, del regolamento delegato n. 640/2014. Orbene, l’articolo 30, paragrafo 3, di tale regolamento stabilisce che l’aiuto sia calcolato sulla base del numero di animali accertati. La ricorrente sostiene infine che dieci delle undici vacche nutrici per le quali è stata presentata la domanda soddisferebbero i criteri di ammissibilità, in particolare il tasso di parto del 30%, per cui verrebbe in considerazione solo una riduzione proporzionale dell’aiuto, e non il suo rifiuto in toto.

20.      Il giudice del rinvio dubita che il rifiuto in toto dell’aiuto accoppiato sia conforme, in particolare, con gli articoli 30 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014 e solleva pertanto le seguenti questioni pregiudiziali:

1)      Se sia conforme all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, visti i considerando 28 e 31, l’articolo 2, paragrafo 1, punti 16 e 18, e l’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, la prassi di uno Stato membro secondo la quale, quando, ai sensi del criterio di ammissibilità stabilito dallo Stato membro per avere diritto all’aiuto, il tasso di parti raggiunto in relazione al numero di animali dichiarati è inferiore a quello richiesto e accertato per gli animali dichiarati, la domanda di pagamento dell’aiuto accoppiato alla produzione per vacca nutrice deve essere respinta nella sua interezza, anche se il tasso di parti richiesto è raggiunto in un gruppo inferiore rispetto al numero di animali dichiarati, poiché una percentuale di parti inferiore a quella richiesta dalla legislazione nazionale implica che nessuno degli animali dichiarati è ammissibile.

2)      In caso di risposta negativa alla questione precedente, se il numero di animali ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, e dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014, debba essere determinato nel caso di specie, tenuto conto dei requisiti di graduazione e proporzionalità di cui ai considerando 28 e 31 e degli articoli del diritto dell’Unione menzionati nella prima questione pregiudiziale, qualora la percentuale di parti raggiunta sia inferiore a quella richiesta dalla normativa nazionale:

a)      calcolando come animali ammissibili solo quelli che hanno partorito, oppure

b)      calcolando come animali ammissibili quelli che, tra gli animali dichiarati, formano il gruppo in seno al quale viene raggiunto il tasso di parti stabilito dalla normativa nazionale.

3)      Se l’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014, tenuto conto dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’articolo 31, paragrafi da 1 a 2, e del requisito di proporzionalità di cui al considerando 31, debba essere interpretato nel senso che, per determinare il fondamento della sanzione, occorre mettere in relazione il numero di animali che soddisfano i criteri con il numero di animali non conformi o rapportarli al numero di animali dichiarati e, inoltre, moltiplicare per 100 il numero di frazioni ricevute come quoziente a causa del calcolo della percentuale.

21.      Oltre al ricorrente, anche il governo ungherese e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte su tali questioni nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte. Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

IV.    Analisi

A.      Oggetto della prima questione pregiudiziale

22.      La prima questione riguarda l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di sostegno accoppiato facoltativo basato sulle domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per animali (8), per la cui attuazione è stato adottato il decreto ministeriale n. 9. A tal fine occorre innanzitutto fare riferimento alle disposizioni del regolamento n. 1307/2013 e ai relativi regolamenti delegati di esecuzione n. 639/2014 e n. 640/2014 e al regolamento di esecuzione n. 809/2014.

23.      In forza dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9, il diritto a un aiuto accoppiato alla produzione per vacca nutrice è subordinato, tra l’altro, alla condizione che almeno il 30% degli animali che costituiscono la mandria dichiarata ai fini dell’aiuto e che sono oggetto di tale domanda abbiano partorito nel corso dell’anno nel quale è stata presentata la domanda. Secondo il governo ungherese, il tasso di parto del 30% è inteso a creare un incentivo per gli allevatori a mantenere, o addirittura aumentare, il numero di animali nel lungo periodo.

24.      In applicazione di tale disposizione, l’Agrárminiszter ha respinto in toto la domanda di aiuto della ricorrente, in quanto nel corso dell’anno di domanda le undici vacche nutrici ivi indicate avevano realizzato un tasso di parti pari solo al 27%. Ciò non è contestato dalla ricorrente, che con il suo ricorso chiede tuttavia che le venga concesso l’aiuto richiesto solo per dieci vacche nutrici, che avrebbero soddisfatto il tasso di parti richiesto del 30%. La ricorrente e il governo ungherese sostengono che tale quota costituirebbe unicamente la base per il calcolo dell’importo dell’aiuto, cosicché l’aiuto potrebbe essere ridotto solo in proporzione.

25.      Esaminerò in primo luogo se gli stati membri possano istituire un siffatto regime di aiuti. Occorre inoltre chiarire se una domanda di aiuto accoppiato e il numero di animali in essa indicato possano ancora essere modificati a posteriori, come sostenuto dalla ricorrente (sub B).

26.      Infine, esaminerò se le disposizioni del diritto dell’Unione relative al calcolo degli aiuti accoppiati e all’applicazione di sanzioni amministrative consentano, nella fattispecie, solo una riduzione dell’aiuto, anziché il suo rifiuto (sub C).

B.      Discrezionalità degli Stati membri nello stabilire le condizioni per la concessione degli aiuti accoppiati

27.      L’articolo 52, paragrafo 9, del regolamento n. 1307/2013, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70 di tale regolamento al fine, tra l’altro, di stabilire le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato. Alla voce «Condizioni per la concessione del sostegno», l’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 639/2014 prevede, mutatis mutandis, che gli Stati membri stabiliscono criteri di ammissibilità delle misure di sostegno accoppiato in conformità del quadro fissato nel regolamento n. 1307/2013 e alle condizioni stabilite da detto regolamento.

28.      A mio avviso, adottando il regime di aiuti previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9, l’Ungheria ha esercitato in conformità alle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione il potere discrezionale conferitole. Infatti, i criteri ivi previsti per la concessione degli aiuti accoppiati sono «condizioni di ammissibilità» ai sensi dell’allegato I, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato n. 639/2014 (9), comunicati alla Commissione ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, di tale regolamento (10).

29.      L’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9 regolamenta quindi, al pari della Commissione, le condizioni per la concessione dell’aiuto accoppiato in esso previste. Secondo tale disposizione, le vacche nutrici indicate nella domanda, ovvero il numero di animali dichiarati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 16, del regolamento delegato n. 640/2014 (11), devono raggiungere un tasso di parti del 30% per l’anno di domanda. Si tratta quindi di una condizione di ammissibilità strettamente connessa al numero di animali dichiarati nella domanda.

30.      Tale interpretazione è corroborata sia dalla formulazione dell’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, secondo cui il pagamento annuo del sostegno accoppiato si basa, tra l’altro, su un numero fisso di capi, sia dalle definizioni specifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 13 e 15, del regolamento delegato n. 640/2014 per un «regime di aiuto per animali» e una «domanda di aiuto per animale» basata su tale regime (12).

31.      Conformemente a quanto precede, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9 si basa, con riferimento agli «animali dichiarati» nella domanda di aiuto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 16, del regolamento delegato n. 640/2014, su un numero fisso di animali. È unicamente sulla base di tale numero che si deve stabilire se il tasso di parti del 30% era soddisfatto nell’anno di domanda e se l’aiuto avrebbe dovuto essere concesso.

32.      L’argomento secondo cui l’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9 non disciplinerebbe le condizioni di ammissibilità, bensì solo la base di calcolo dell’aiuto accoppiato in base al numero di «animali accertati» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014, deve pertanto essere respinto.

33.      È pacifico che, in relazione al numero di animali per i quali aveva presentato domanda per la concessione di un aiuto accoppiato, vale a dire undici vacche, la ricorrente non ha soddisfatto tali condizioni di ammissibilità. Infatti, il tasso di parti calcolato sulla base di tale numero alla fine dell’anno di domanda era solo del 27%.

34.      La ricorrente sostiene tuttavia di avere diritto ad un aiuto almeno per dieci vacche, in quanto esse avrebbero raggiunto il tasso di parti del 30%. Tale argomentazione equivale a ridurre a posteriori il numero di animali dichiarato nella domanda di aiuto iniziale del 9 maggio 2019.

35.      Orbene, come sottolinea giustamente la Commissione, una siffatta modifica a posteriori non è ipotizzabile nel caso di specie.

36.      Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, letto in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione n. 809/2014, qualsiasi modifica della domanda di pagamento con riguardo alle parcelle agricole di cui trattasi, compreso il numero di animali ivi indicato, non è autorizzata se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento. Ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 2, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014, qualsiasi inottemperanza dei criteri di ammissibilità è considerata un’inadempienza in tal senso. L’autorità competente ha fornito tale informazione il 25 giugno 2020, ossia dopo la fine dell’anno di domanda, quando ha respinto la domanda di aiuto, facendo riferimento al mancato raggiungimento della quota di parti del 30%.

37.      Le disposizioni del diritto dell’Unione precedentemente esaminate non ostano quindi alla decisione dell’Agrárminiszter, fondata sull’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9, di rifiutare in toto alla ricorrente l’aiuto richiesto.

C.      Inapplicabilità degli articoli 30 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014

38.      Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e dal governo ungherese e ai dubbi espressi dal giudice del rinvio, gli articoli 30 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014 non consentono di pervenire a un risultato diverso. Tali disposizioni non riguardano né le condizioni per la concessione di aiuti accoppiati, per cui non possono limitare la discrezionalità dello Stato membro al riguardo, né sono applicabili in caso di mancato rispetto di una condizione di ammissibilità del tipo citato.

1.      Articolo 30 del regolamento delegato n. 640/2014

39.      Come si evince già dal suo titolo («Base di calcolo»), l’articolo 30 del regolamento delegato n. 640/2014, non disciplina le condizioni per la concessione di un aiuto accoppiato, bensì unicamente i criteri di calcolo di quest’ultimo. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, non è concesso in nessun caso un aiuto o per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, prima frase, la condizione è che gli animali presenti nell’azienda siano accertati o identificati a tal fine nella domanda di aiuto. Fatti salvi gli articoli 3 e 60, qualora il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto superi il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, la domanda di aiuto viene calcolata in base al numero di animali accertati (13).

40.      Tali disposizioni non riguardano quindi la condizione di ammissibilità, prevista all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9, del numero di animali dichiarati per l’anno di domanda e sono inapplicabili.

41.      È vero che la formulazione dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 non sembra escludere che l’aiuto sia concesso per un numero di animali inferiore a quello indicato nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento.

42.      Tuttavia, come esposto ai paragrafi da 28 a 36 delle presenti conclusioni, la riduzione a posteriori del numero di animali dichiarato nella domanda, nella fattispecie da undici a dieci vacche nutrici, non sarebbe compatibile né con le condizioni di ammissibilità al regime di aiuti previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9, né con l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 809/2014. Inoltre, essa sarebbe contraria all’obiettivo di tale regime di aiuti, evidenziato dal governo ungherese. La condizione che almeno il 30% delle vacche nutrici dichiarate nella domanda di aiuto debba partorire nell’anno di domanda mira a creare un incentivo per gli allevatori a mantenere, o addirittura aumentare, il numero di animali nel lungo periodo (supra, paragrafo 23). Orbene, né tale effetto incentivante, né il mantenimento del numero di animali che costituiscono la mandria, sarebbero garantiti se un agricoltore potesse ridurre a posteriori il numero di animali dichiarati nella domanda di aiuto al fine di rispettare il tasso di parti richiesto.

2.      Articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014

43.      Non sono applicabili nemmeno le disposizioni relative alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014, e non possono quindi comportare una riduzione percentuale dell’importo dell’aiuto richiesto.

44.      È vero che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014, qualsiasi inottemperanza ai criteri di ammissibilità all’aiuto costituisce un’inadempienza (supra, paragrafo 36) idonea, in linea di principio, a comportare sanzioni amministrative. È solo a tale scopo che le disposizioni dell’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento fanno riferimento al numero di animali accertati e alle infrazioni riguardanti singoli animali (14), ma condizione è che il diritto all’aiuto sussista in linea di principio.

45.      Come menzionato in precedenza, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9 presuppone tuttavia a tal fine che il numero di vacche nutrici dichiarato nella domanda di aiuto soddisfi un tasso di parti del 30% nell’anno di domanda. Tale condizione di ammissibilità è quindi riferita, conformemente ai requisiti previsti dall’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 13 e 15, del regolamento delegato n. 640/2014 (supra, paragrafi 30 e 31), alla mandria e non al (singolo) animale.

46.      Una riduzione proporzionale dell’aiuto in forza delle disposizioni dell’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014 non è quindi ipotizzabile. Trattandosi nella fattispecie di un’inottemperanza ad una condizione di ammissibilità, neppure il principio della proporzionalità concretizzato da tali disposizioni (15) richiede un risultato diverso, infatti, un aiuto non può essere concesso, neppure in parte, se le condizioni previste a tal fine non sono soddisfatte.

D.      Conclusione intermedia

47.      Dalle considerazioni che precedono risulta che le disposizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, e all’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, del regolamento delegato n. 640/2014 non ostano alla prassi decisionale controversa.

48.      La prima questione pregiudiziale va quindi risolta in senso affermativo.

49.      Di conseguenza non è necessario nemmeno rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale, con riferimento al metodo di calcolo della riduzione percentuale ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, e dell’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, del regolamento delegato n. 640/2014.

V.      Conclusione

50.      Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale nei termini seguenti:

Il rigetto in toto di una domanda di pagamento di un aiuto accoppiato alla produzione per vacca nutrice in ragione del fatto che non è stato raggiunto il tasso di parti richiesto dalla legislazione nazionale rispetto al numero di animali dichiarati nella domanda di aiuto, è compatibile con l’articolo 30, paragrafo 3, e con l’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, del regolamento delegato n. 640/2014, anche se un gruppo di animali inferiore al numero di animali dichiarati soddisferebbe tale tasso di parti.


1      Lingua originale: il tedesco.


2      Secondo i chiarimenti forniti dalla Commissione (https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/voluntary-coupled-support_it), nell’ambito della politica agricola comune (PAC), il legame tra i pagamenti a sostegno del reddito degli agricoltori e la produzione di prodotti specifici è stato progressivamente eliminato («disaccoppiato») al fine di evitare la sovrapproduzione di determinati prodotti e di garantire che gli agricoltori rispondano alla domanda reale del mercato. Tuttavia, possono essere necessari aiuti mirati a specifici settori agricoli in difficoltà. Il regime di «sostegno accoppiato facoltativo» intende prevenire l’aggravarsi di tali difficoltà, che potrebbero causare l’abbandono della produzione e ripercuotersi su altre parti della catena di approvvigionamento o sui mercati ad essa associati. Pertanto, gli Stati membri possono continuare a collegare un numero limitato di pagamenti di sostegno (accoppiato) al reddito a favore di determinati settori o prodotti. Ciò è soggetto a diverse condizioni e a limiti rigorosi per attenuare il rischio di distorsione del mercato.


3      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 9), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU 2017, L 350, pag. 15).


4      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L. 347, pag. 608).


5      Regolamento delegato della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione, del 9 luglio 2018 (GU 2018, L 293, pag. 1).


6      Regolamento delegato (UE) della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 41), come modificato dal regolamento delegato (UE) della Commissione del 4 maggio 2016 (GU 2016, L 225, pag. 41).


7      Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).


8      V., in particolare, articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 13, del regolamento delegato n. 640/2014.


9      Tale nozione corrisponde a quella dei «criteri di ammissibilità» di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 639/2014.


10      Anche se ciò non risulta dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale, si deve ritenere che le autorità ungheresi abbiano debitamente comunicato tali «condizioni di ammissibilità» alla Commissione conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 639/2014. Ciò è confermato dall’osservazione della Commissione, secondo cui essa avrebbe il diritto di esaminare la compatibilità delle condizioni di ammissibilità comunicate con il diritto dell’Unione, ma che non avrebbe avuto motivo di farlo a seguito della comunicazione dell’Ungheria.


11      Segnatamente, gli «animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali (...)».


12      Tale regime di aiuto è «una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in base alla quale il pagamento annuo da concedere (...) si basa su un numero fisso di capi». Anche la relativa «domanda di aiuto per animale» o «domanda per il versamento di aiuti» stabilisce che «il pagamento annuo da concedere (...) si basa su un numero fisso di animali» (il corsivo è mio).


13      Il corsivo è mio.


14      Il considerando 28 del regolamento delegato n. 640/2014 riguarda altresì le inadempienze riguardanti singoli animali, solo tre, o un numero inferiore o superiore a tre.


15      V. considerando 31, prima frase, del regolamento delegato n. 640/2014.